COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 17/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 11.- RECLAMO DELL’A.S.D. IBS LE CRETE AVVERSO REGOLARITA’ GARA IBS LE CRETE/MIDLAND GLOBAL SPORT DEL 21.10.2016 (4-5).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 17/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 11.- RECLAMO DELL'A.S.D. IBS LE CRETE AVVERSO REGOLARITA' GARA IBS LE CRETE/MIDLAND GLOBAL SPORT DEL 21.10.2016 (4-5). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 22 del 27.10.2016; -l'A.S.D. Ibs Le Crete propone reclamo avverso la regolarita' della gara Ibs Le Crete/Midland Global Sport del 21 ottobre 2016. Questi di seguito in sintesi descritti i fatti di rilievo nel presente procedimento. In data 21 ottobre 2016 si disputava la gara Ibs Le Crete/Midland Global Sport valevole per il Campionato di Calcio a Serie C/2, Girone B, che si concludeva con il risultato di 4-5. Nel corso del secondo tempo (29º), il direttore di gara comminava l'ammonizione al calciatore n. 9 del Midland Global Sport, Ricardo Zavala, per aver ostacolato una rimessa laterale. In realta', a dire della reclamante dall'esame di un filmato video si ricaverebbe che l'infrazione in questione era stata commessa non dal predetto calciatore n. 9 (Ricardo Zavala), bensi' dal calciatore n. 3 del Midland Global Sport (Luigi Barbato). Detto errore avrebbe poi portato alla mancata espulsione del Barbato in quanto nuovamente ammonito nelle fasi finali della gara. La societa' Ibs Le Crete, quindi, chiede che, accertato l'errore tecnico commesso dall'arbitro nella individuazione del calciatore autore dell'infrazione, venga disposta la ripetizione della gara, in quanto il predetto errore avrebbe, appunto, favorito la societa' Midland Globl Sport che si era avvalsa dell'apporto di un calciatore che doveva essere espulso. Cio' inficerebbe la regolarita' della gara, conconseguente necessita' ''di ripetizione della stessa a norma dell'art.17 comma 4 lett. c) C.G.S.''. Tanto premesso, ritiene il G.S.T. che il reclamo non possa trovare accoglimento. E' di tutta evidenza, infatti, che l'Arbitro della gara,nonostante che come riferisce la reclamante, gli venisse fatto subito notare l'errore, non lo abbia mai ammesso ne' nell'immediatezzadei fatti ne' successivamente in sede del richiesto supplemento di rapporto dimostrando dubbi ed incertezze sul fatto contestato riferendo che il video in questione ''non chiarisce a chi abbia dato il provvedimento disciplinare" ed aggiungendo ''ho riferito a loro a fine partita … potrei aver sbagliato la trascrizione dell'ammonizione ma non posso dirlo con esattezza visto il momento frenetico della partita''. Cio' detto, ricorda questo G.S.T. come sia noto che l'art. 17 comma 4 , C.G.S. attribuisca agli Organi della Disciplina Sportiva il potere di stabilire, al verificarsi di fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, se tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarita' di svolgimento della gara ed in quale misura. La norma stessa prevede che l'Organo Disciplinare, in siffatti casi, possa dichiarare la regolarita' della gara e, eccezionalmente, quando ne ricorrano gli estremi, annullarla, disponendone la ripetizione. Dal contenuto della norma predetta si evince, quindi, che l'annullamento di una gara e la ripetizione di essa hanno il carattere della eccezionalita' e che, pertanto, le condizioni ed i motivi di siffatti provvedimenti, devono essere rigorosamente vagliati e provati. Orbene,sotto tale profilo, non puo', nel caso di specie, ritenersi pienamente dimostrato che nel corso della gara dedotta in giudizio si siano verificati fatti oggettivamente accertabili ed idonei ad influenzare la regolarita' di svolgimento della stessa. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Ibs Le Crete di Rapolano Terme (Siena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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