COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 21 stagione sportiva 2016/2017 Gara Lucignano vs Arno Laterina (2-0) del 16/10/2016. Campionato di Promozione. In CU. n.21 del 20/10/2016 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 21 stagione sportiva 2016/2017 Gara Lucignano vs Arno Laterina (2-0) del 16/10/2016. Campionato di Promozione. In CU. n.21 del 20/10/2016 C.R.T. Reclama la società Arno Laterina avverso la squalifica fino al 20/12/2016 inflitta dal G.S. al calciatore Cacchiarelli Gabriele il quale “Dopo la notifica del provvedimento dell‟ammonizione si avvicinava al D. G. urtandolo con la propria spalla all‟altezza del petto facendolo indietreggiare di un passo senza causargli dolore”. La società con ampio e articolato gravame evidenzia, in punto di merito, che: 1)Il calciatore sanzionato si allontanava dal terreno di gioco senza commettere successive infrazioni; 2)Il calciatore sanzionato attendeva il D.G. al fine di ricevere, così come ha ricevuto, le spiegazioni del caso sulla dinamica del fatto, porgendo le proprie scuse; 3)Vi è stata un‟errata valutazione della condotta del giocatore e quindi un‟errata qualificazione del fatto come condotta violenta nei confronti del D.G.; 4)Non vi è certezza che il pur lieve contatto fisico possa essere stato casualmente determinato dall‟accalcarsi davanti al D.G. di un numero cospicuo di giocatori di entrambe le squadre; 5)In virtù di quanto evidenziato non vi è la certezza che il contatto con l‟arbitro sia stato determinato proprio dal calciatore sanzionato; 6)In ogni caso l‟urto è stato di natura accidentale con totale mancanza di intento lesivo verso il D.G.; 7)La squalifica oggetto del gravame costituisce “l‟unica macchia nel profilo personale fino ad oggi intonso di Gabriele Cacchiarelli”. La reclamante conclude nel merito: in tesi dichiarare il calciatore Cacchiarelli Gabriele estraneo ai fatti contestati e per l‟effetto disporre l‟annullamento del provvedimento impugnato, in via subordinata ridurre la sanzione inflitta al predetto tesserato. In via istruttoria la reclamante chiede: l‟audizione del tesserato Cacchiarelli Gabriele in merito ai fatti ed alle circostanze di cui al gravame e che l‟Organo giudicante disponga per l‟acquisizione di un supplemento di rapporto da parte dell‟arbitro. L‟arbitro, nel supplemento di rapporto, evidenzia che il calciatore Cacchiarelli Gabriele dopo un suo provvedimento disciplinare si avvicinava al medesimo compiendo tre passi e urtandolo con l‟inequivocabile intenzione di arrivare ad un contatto fisico. L‟urto è stato volontario ed ha fatto indietreggiare l‟arbitro senza tuttavia procurargli dolore. Il D.G. precisa inoltre che il contatto non è avvenuto a seguito di una situazione di confronto con più calciatori, bensì singolarmente con il calciatore Cacchiarelli Gabriele. L‟arbitro infine, precisa che al termine della gara non ha ricevuto alcuna scusa o richiesta di chiarimento da parte del calciatore; le richieste di chiarimento sono avvenute da parte dell‟allenatore della squadra. La Corte, esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. In primo luogo, relativamente alle richieste istruttorie, le stesse devono essere respinte per i seguenti motivi: a)La richiesta di audizione del calciatore deve essere respinta in quanto trattandosi di soggetto squalificato non può richiedere l‟audizione a meno che non sottoscriva il reclamo, assumendo quindi, anche in proprio, la qualità di reclamante. b)La richiesta di un supplemento di rapporto è attività esclusivamente demandata all‟Organo giudicante qualora il rapporto di gara non sia sufficientemente chiaro o nel caso in cui lo stesso Giudicante ritenga di dover chiarire alcuni aspetti non ben delineati dall‟arbitro. Sul punto, il Collegio rende noto che tale attività viene quasi sempre espletata non tanto e non solo nei casi in cui il rapporto di gara appare lacunoso, ma proprio in virtù della più ampia garanzia per i soggetti sanzionati siano essi persone fisiche o società. Nel merito, l‟esposizione dei fatti enunciata in modo esemplare dall‟arbitro appare idonea a fugare qualsiasi dubbio circa i fatti oggetto del giudizio e l‟individuazione del soggetto che li posti in essere. La mancanza di dolore è stata correttamente presa in considerazione dal G.S. in quanto, in caso contrario, la sanzione sarebbe stata ben più grave. In conclusione non sembrano esservi dubbi sul fatto che il calciatore Cacchiarelli Gabriele ha colpito l‟arbitro nei modi descritti e che nessuna scusa o richiesta di chiarimenti è stata posta in essere dal calciatore per cui, la versione arbitrale, così come normativamente previsto, assumendo valore di prova privilegiata contrasta e prevale su quella della difesa della società reclamante. In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare ben graduata in virtù dei fatti ascritti al calciatore Cacchiarelli Gabriele. P.Q.M. La Corta Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l‟addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it