F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 138 del 20 dicembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di ANDREA TON
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 138 del 20 dicembre 2016
Procedimento disciplinare a carico di ANDREA TON – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: preso atto dell’accordo intervenuto, ai sensi dell’art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e sig. ANDREA TON ai fini dell’applicazione della sanzione ridotta nella misura di quaranta giorni di squalifica. RITIENE
corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata. Procedimento disciplinare a carico di GERARDO BOCHICCHIO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. GERARDO BOCHICCHIO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art..38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n.1 della L.N.D., punto 14, alla voce “ Allenatori” per la stagione sportiva 2014/15, per aver pattuito con la società Asti Calcio FC Srl, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati; P.Q.M. dichiara il sig. GERARDO BOCHICCHIO responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per due mesi.