F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 138 del 20 dicembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di FAUSTO BARILLI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 138 del 20 dicembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di FAUSTO BARILLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. FAUSTO BARILLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, 38 e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore a favore delle società ASD Lemignano 1988 Polisportiva e U.S. Sport Club Mezzani, pur non essendo all’epoca dello svolgimento delle gare regolarmente tesserato per le predette società; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro. Ritenuto che: - è stata letta e valutata la memoria del deferito del 18.10.2016; - i fatti risultano confessati dallo stesso deferito; P.Q.M. dichiara il sig. FAUSTO BARILLI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per settantacinque giorni.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it