F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 138 del 20 dicembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di GUSTAVO JOTAZ

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 138 del 20 dicembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di GUSTAVO JOTAZ – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. GUSTAVO JOTAZ è stato deferito per rispondere, in qualità di allenatore della squadra pulcini della società ASD Aosta 511, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione alla disciplina di cui al punto 8, comma 2, della Guida ai Regolamenti dei Tornei giovanili, come espressamente richiamato dal C.U. n.1, paragrafo 8, del Settore Giovanile e Scolastico, per aver consentito in una gara l’utilizzo del giovane calciatore Tommaso Grosso che non aveva titolo a parteciparvi perché in tale periodo era tesserato con altra società; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati e confermati dalle dichiarazioni rese alla Procura dal calciatore Tommaso Grosso; P.Q.M. dichiara il sig. GUSTAVO JOTAZ responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per tre mesi.
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