COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 01/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 08 /P –stagione sportiva 2016/2017 – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Giovannetti Stefano, Dirigente tesserato per la Società A.S.D. Pol.va Scansano al quale viene contestata violazione dell‟art. 1 bis del C.G.S. in relazione a quanto stabilito dal C.U. n. 1 del S.G.S. della stagione 2015/2016, per aver violato, nell‟ambito della disputa del Torneo Giovanile “Memorial Biagiotti”, le norme di cui al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico; – Fulda Alessandro, Presidente della medesima Società per le medesime violazioni contestate al Dirigente Giovannetti e per aver consentito e/o non vigilato che alla gara Scansano/ Viterbese Castrense, disputata quindi in termini non regolamentari, partecipasse anche il Calciatore Daniel Durici, non tesserato per alcuna squadra. – la Società A.S.D. Polisportiva Scansano per la responsabilità prevista dall‟art. 4, c. 1 e 2, per quanto addebitato ai tesserati sopra indicati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 01/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 08 /P –stagione sportiva 2016/2017 – Deferimento della Procura Federale a carico di: - Giovannetti Stefano, Dirigente tesserato per la Società A.S.D. Pol.va Scansano al quale viene contestata violazione dell‟art. 1 bis del C.G.S. in relazione a quanto stabilito dal C.U. n. 1 del S.G.S. della stagione 2015/2016, per aver violato, nell‟ambito della disputa del Torneo Giovanile “Memorial Biagiotti”, le norme di cui al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico; - Fulda Alessandro, Presidente della medesima Società per le medesime violazioni contestate al Dirigente Giovannetti e per aver consentito e/o non vigilato che alla gara Scansano/ Viterbese Castrense, disputata quindi in termini non regolamentari, partecipasse anche il Calciatore Daniel Durici, non tesserato per alcuna squadra. - la Società A.S.D. Polisportiva Scansano per la responsabilità prevista dall‟art. 4, c. 1 e 2, per quanto addebitato ai tesserati sopra indicati. La Procura Federale ricevuta, tramite la competente Delegazione Provinciale ed il C.R. Toscana, la segnalazione con la quale il G.S.T. di Grosseto esaminando gli atti delle gare del Torneo “Memorial Biagiotti” disputato nei giorni 19/20 settembre 2015, rilevava che la Società A.S.D. Scansano, non partecipante al Torneo aveva comunque disputato, in quell‟ambito, un incontro contro la squadra della Società Viterbese Castrense. Il Torneo citato, organizzato dall‟A.S.D. Polisportiva Scansano, prevedeva originariamente la partecipazione delle seguenti otto squadre: A.C. Pisa, A.C. Grosseto, U.S. Civitavecchia, Tuscia Foglianese, A.C. Perugia, A.S. Viterbese Castrense, U.S. Orbetello e A.S.D. Polisportiva Scansano. Ben prima dell‟inizio delle gare una delle Società iscritte (l‟A.C. Pisa) rinunciava alla partecipazione per cui la Polisportiva Scansano decideva di modificare sia il numero che le Società partecipanti portandolo a sei unità e precisamente: A.C. Prato, U.S. Follonica, Tuscia Foglianese, A.C. Grosseto, A.S. Viterbese Castrense, U.S. Orbetello. Comunicava di conseguenza la variazione – in uno con il calendario delle gare – alla Delegazione Provinciale di Grosseto ed alle Società interessate con nota in data 18 settembre 2015. Sotto la stessa data l‟A.C. Grosseto dichiarava – secondo un teste – a mezzo telefono di non avere intenzione di partecipare al Torneo. Il Dirigente Stefano Giovannetti, Dirigente dell‟A.S.D. Pol. Scansano, responsabile del Torneo, preso atto della declinata partecipazione della Società Grossetana alle gare, inseriva al posto di detta squadra la propria e rivolgeva specifica richiesta all‟Arbitro che aveva diretto la gara precedente di far svolgere, in luogo dell‟incontro Grosseto / Viterbese in calendario il 19 settembre 2015 alle ore 18,30, un partita tra la propria squadra e la squadra della Società Viterbese Castrense a titolo di incontro amichevole, al quale, peraltro partecipava, nella formazione della Società Scansano, anche il Calciatore Daniel Durici, soggetto non tesserato. La medesima richiesta veniva rivolta dal Presidente Alessandro Fulda allo stesso D.G. il quale, accogliendola, dava luogo all‟incontro, stilando il relativo rapporto. Venivano allegate a detto atto le distinte di gara predisposte dalle due squadre prive, entrambe, dei documenti di riconoscimento e quella dell‟ ASD Scansano priva anche delle date di nascita dei calciatori nonché dei nominativi del D.A. e dell‟Allenatore. La palese irregolarità dell‟incontro non sfuggiva al G.S.T. di Grosseto il quale, come detto in premessa, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per le relative incombenze. Eseguita la rituale istruttoria, anche previa audizione delle parti interessate, la Procura Federale inviava la comunicazione dell‟avvenuta conclusione delle indagini, dando quindi notizia, ex art. 32 ter, c.4, del procedimento in corso a: Fulda Alessandro; Giovannetti Stefano; Capati Paolo; Livi Paolo, nonché alle Società A.S.D. Polisportiva Scansano e S.S.D. Viterbese Castrense. I Tesserati Capati e Livi nonché la Società Viterbese chiedevano in detta circostanza l‟applicazione di quanto disposto dall‟art. 32 sexies per cui la Procura Federale, stralciando la relativa posizione, disponeva il deferimento qui in esame. Formalizzata la necessaria convocazione si dà atto della presenza all‟odierna riunione di: - Giovannetti Stefano, Dirigente, - Fulda Alessandro, sia in proprio che nei nomi della Società Polisportiva Scansano, Rappresenta la Procura Federale l‟Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il quale, in apertura di dibattimento sottopone al vaglio del Collegio l‟accordo intercorso, ai sensi dell‟art. 23 del C.G.S., con i soggetti deferiti in ordine al quale deposita i relativi verbali. Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, esaminata la proposta della quale rileva la corretta formulazione, accertata la congruità delle sanzioni in essa indicate, ne dichiara l‟efficacia. P . Q . M . dispone l‟applicazione delle seguenti sanzioni: - al Signor Stefano Giovannetti, Dirigente dell‟A.S.D. Polisportiva Scansano, l‟inibizione per mesi 3 (tre) sulla sanzione base determinata in mesi 4 (quattro); - al Signor Alessandro Falda, Presidente della medesima Società, inibizione per mesi mesi (due) sulla sanzione base indicata in mesi 3 (tre); - alla Società A.S.D. Polisportiva Scansano l‟ammenda di € 200,00, determinata sulla base di € 300,00. Dichiara la chiusura del dibattimento fatto salvo quanto disposto dal comma 2 – ultima parte – dell‟art. 23 del C.G.S. nella modifica disposta con il C.U. n. 255/2015.
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