F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 138 del 20 dicembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO RIDOLFI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 138 del 20 dicembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO RIDOLFI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. ALESSANDRO RIDOLFI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’ art. 38, del Regolamento del Settore Tecnico per avere predisposto e sottoscritto un ricorso davanti al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. sostenendo di aver concluso un accordo con la società ASD Villafranca Veronese ma in realtà allegando un accordo economico sottoscritto con una società consorella della citata società (ASD Real Villafranches ) inducendo così in errore il Collegio Arbitrale, al fine di ottenere poste creditorie non contrattualmente dovute; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati, avendo il deferito agito davanti al Collegio Arbitrale nei confronti della società ASD Villafranca Veronese sulla base di un accordo privato sottoscritto invece dalla Real Villafranchese e di tre assegni emessi dalla medesima Real Villafranchese e regolarmente incassati; P.Q.M. dichiara il sig. ALESSANDRO RIDOLFI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.
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