COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale —–Stagione sportiva 2016/2017 Gara U.S. D. Albinia – U.S.D. Manciano (0-1) del 30/10/2016. Campionato di Promozione. In C.U. n.23 del 3/11/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale -----Stagione sportiva 2016/2017 Gara U.S. D. Albinia – U.S.D. Manciano (0-1) del 30/10/2016. Campionato di Promozione. In C.U. n.23 del 3/11/2016. Reclama la società U.S. Albinia avverso le seguenti decisioni del G.S. Ammenda di Euro 1.000,00 ALBINIA Per contegno offensivo e minaccioso verso un A.A. nel s.t. della gara. Quale societa' oggettivamente responsabile del contegno dell'addetto alla custodia del campo che si univa alle contestazioni verbali dei sostenitori. Per aver scosso violentemente la rete di recinzione a fine gara. Per avere, un tifoso isolato a fine gara, colpito dall'esterno la finestra dello spogliatoio arbitrale con violenza tale da scardinarla e farla precipitare addosso ad un A.A. pur senza conseguenze. Il tutto accompagnato da offese e minacce. Colpi alla porta e pugni inferti alla parete dello spogliatoio arbitrale confinante con quello della societa' ospitante. Ripetuti tentativi di aprire una finestra del locale riservato alla terna. Quale societa' oggettivamente responsabile del contegno di persona addetta al soccorso con ambulanza che rivolgeva al D.G. frase intimidatoria. Sanzione limitata fattivo comportamento dirigenza locale. SQUALIFICA FINO AL 3/ 9/2017 del calciatore Sgherri Federico Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento si avvicinava minacciosamente all'arbitro offendendolo ripetutamente. In tale contesto gli pestava intenzionalmente un piede senza provocare dolore. Di poi, a fine gara, attendeva il D.G. persistendo nel proprio contegno ingiurioso. Quindi cercava di impedire al D.G. di chiudere la porta dello spogliatoio arbitrale tirandola verso di se. La reclamante relativamente alla sanzione economica rileva l’eccessività della stessa sostenendo che il tutto si è svolto in un lasso di tempo assolutamente esiguo e che la terna arbitrale ha comunque potuto usufruire degli spogliatoi in modo normale. Quanto all’episodio della finestra fa presente che la stessa è posizionata verso la pubblica via e quindi difficilmente controllabile dall’interno del campo sportivo. Circa le frasi intimidatorie dell’addetto al soccorso, pur censurando il fatto, sostiene l’impossibilità oggettiva di controllare un tale comportamento. Per quanto attiene il calciatore premette le scuse dello stesso e rileva che il fatto è sicuramente avvenuto nella concitazione del momento, sostiene la involontarietà del gesto e sottolinea l’assenza di dolore evidenziata dall’arbitro. Per entrambe le sanzioni chiede una riduzione delle stesse. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ribadisce la volontarietà del gesto del calciatore Sgherri Federico in quanto “allungava in modo innaturale” l’ultimo passo verso di lui al fine di cercare un appoggio sul suo piede. Denota comunque assenza di dolore. La Corte Sportiva di Appello Territoriale passa in decisione. Per quanto attiene la sanzione economica i fatti, così come riferiti in maniera assolutamente chiara e inequivocabile nel rapporto di gara, denotano una evidente quanto inescludibile responsabilità da parte della società Albinia, ospitante la gara in oggetto. I citati sono portatori di assoluta gravità e potenziale rischio di danno per le persone, pertanto la sanzione, adeguata nella sua quantificazione, non può essere ridotta. Relativamente al calciatore, il Collegio, ritiene che la sanzione possa essere rivisitata e questo non tanto per il fatto che non si ravvisi una involontarietà del gesto da parte dello stesso, quanto piuttosto nella quantificazione in termini di durata stante la mancanza di dolore dichiarata con tutta onestà dall’arbitro. Com’è noto, la presenza o meno di dolore comporta una valutazione del gesto dannoso in modo diverso in quanto, qualora l’arbitro lamenti il predetto, la sanzione deve essere inasprita proprio in virtù di tale situazione patologica. Nel caso di specie, pur evidenziando la gravità del fatto e l’assoluta antisportività del gesto compiuto dal tesserato, a parere del Collegio, il quantum della sanzione deve essere rivisitato diminuendo la stessa nel suo ammontare complessivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il gravame relativamente alla sanzione economica e riduce la sanzione inflitta al calciatore Sgherri Federico squalificandolo fino al 3/7/2017. Dispone il non addebito della tassa di reclamo
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