COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 30 stagione sportiva 2016/2017 Gara Gallicano – Barga (2-1) del 30/10/2016. Campionato di II Categoria. In C.U. n. 23 del 3/11/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 30 stagione sportiva 2016/2017 Gara Gallicano – Barga (2-1) del 30/10/2016. Campionato di II Categoria. In C.U. n. 23 del 3/11/2016. Reclama la società Barga avverso l’inibizione fino all’8/2/2017 inflitta al dirigente sig. Nardini Enrico il quale “Entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G. Di poi si arrampicava sulla rete di recinzione degli spogliatoi, scuotendola e mentre sputava verso i sostenitori avversari li offendeva e minacciava”. La reclamante sostanzialmente contesta i fatti sostenendo che il proprio tesserato è da considerarsi parte lesa negli accadimenti di gara in quanto lo stesso si è limitato a reagire alle offese a lui indirizzate da parte dei sostenitori avversari. Cita nominativi di testimoni e si dichiara disponibile a fare udire dal Collegio lo stesso sig. Nardini. Conclude chiedendo l’annullamento della sanzione o una riduzione della stessa. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, riporta in maniera chiara i fatti così come sostanzialmente rilevati in prime cure. La Corte Sportiva di Appello Territoriale passa in decisione. In via preliminare occorre sottolineare, ancora una volta, come nel procedimento sportivo come quello in esame non è possibile escutere eventuali testimoni dei fatti, così come non è possibile presenziare alle udienze del Collegio qualora il reclamo non venga sottoscritto dal soggetto interessato. Si ribadisce ancora, che i soggetti o le società che intendono essere presenti in occasione dell’esame del gravame devono farne esplicita richiesta nel reclamo stesso, non demandando all’Organo giudicante un’eventuale convocazione. Per quanto attiene al merito dell’impugnazione, i fatti così come riportati dall’arbitro appaiono chiari ed inequivocabili e quindi non vi è motivo di pensare che gli stessi siano stati posti in essere in modo diverso dalla narrazione storica fornita dal D.G. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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