COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 32 stagione sportiva 2016/201. Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Chiesanuova 1975, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Flussi Daniele fino al 10 maggio 2017 (C.U. n. 25 del 10/11/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 32 stagione sportiva 2016/201. Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Chiesanuova 1975, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Flussi Daniele fino al 10 maggio 2017 (C.U. n. 25 del 10/11/2016). L'Associazione Sportiva Dilettantistica Chiesanuova 1975, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo, disputato contro l'Unione Sportiva Dilettantistica Porcari, in data 17 gennaio 2010. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “A gioco fermo colpiva violentemente con una testata al volto un calciatore avversario provocandogli una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso e sospetta frattura del setto nasale. Il calciatore colpito era costretto ad abbandonare il terreno di gioco per essere trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso.” Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando la qualificazione della condotta posta in essere dal giocatore; ad avviso dell’impugnante non ci sarebbe stata violenza nel colpo ma il contatto sarebbe stato fortuito ed imputabile solo all'avversario che avrebbe fronteggiato in maniera aggressiva il Flussi. La differenza di altezza tra i due ed il fatto che l'atleta avversario abbia abbassato repentinamente la testa avrebbe involontariamente causato lo scontro tra i due e pertanto la società insiste per una riduzione della sanzione. All'udienza del 2 dicembre 2016 partecipava l’Associazione Sportiva Dilettantistica Chiesanuova 1975, rappresentata da un delegato, il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento redatto dal D.G, confermava il contenuto dell'atto di impugnazione e, riportando le riferite dinamiche e un “trattamento energico” cui sarebbe stato sottoposto l'atleta in campo, sottolineava l'eccessività della squalifica. Il reclamo è fondato e deve essere parzialmente accolto . La C.D.T. riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo però, nella risposta, nega le tesi difensive e conferma la volontarietà dell'intervento violento. Nella descrizione del fatto inclusa nel supplemento si legge: “..il suddetto colpisce con una tesata violentemente e volontariamente essendo quest'ultimo in piedi al momento della verifica di questa condotta violenta.”. Occorre rilevare come, nel caso in esame, l'organo giudicante non possa, sulle dichiarazioni, certe e chiare, del D.G. contestare la dinamica riferita anche perché l'ipotesi che il Flussi non abbia dato una testata ma che al contrario abbia subito un colpo non appare logica; la dinamica sembra ricordare alcuni film degli anni 70 nei quali i protagonisti della rissa si giustificavano dicendo che erano stati gli altri a colpire violentemente i loro pugni con le facce. In punto di quantum occorre ricordare che l'art. 19 comma 4 che così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).” Occorre però evidenziare che, pur dovendosi ritenere oggettivamente gravi i fatti correttamente descritti nel rapporto di gara e dunque meritevoli di una idonea sanzione disciplinare che non può attestarsi sui minimi tabellari, tale sanzione irrogata deve necessariamente essere ridotta per adeguarsi alle decisioni adottate dalla giustizia sportiva in fattispecie analoghe. P.Q.M. La C.D.T., accoglie il reclamo e riduce la squalifica fino al 10 febbraio 2017 anziché fino al 10 maggio 2017.
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