COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 33 stagione sportiva 2016/207 Gara Sancascianese – Esperia S. Donnino (0-1). Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n. 23 del 16 novembre 2016 D.P. Firenze. Reclama l’A.S.D. Esperia San Donnino F.P. avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Firenze: “A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 16/03/2017 KHADIM SARR (ESPERIA SAN DONNINO F.P.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 33 stagione sportiva 2016/207 Gara Sancascianese – Esperia S. Donnino (0-1). Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n. 23 del 16 novembre 2016 D.P. Firenze. Reclama l’A.S.D. Esperia San Donnino F.P. avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Firenze: “A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 16/03/2017 KHADIM SARR (ESPERIA SAN DONNINO F.P.) A fine gara colpiva un calciatore avversario che si trovava a terra. Di poi, a seguito del provvedimento disciplinare, gettava a terra la maglia, si toglieva i pantaloncini e, spostando parzialmente le mutande, mostrava le natiche”. La Società reclamante innanzitutto non nega che a fine gara il proprio calciatore abbia colpito un avversario che si trovava a terra con un calcio, tuttavia precisa che la caduta di quest’ultimo non sarebbe stata fortuita, come ipotizzato dal D.G., bensì sarebbe stata la conseguenza di un alterco che il Sarr aveva avuto con il giocatore avversario il quale, dopo che i due si erano spintonati, sarebbe caduto a terra e quindi appunto colpito dal Sarr. Del resto – sostiene la reclamante – l’accaduto troverebbe origine in una serie di ingiurie ed epiteti a sfondo razziale per il colore della pelle dei quali il Sarr sarebbe stato oggetto in precedenza. Circa poi il successivo gesto gravemente irriguardoso la Reclamante osserva che il proprio calciatore non si sarebbe abbassato volontariamente le mutande al fine di mostrare le natiche ma che probabilmente le stesse si erano abbassate in conseguenza del gesto di togliersi i pantaloncini posto in essere dal medesimo. In sostanza sotto quest’ultimo profilo, conclude la Reclamante, la condotta del calciatore dovrebbe tutt’al più essere considerata nell’ambito della condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara ed essere pertanto sanzionata con il minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lett. A) del C.G.S.. Richieste al D.G. osservazioni in merito agli episodi in questione, lo stesso riferisce che effettivamente a fine gara vi è stato un momento di confronto verbale fra i giocatori delle due squadre ma che tale confronto non ha assunto connotati offensivi né violenti, il D.G. non ha potuto apprezzare scambi di spintoni senza poter tuttavia escludere che il giocatore caduto a terra abbia partecipato al confronto animato e possa essere caduto a terra proprio per la distrazione indotta dalla situazione. Inoltre il D.G. afferma che il Sarr durante la gara era stato ammonito per aver reagito con una spinta ad un fallo di gioco, ma che tale episodio non aveva niente a che vedere con offese razziali o discriminazioni. Infine precisa che il Sarr si calava platealmente i pantaloncini ed in parte le mutande circa a mezza natica, avviandosi poi verso gli spogliatoi inveendo contro chiunque incontrava lungo il percorso. Circa il calcio inferto al giocatore avversario che si trovava a terra la condotta in questione deve essere inquadrata nell’art. 19 comma 4 lett. C), in quanto la violenza perpetrata appare connotata da particolare gravità, sia perché il calcio viene inferto ad un soggetto che si trova a terra e quindi in situazione di “debolezza”, sia perché viene inferto all’altezza di una spalla, quindi vicino alla testa, ovvero in una zona del corpo particolarmente delicata, perciò si tratta in sostanza di un gesto suscettibile di assumere una spiccata potenzialità lesiva. In ordine poi alla circostanza che l’avversario non sarebbe caduto a terra fortuitamente bensì a seguito di uno spintonamento che aveva avuto luogo con il Sarr, questa Corte osserva come la stessa non possa essere certo assunta a giustificazione o ad attenuante, configurandosi anzi casomai come aggravante. Sulle presunte offese e provocazioni a sfondo razziale che sarebbero state subite dal Sarr deve rilevarsi come nel caso concreto non vi sia alcuna risultanza in tal senso negli atti ufficiali di gara come confermato anche dal medesimo D.G. in sede di supplemento e comunque, pur dovendosi preliminarmente ribadire con fermezza che una simile circostanza sarebbe stata in ipotesi senz’altro da censurare e stigmatizzare, tuttavia, come osservato anche dalla Società reclamante nel proprio ricorso, in ogni caso non avrebbe potuto essere assunta a giustificazione. Infine, circa il gesto di abbassarsi le mutande onde mostrare le natiche, il D.G. ha confermato la volontarietà dello stesso, pertanto, pur essendo quest’ultimo effettivamente da inquadrare nell’ambito delle condotte irriguardose verso un ufficiale di gara, ne è palese la particolare gravità di guisa che lo stesso dovrà essere sanzionato con una squalifica superiore al minimo edittale previsto dalla norma di riferimento. Peraltro riguardo a quest’ultimo profilo si evidenzia che il G.S.T. nella propria motivazione afferma genericamente che il calciatore mostrava le natiche, omettendo di evidenziare che il destinatario di tale gesto era proprio l’Arbitro come già dallo stesso indicato in sede di referto. Pur tuttavia, la sanzione impugnata appare eccessiva in ragione degli addebiti contestati e merita di essere adeguatamente ricalcolata e ridotta. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. per la Procincia di Firenze riduce la squalifica inflitta al calciatore della Soc. Esperia San Donnino Khadim Sarr fino a tutto il 16.02.2017. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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