COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 36 stagione sportiva 2016/2017 . Reclamo della Mens Sana Siena calcio a cinque avverso dec. del GS Territoriale. Ammenda di euro 500,00 C.U 27 del 17/11/2016 “ OGGETTO : Reclamo avverso decisione del G.S su Comunicato n.27 del 17/11/2016 per ammenda di 500 euro.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
36 stagione sportiva 2016/2017 . Reclamo della Mens Sana Siena calcio a cinque avverso dec. del GS Territoriale. Ammenda di euro 500,00 C.U 27 del 17/11/2016 “ OGGETTO : Reclamo avverso decisione del G.S su Comunicato n.27 del 17/11/2016 per ammenda di 500 euro. Chiediamo di essere ascoltati e che la tassa del ricorso venga addebitata sul nostro conto. Distinti saluti” Questo il testo del reclamo inviato dalla società Men Sana calcio a cinque con il quale presumibilmente intendeva contestare la decisione di primo grado. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto privo di motivazione; Ogni reclamo deve essere motivato in maniera molto circostanziata. Non basta dire “ la socit x .presenta reclamo contro le decisioni del Giudice” bisogna anche motivare le ragioni per le quali questo verdetto viene considerato ingiusto o comunque lesivo di un diritto. P.Q.M. Ai sensi dell’art. 33 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva , il reclamo viene dichiarato dalla Corte Sportiva , inammissibile con conseguente addebito della tassa dovuta.
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