COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 28 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo di Bercigli Emanuele (in proprio) avverso la decisione del G.S.T. che lo ha sanzionato con una squalifica fino al 24/12/2016. C.U. n.22 del 09/11/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 28 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo di Bercigli Emanuele (in proprio) avverso la decisione del G.S.T. che lo ha sanzionato con una squalifica fino al 24/12/2016. C.U. n.22 del 09/11/2016. Nel corso della gara “ ASD Ludus 90 – Floriagafir” valevole per il campionato allievi provinciale, il tesserato in questione veniva allontanato dal campo a seguito delle continue proteste verso il D.G. Dopo l’espulsione si rifiutava di uscire dal terreno di gioco. A fine gara attendeva l’arbitro all’ingresso dello spogliatoio, protestando nuovamente. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per un mese e mezzo. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo in proprio il sig Bercigli Emanuele. Quest’ultimo sostiene che, dopo la realizzazione di un calcio di rigore da parte della squadra avversaria, con conseguente espulsione di un giocatore della Ludus, veniva irriso dai calciatori avversari che esultavano dopo la rete. Per tale motivo si avvicinava al D.G. e gli diceva:” arbitro dopo questo me lo spiega”. Al provvedimento di espulsione si allontanava velocemente dal campo. Al termine della partita il ricorrente si scusava con l’arbitro e contestualmente chiedeva chiarimenti in merito alla sua espulsione, ritenendo che la sua frase fosse stata erroneamente interpretata , non avendo connotati ne offensivi ne minacciosi. A tal fine il ricorrente sottolinea come la sua espulsione sia avvenuta non dopo la concessione del rigore ma dopo la sua trasformazione. Secondo il sig. Bercigli tale circostanza farebbe presumere che le sue proteste non erano relative alla decisione tecnica presa dal D.G. ma rivolte contro l’atteggiamento derisorio dei calciatori avversari. Per tali motivi il ricorrente chiede l’annullamento della sanzione o in via subordinata la riduzione della stessa. Chiede inoltre di essere ascoltato personalmente. In data 5/11/2016 compariva davanti a questa Corte d’Appello Sportiva Territoriale il sig Bercigli Emanuele, assistito e difeso dall’Avv.Vannini Alessandro. Dopo l’avvenuta esposizione dei fatti contestati, veniva data lettura del supplemento di rapporto arbitrale. Il D.G. nel suo supplemento precisa che il ricorrente iniziava le sue proteste già al momento della concessione del rigore. Dopo la realizzazione del medesimo il sig. Bercigli riprendeva a protestare con tale foga da costringerlo ad allontanarlo dal terreno di gioco. Anche dopo il provvedimento di espulsione l’allenatore in questione continuava a protestare, opponendo resistenza a lasciare il campo. Infine , l’arbitro dichiara che anche dopo la gara il sig. Bercigli continuava nel suo atteggiamento, teso più ad una evidente contestazione che non ad una richiesta di chiarimenti. Dopo la lettura del supplemento di gara viene data la parola al legale di parte. Quest’ultimo ribadisce che l’allenatore avrebbe chiesto soltanto delle spiegazioni al D.G. circa l’atteggiamento provocatorio tenuto dai calciatori avversari. Al termine della gara l’allenatore precisa di essersi scusato con l’arbitro e di non aver avuto alcun atteggiamento aggressivo. Questa Corte di Appello Sportiva Territoriale esaminati gli atti del procedimento, ritiene provati i fatti contestati al tesserato in questione. Tale prova deriva essenzialmente dalle dichiarazioni del D.G. che nel suo supplemento di rapporto descrive in maniera precisa la condotta tenuta dal sig. Bercigli. Condotta che, secondo l’arbitro, non troverebbe la sua causa nelle provocazioni dei calciatori avversari, così come sostenuto dal ricorrente. La sanzione appare equa anche in considerazione del ruolo ricoperto dal tesserato in questione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it