COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 del 19/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Bozzano, avverso la squalifica fino al 19 ottobre 2018 inflitta dal G.S.T. al giocatore Gemignani Michele ( C.U. n. 14 del 19/10/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 del 19/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Bozzano, avverso la squalifica fino al 19 ottobre 2018 inflitta dal G.S.T. al giocatore Gemignani Michele ( C.U. n. 14 del 19/10/2016). Con rituale e tempestivo gravame l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Bozzano adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento tenuto dal calciatore Gemignani nel corso dell’incontro casalingo, disputato in data 18/09/2016, contro la Società Pontremolese 1919. Nella motivazione riportata nel Comunicato si legge: “Dopo essere stato espulso cercava di colpire il D.G. non riuscendovi perché fermato da 2 compagni di squadra, Di poi, svincolatosi, colpiva con un calcio poco sopra al ginocchio l'arbitro che per il forte dolore cadeva a terra. Dovevano intervenire altri giocatori per trattenerlo. Dopo la gara il D.G. si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di Massa dove veniva dismesso con prognosi di 6 giorni.” La società reclamante nell'atto di impugnazione, correttamente, non nega tutti gli avvenimenti contestati ma eccepisce unicamente l'insussistenza del gesto violento; afferma che il contatto sarebbe stato involontario, avvenuto in maniera fortuita nell'ambito di una concitata e veemente protesta. Nel gesto non sarebbe ravvisabile alcuna volontà lesiva ed il contatto sarebbe stato (non) leggero considerate le limitate conseguenze che avrebbero consentito al D.G., dopo pochi minuti, di continuare e terminare la gara. La società poi sottolinea che il giovane atleta avrebbe (poi) innegabili conseguenze da una decisione considerata eccessivamente onerosa e sottolinea il suo stato emotivo angosciato per l'impossibilità di giocare a calcio per un così lungo periodo. Chiedendo un approfondimento istruttorio che coinvolga il D.G., evidentemente per avere conferma delle tesi difensive spese, la società conclude per la riduzione della squalifica comminata. All’udienza del 2 dicembre 2016 partecipava l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Bozzano, rappresentata da un delegato, il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento redatto dal D.G, confermava il contenuto dell'atto di impugnazione e, riportando le scuse dell'atleta mortificato dall'avvenuto, sottolineava l'eccessività della squalifica. Il reclamo merita parziale accoglimento. L'approfondimento istruttorio richiesto al D.G. tramite supplemento acquisito in atti ha consentito di comprendere la portata di quanto accaduto. Nel supplemento il dato principale che emerge con chiarezza è la descrizione degli avvenimenti che appare contrastare le eccezioni difensive formulate con riferimento alla presunta involontarietà del gesto. In tal senso non possono trovare rilievo i richiami della difesa, con riferimento alle conseguenze che il provvedimento disciplinare avrebbe sulla carriera del giovane atleta e sul suo sviluppo; agli organi di giustizia non spettano valutazioni di tal genere - che potrebbero ben essere presenti, in modo differenziato, in una pletora di giovani atleti - ma sugli stessi incombe esclusivamente un dovere di applicazione delle norme e delle sue inevitabili conseguenze. In ogni caso il D.G. infatti, nel documento, pur confermando la piena volontarietà del gesto che gli provocava dolore, attesta di essere comunque riuscito a terminare l'incontro. La certificazione allegata conferma l'evento lesivo (prognosi di sei giorni) pur non evidenziando alcun segno clinico oggettivo - come ematomi ed escoriazioni - ad esclusione della comprensibile dolorabilità della coscia destra accusata dall'arbitro. Risulta evidente che il gesto, irruento ed aggressivo, posto in essere dal giocatore sia meritevole di idonea sanzione ma al contempo appare verosimile che il giocatore non abbia posto, nella condotta volontaria ed illecita, quella concreta consapevolezza lesiva tale da cagionare al D.G. conseguenze di rilievo obiettivo. In tale ottica il comportamento illecito assunto dal Gemignani appare parzialmente ridimensionato rispetto al quadro iniziale e sembra deporre in direzione di una contenuta volontà lesiva in capo al giocatore. Il D.G. conferma la volontarietà nel contatto fisico ma, a parere di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale - pur non esimendo il calciatore da una inevitabile squalifica sia per il modo provocatorio con il quale si è inizialmente rivolto all'arbitro sia per la successiva azione scomposta che lo ha portato al contatto fisico - non sembrano sussistere, nel caso concreto, quelle conseguenze - oggettive e riscontrabili - che appaiono come elemento necessario per le squalifiche di ampia portata La sanzione applicata quindi dal G.S.T. al giocatore Gemignani, per i motivi sopra esposti, deve essere dunque essere ridotta solo in ragione delle limitate conseguenze che appaiono compatibili esclusivamente con una ridotta volontà lesiva. Occorre però evidenziare che devono trovare applicazione le recenti misure atte a prevenire e contrastare le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara contenute nell'art. 16 comma 4 bis: “Gli Organi di giustizia sportiva, operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi.” In tal senso il Comunicato Ufficiale n. 305/A del 11 marzo 2016 con riferimento al Comunicato 104/A del 17 Dicembre 2014 impone agli Organi di Giustizia sportiva (G.S.Territoriali e C.S.A.Territoriale) operanti in ambito dilettantistico e del Settore Giovanile, che abbiano pronunciato decisioni di cui all’art 16, comma 4 bis del CGS, di inoltrare tempestivamente all’ufficio della Federazione preposto le decisioni riguardanti le condotte violente poste in essere nei confronti dei D.G. che siano divenute definitive. P.Q.M. la Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e riduce la squalifica fino al 19 aprile 2018 anziché fino al 19 ottobre 2018. Ordina la trasmissione della presente decisione al competente Ufficio della F.I.G.C. per gli adempimenti previsti dal richiamato C.U. n. 305/2016. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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