COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 09 /P –stagione sportiva 2016/2017 – Deferimento a carico del Signor Simone Tinacci, A.E. appartenente alla Sezione A.I.A di Siena, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 1 e 3 (lettera g), del Regolamento A.I.A., nonché dell’art. 6, comma 1, del Codice etico dell’A.I.A..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 09 /P –stagione sportiva 2016/2017 – Deferimento a carico del Signor Simone Tinacci, A.E. appartenente alla Sezione A.I.A di Siena, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 1 e 3 (lettera g), del Regolamento A.I.A., nonché dell’art. 6, comma 1, del Codice etico dell’A.I.A.. La Procura Federale ricevuta, tramite il C.R. della Toscana, una segnalazione del G.S.D. Rapolano Terme concernente il comportamento tenuto dall’Arbitro, Signor Simone Tinacci, in occasione della gara Rapolano Terme / Casolese, da questi arbitrata in data 31 gennaio 2016, ha ritenuto, previa rituale istruttoria, disporre il deferimento di cui in epigrafe. Constatata l’avvenuta notifica da parte della Procura Federale al Signor Tinacci dell’avviso di conclusione delle indagini, questo Tribunale ha convocato le parti per la data odierna. L’Arbitro Effettivo Tinacci Simone ha fatto sapere a mezzo fax di non potere essere presente per motivi di lavoro. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto Procuratore. Il rappresentante della Procura, riportandosi alle dichiarazioni rese dai tesserati interpellati dall’Ufficio in istruttoria, ritiene ampiamente provato – anche perché confermato direttamente dall’Arbitro Tinacci – il rapporto di conoscenza ed amicizia che lo lega, ad alcuni giocatori della Società Casolese per cui il D.G. è effettivamente incorso nella violazione dei principi comportamentali regolati dal C.G.S.. In proposito ricorda le dichiarazioni univocamente rese dai tesserati ascoltati nella fase istruttoria del procedimento. Chiede che il comportamento dell’Arbitro Tinacci venga sanzionato con l’inibizione per mesi 3 (tre). Il Collegio, passando a decisione, ritiene doveroso - per chiarezza di esposizione - precisare quali siano stati i motivi che hanno indotto detta Società a proporre la segnalazione all’origine del presente procedimento e quali le conseguenti conclusioni della Procura Federale. Con l’istanza si contesta al D.G.: a) un comportamento estremamente confidenziale verso i calciatori della Casolese in contrapposizione “ll’atteggiamenato di sfida” dallo stesso tenuto sia verso i Calciatori che verso il pubblico del Rapolano; b) un’eccessiva severità nei provvedimenti disciplinari assunti nel corso della gara, tutti a senso unico nei confronti dei calciatori della società Rapolano; c) la chiusura della gara con almeno sei minuti di anticipo rispetto al tempo regolamentare; d) ed infine l’essersi vantato con un calciatore del Rapolano – durante una serata trascorsa in discoteca – di avere, in occasione di una gara diretta in precedenza, alterato deliberatamente il relativo rapporto al fine di far comminare ad un calciatore una severa sanzione. Preliminarmente si rileva che quanto dedotto nella segnalazione (lettere b e c) in ordine alle decisioni assunte sul campo queste esulano, come del resto ha affermato la Procura Federale per quanto riferito alla propria indagine, dalla competenza di questo giudicante secondo quanto disposto dall’art. 29 del C.G.S.. In riferimento a quanto indicato con la lettera d), osserva questo Collegio che la Procura Federale non ha ritenuto di assumere alcun provvedimento tant’è che il fatto menzionato non viene contestato per cui è evidente che nulla è emerso in proposito nel corso delle indagini e quindi su di esso non vi può essere pronuncia alcuna. “Ad colorandum” ritiene comunque il Collegio evidenziare che il fatto è stato segnalato dal D.S. del Rapolano il quale ha affermato, in modo singolare ed in risposta a specifica domanda postagli in sede di audizione: “non ricordo chi fosse il calciatore nostro tesserato che mi riferì quanto ebbe a dire il Tinacci in occasione…….” L’aver ricevuto da un proprio calciatore un’affermazione di tale gravità avrebbe dovuto suggerire al Dirigente un approfondimento sulla vicenda segnalandola agli Organi federali e, in ogni caso, alla Procura Federale con diretta immediatezza. Il deferimento è quindi circoscritto a quanto indicato sotto la lettera a). Il capo di incolpazione notificato dalla Procura prevede la presunta violazione degli artt. 40, commi 1 e 3, del Regolamento A.I.A. e dell’art. 6 del Codice etico A.I.A. ovvero delle disposizioni che regolano, sotto l’aspetto disciplinare, il comportamento che gli arbitri sono tenuti ad osservare. C.U. N. 39 del 23/12/2016 1500 Per quanto riguarda la violazione dei commi 1 e 3 dell’art. 40 del Regolamento A.I.A. non si può prescindere da quanto dispone l’art. 32 dello Statuto Federale che, se da un lato assoggetta gli associati all’A.I.A. alla potestà disciplinare della Giustizia Sportiva della F.I.G.C., dall’altro dispone che le competenze della giustizia domestica vengano previste dal Regolamento A.I.A. per cui, ogni qualvolta gli Organi della G.S. della F.I.G.C. vengono chiamati ad esaminare il comportamento degli Arbitri, è necessario accertare se ci si trovi o meno nell’ambito della Giustizia federale o in quella Giustizia domestica A.I.A.. In proposito si rileva che l’art. 3 del Regolamento A.I.A., dopo aver disposto che gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della G.S. della F.I.G.C. per quanto previsto dal C.G.S. indica che detti tesserati vengono assoggettati alla giurisdizione domestica allorché violino “…gli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall’art. 40, commi terzo e quarto del presente Regolamento e……”. Ciò porta il Collegio a dichiarare la propria incompetenza in ordine alla violazione dell’art. 40, comma 3, del Regolamento A.I.A.. Diversa è la formulazione della seconda parte del comma 1 del citato art. 40 allorché dispone che “Gli arbitri sono tenuti a ………… nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità”. Tale disposto normativo trova conferma nell’art. 6, comma 1 del Codice Etico dell’A.I.A:, che, pur rilevando il Collegio che esso trovi applicazione nello stretto ambito di competenza dell’A.I.A., così dispone: ”Il comportamento dell’Associato deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà.” La inosservanza di tali disposti normativi, tenuto altresì conto dell’obbligo che incombe sugli arbitri di osservare lo Statuto e le altre norme della FIGC, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali (art. 40, c. 2,) determina la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S.. Conclude il Collegio che è indubbio che le reciproche manifestazioni di amicizia e conoscenza poste in essere dal Tinacci e dai calciatori della Casolese collidano con quanto indicato dal comma 1 dell’art. 1 bis del C.G.S. e per ciò stesso, come già riportato, suscettibili di sanzione. Per quanto riguarda il richiamo alle ragioni di incompatibilità ed inopportunità indicate sull’atto di deferimento si rileva che esse rientrano nell’esclusiva competenza degli Organi A.I.A. ai quali è demandato, qualora ne siano venuti a conoscenza, il compito di valutarne la sussistenza o meno. Il deferimento è pertanto da accogliere nei termini sopraindicati. P . Q . M . il Tribunale Federale Territoriale per la Toscana infligge all’A.E. Simone Tinacci il divieto a svolgere qualsiasi attività in ambito federale per mesi 3 (tre).
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