COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 43 stagione sportiva 2016/2017 Gara Atletico Etruria – Fucecchio (2-0) del 4/12/2016. Campionato di Promozione. In C.U. n.33 del 9/12/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 43 stagione sportiva 2016/2017 Gara Atletico Etruria – Fucecchio (2-0) del 4/12/2016. Campionato di Promozione. In C.U. n.33 del 9/12/2016. Reclama la società Fucecchio avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S.al calciatore Covato Emanuele “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione contestando il fatto imputato al proprio tesserato. Ritiene che non vi è stata alcuna azione violenta verso l’avversario da parte del proprio tesserato, in quanto il Covato ha unicamente esortato il primo ad accellerare una rimessa in gioco del pallone spingendolo lievemente con le mani. La stessa reclamante narra inoltre di situazioni comportamentali riferibili all’arbitro che, secondo la stessa, non avrebbe diretto la gara con la dovuta imparzialità. Il D.G. nel supplemento di rapporto contesta quanto gli viene imputato personalmente e rileva che il calciatore Covato ha colpito al volto con uno schiaffo l’avversario facendolo cadere a terra, senza tuttavia procurargli danni fisici apparenti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti di gara, respinge il reclamo. La versione arbitrale appare chiara ed inequivocabile e quindi non vi è motivo di dubitare che i fatti sia siano svolti in maniera diversa da come descritti. Si ricorda, ancora una volta, che il contenuto del rapporto arbitrale costituisce, normativamente, prova privilegiata, salvo evidenti anomalie fra il rapporto ed il supplemento o contraddizioni evidenti rilevabili oggettivamente. In tema di quantificazione della sanzione, la stessa appare idonea rispetto ai fatti contestati, mentre altre situazioni non oggetto di sanzione, non possono trovare albergo in questa sede, né è compito di questo Collegio valutare comportamenti che nulla hanno a che vedere nel merito dell’impugnazione. Qualora la reclamante ritenga di essere stata danneggiata da condotte arbitrali non corrette, potrà rivolgersi nelle sedi opportune preposte al vaglio di tali situazioni comportamentali. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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