F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO NUOVA CAMUNIA 2015 A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA CAMUNIA 2015/ORATORIO MACLODIO DELL’11.9.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 23 del 13.10.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO NUOVA CAMUNIA 2015 A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA CAMUNIA 2015/ORATORIO MACLODIO DELL’11.9.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 23 del 13.10.2016)
Con atto spedito il 20.10.2016, la Società Camunica 2015 A.S.D. proponeva ricorso avverso la decisione Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 13.10.2016 del predetto Comitato Regionale) con la quale, in riferimento alla gara Nuova Camunia 2015/Oratorio Maclodio dell’11.09.2016, era stata irrogata al dirigente della predetta Società, Rudoni Massimo, la sanzione dell’inibizione fino al 10.10.2016. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile. Nel Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte Federale d’Appello quale “Giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ci occupa, la Società Camunia 2015 A.S.D. si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Per questi motivi, la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Nuova Camunia 2015 A.S.D. di Edolo (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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