COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 111/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE PAOLO GRAZIANO (Calciatore – capitano della A.S.D. DELFINI VERGINE MARIA); A.S.D. DELFINI VERGINE MARIA. Campionato Juniores – Stagione sportiva 2014 / 2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 111/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE PAOLO GRAZIANO (Calciatore – capitano della A.S.D. DELFINI VERGINE MARIA); A.S.D. DELFINI VERGINE MARIA. Campionato Juniores – Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12983/193 pf15-16/SS/pp del 13 maggio 2016, il sig. Giuseppe Paolo Graziano, calciatore – capitano della A.S.D. DELFINI VERGINE MARIA, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche con riferimento agli art. 38 comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare Cus Palermo / Delfini V.M. del 08/01/2015, Delfini V.M. / Parmonval del 27/12/2015 e Delfini V.M. / Pol. Sparta Palermo del 23/12/2015, inserendovi il nominativo dell’allenatore sig. Alessandro Fiorello, non regolarmente tesserato per la Società di appartenenza. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito l’A.S.D. DELFINI VERGINE MARIA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato. La Società deferita ha fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discolpa, chiedendo l’archiviazione del procedimento, sostenendo, qui in sintesi, che all’atto della richiesta di tesseramento (del 22/12/2014) il sig. Fiorello “provvedeva presso l’ufficio tecnici alla presentazione anche del bollettino pagato il 12/06/2014”, il che dimostrerebbe “l’errore dell’ufficio competente alla trasmissione del bollettino (smarrendolo).” Sostiene ancora la società deferita che “per quanto riguarda le gare riportate dalla Procura Federale nelle date del 23/12/2015 e del 27/12/2015 il suddetto Fiorello Alessandro non faceva parte della stessa, ma bensì di un’altra società, A.S.D. Pallavicino”. Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Quattro giornate di squalifica a carico del sig. Giuseppe Paolo Graziano; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. DELFINI VERGINE MARIA. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del Campionato Juniores, stagione sportiva 2014/2015, disputate dalla A.S.D. DELFINI VERGINE MARIA, il calciatore – capitano, nonché dirigente accompagnatore ufficiale sig. Giuseppe Paolo Graziano, ha indicato nelle distinte di gara, quale allenatore, il nominativo del sig. Alessandro Fiorello (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 119.061) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la Società deferita. E va ricordato, aldilà delle ragioni difensive espresse dalla Società deferita che pure assumono rilevanza ai fini della quantificazione delle sanzioni, che il presente procedimento trae origine dal fatto che il tesseramento del tecnico sig. Fiorello, seppure richiesto dalla Società deferita con modalità e secondo regolarizzazioni che esulano dalla competenza di questo Tribunale, non ha tuttavia assunto alcuna efficacia in quanto non validato dal Settore Tecnico, cui spetta ex art. 34 del Regolamento di Settore l’effettuazione del tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo, per delega della F.I.G.C. Il Settore Tecnico ha infatti comunicato alla Società, con nota del 21/05/2015 prot. 27546, di non potere effettuare il tesseramento richiesto. Le superiori emergenze inducono pertanto a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Giuseppe Paolo Graziano omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti come indicati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsI: Una giornata di squalifica a carico del sig. Giuseppe Paolo Graziano; Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. DELFINI VERGINE MARIA. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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