COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 532/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. MODICANESE Sig. GIROLAMO CARPENTIERI (Presidente A.S.D. MODICANESE) N° 18 calciatori già tesserati per la società’ A.S.D. MODICANESE. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 532/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. MODICANESE Sig. GIROLAMO CARPENTIERI (Presidente A.S.D. MODICANESE) N° 18 calciatori già tesserati per la società’ A.S.D. MODICANESE. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 13/05/2016 prot. 12982/437 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 2.000,00 a carico della società A.S.D. MODICANESE; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quindici a carico del tesserato deferito sig. Girolamo Carpentieri; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Davide Angelico, Alessio Macauda, Corrado Scollo, Lorenzo Borgese, Mattia Di Lorenzo, Rosario Di Raimondo, Federico Giallongo, Fabio Iachininoto, Marco Nicastro, Giacomo Piluso, Marco Pitino, Giulio Sarta, Vittorio Sarta, Stefano Scarso, Gabriele Terranova, Andrea Carpenzano, Davide Scucces e Alessio Iabichella, già tesserati per la società’ deferita. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico della società A.S.D. Modicanese; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del sig. Girolamo Carpentieri; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Davide Angelico, Alessio Macauda, Corrado Scollo, Lorenzo Borgese, Mattia Di Lorenzo, Rosario Di Raimondo, Federico Giallongo, Fabio Iachininoto, Marco Nicastro, Giacomo Piluso, Marco Pitino, Giulio Sarta, Vittorio Sarta, Stefano Scarso, Gabriele Terranova, Andrea Carpenzano, Davide Scucces e Alessio Iabichella, già tesserati per la società deferita. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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