• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n° 533/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.C.D. CITTA’ DI OLIVERI Sig. PINO TINDARO (Presidente A.S.C.D. CITTA’ DI OLIVERI) N° 13 calciatori già tesserati per la società’ A.S.C.D. CITTA’ DI OLIVERI. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n° 533/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.C.D. CITTA’ DI OLIVERI Sig. PINO TINDARO (Presidente A.S.C.D. CITTA’ DI OLIVERI) N° 13 calciatori già tesserati per la società’ A.S.C.D. CITTA’ DI OLIVERI. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 09/05/2016 prot. 12620/414 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 1.500,00 a carico della società A.S.C.D. CITTA’ DI OLIVERI; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dodici a carico del tesserato deferito sig. Pino Tindaro; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Francesco Alessandro, Marco Tindaro Caliri, Giuseppe Foti, Piersilvio Iannello, Giovanni Isgro, Santi Rizzo, Cristian Chiofalo, Gennaro Fabrizio Conti, Giuseppe Maisano, Lorenzo Triolo, Santi Roberto Calderone, Giuseppe Giorgianni e Giuseppe Genovese, già tesserati per la società’ deferita. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: l’ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00) a carico della società A.S.C.D. Città di Oliveri; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del sig. Pino Tindaro; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Francesco Alessandro, Marco Tindaro Caliri, Giuseppe Foti, Piersilvio Iannello, Giovanni Isgro, Santi Rizzo, Cristian Chiofalo, Gennaro Fabrizio Conti, Giuseppe Maisano, Lorenzo Triolo, Santi Roberto Calderone, Giuseppe Giorgianni e Giuseppe Genovese, già tesserati per la società deferita. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n° 533/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.C.D. CITTA’ DI OLIVERI Sig. PINO TINDARO (Presidente A.S.C.D. CITTA’ DI OLIVERI) N° 13 calciatori già tesserati per la società’ A.S.C.D. CITTA’ DI OLIVERI. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36)."