COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 TFT 02 DEL 19 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 113/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FRANCESCO GIANVECCHIO (Presidente Onorario della S.C.D. Collesano) Sig. PASQUALE MOGAVERO (Segretario rectius Direttore Sportivo all’epoca dei fatti della S.C.D. Collesano) Sig. GIUSEPPE NICCHITTA (Consigliere all’epoca dei fatti della S.C.D. Collesano) La S.C.D. COLLESANO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 TFT 02 DEL 19 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 113/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FRANCESCO GIANVECCHIO (Presidente Onorario della S.C.D. Collesano) Sig. PASQUALE MOGAVERO (Segretario rectius Direttore Sportivo all’epoca dei fatti della S.C.D. Collesano) Sig. GIUSEPPE NICCHITTA (Consigliere all’epoca dei fatti della S.C.D. Collesano) La S.C.D. COLLESANO La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 13145/1157 pf 13-14/GR/mg del 16 maggio 2016: 1) il sig. Francesco Gianvecchio, Presidente onorario della S.C.D. Collesano, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, (vigente norma) del C.G.S., per avere aggredito in ben due occasioni l’A.E. sig. Giuseppe Scarantino e precisamente la prima nel corso ed in occasione della gara del 14.12.2013 (Collesano - Sfarandina) e la seconda nel corso ed in occasione della gara del 08.06.2014 (Collesano - Super Giovane Castelbuono), venendo in entrambe le occasioni allontanato rispettivamente dai sig.ri Mogavero e Nicchitta. Lo stesso ha altresì violato la medesima norma in relazione all’art. 1 bis, comma 3, del C.G.S. per aver in ben due occasioni disatteso senza giustificato motivo l’obbligo di presenziare alle audizioni disposte dalla Procura Federale sebbene ritualmente convocato; 2) Il sig. Pasquale Mogavero, Direttore Sportivo della S.C.D. Collesano per la stagione sportiva 2013-2014, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art.1 bis comma 1 (vigente norma) del C.G.S. in relazione al successivo comma 3, per avere in ben due occasioni disatteso senza giustificato motivo l’obbligo di presenziare alle audizioni disposte dalla Procura Federale sebbene ritualmente convocato; 3) Il sig. Giuseppe Nicchitta, Consigliere della S.C.D. Collesano per la stagione sportiva 2013-2014, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis comma 1 (vigente norma) del C.G.S. in relazione al successivo comma 3, per avere in ben due occasioni disatteso senza giustificato motivo l’obbligo di presenziare alle audizioni disposte dalla Procura Federale sebbene ritualmente convocato. Con la medesima nota la Procura Federale ha inoltre deferito la S.C.D. Collesano, per rispondere della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente Onorario, Direttore Sportivo e Consigliere all’epoca dei fatti. Nei termini i deferiti hanno depositato memoria e documenti. All'udienza dibattimentale è comparso l’Avv. Pasquale Mogavero sia in nome proprio che quale difensore, giuste procure in atti, dei sig.ri Francesco Gianvecchio e Giuseppe Nicchitta oltre che della Società S.C.D. Collesano. L’ Avv. Mogavero ha chiesto il proscioglimento di tutti gli incolpati non ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto di cui al deferimento, in ragione dei motivi addotti in sede di discussione e meglio illustrati nelle memorie depositate. Il rappresentante della Procura Federale ha, di contro, concluso insistendo nei motivi del deferimento e ha chiesto l'applicazione dell’inibizione a carico del sig. Francesco Gianvecchio per mesi due; dell’inibizione a carico del sig. Pasquale Mogavero per mesi due e dell’inibizione a carico del sig. Giuseppe Nicchitta per mesi due oltre che dell’ammenda di € 1.500,00 a carico della S.C.D. Collesano a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto ai propri dirigenti. Il Tribunale Federale Territoriale letti gli atti e la documentazione prodotta dalle parti e esperiti gli opportuni approfondimenti mediante l’acquisizione del referto della gara Collesano / Sfarandina del 14.12.2013 e dei relativi C.U., rileva che risulta provato che il sig. Francesco Gianvecchio, pur non essendo iscritto in elenco, al termine del primo tempo della gara Collesano – Sfarandina, disputata in data 13.12.2013, proferiva degli insulti e delle minacce nei confronti del direttore di gara accompagnando tale comportamento irriguardoso sospingendogli un braccio. Azione questa che veniva immediatamente interrotta dall’intervento del sig. Pasquale Mogavero che provvedeva ad allontanare il sig. Gianvecchio. Successivamente e più precisamente in data 08.06.2014 il medesimo direttore di gara è stato designato a dirigere la gara Collesano / Super Giovane Castelbuono ed in tale occasione ha rilevato che in distinta risultava iscritto certo Francesco Gianvecchio che ha riconosciuto nella persona (allora non identificata) che in data 13.12.2013 aveva tenuto un comportamento irriguardoso nei suoi confronti. Il predetto sig. Gianvecchio, inoltre, dopo che l’arbitro, al termine dei regolamentari 45’ minuti del secondo tempo, aveva segnalato ben 6 minuti di recupero, entrava, senza alcuna autorizzazione, sul terreno di gioco protestando vivacemente nei confronti di questi, minacciandolo anche di dargli un ceffone se non avesse concesso un maggior tempo di recupero. Inoltre il sig. Gianvecchio, una volta giunto in prossimità dell’arbitro, lo colpiva alla mano destra facendogli cadere il taccuino per terra. In tale frangente interveniva prontamente il sig. Nicchitta che provvedeva ad allontanare il sig. Gianvecchio. A seguito di quanto segnalato dal direttore di gara gli atti venivano trasmessi alla Procura Federale per quanto di competenza. In sede d’indagini il Collaboratore della Procura Federale provvedeva a convocare una prima volta gli odierni deferiti presso la Delegazione Provinciale di Caltanissetta, ma questi ultimi rappresentavano da un lato di non essere disponibili per la data indicata ma bensì per altra data da concordare e nel contempo chiedevano di essere sentiti presso le sede del Comitato Regionale, essendo tutti residenti in Palermo e ciò anche in considerazione del fatto che la trasferta in questione avrebbe comportato la percorrenza di non meno di 250 km tra andata e ritorno. Risulta per tabulas che il Collaboratore della Procura Federale riteneva di non aderire alla richiesta di audizione presso la sede del Comitato Regionale e che tra le parti vi è incorsa una fitta corrispondenza per trovare una data che potesse permettere un viaggio unico a Caltanissetta sì da abbattere i costi; data questa che non è stato possibile concordare per cui la corrispondenza tra le parti si chiudeva con una laconica comunicazione del Collaboratore della Procura Federale del 09.10.2014 con cui rappresentava agli indagati di non potere confermare l’incontro previsto per l’indomani perché “ …il tempo delle audizioni si è concluso…” In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale possono trovare solo parziale accoglimento. In particolare per quanto attiene la posizione del sig. Francesco Gianvecchio questi deve essere prosciolto in ordine ai fatti relativi alla gara Collesano - Super Giovane Castelbuono disputatasi in data 08.06.2014 per il principio del “ne bis in idem”, in quanto già sanzionato con il provvedimento di inibizione sino al 31.12.2014 assunto dal Giudice Sportivo Territoriale in data 11/06/2014 e pubblicato sul C.U. di pari data n. 565 di questo Comitato Regionale. Di contro il sig. Gianvecchio deve rispondere dei fatti da lui commessi al termine del primo tempo della gara Collesano – Sfarandina, disputata in data 13.12.2013, la cui sanzione va aggravata in relazione alla circostanza che in quella data risultava inibito fino al 15.12.2013, giusto quanto accertato da questo Tribunale Federale Territoriale. Lo stesso sig. Gianvecchio, inoltre, deve essere prosciolto, unitamente ai sigg. Pasquale Mogavero e Giuseppe Nicchitta, da quanto loro ulteriormente e rispettivamente addebitato, non risultando provato oltre ogni ragionevole dubbio che gli stessi si siano sottratti volontariamente alle convocazioni del Collaboratore della Procura Federale, anche in ragione del fatto che lo stesso ha negato di sentirli personalmente e/o mediante delega presso il luogo di loro residenza che risulta essere, peraltro, sede del Comitato Regionale della L.N.D. e ciò senza sottacere che lo stesso Collaboratore ha poi ritenuto di non dare seguito all’audizione prevista per il giorno 10.10.2014. Deve infine prosciogliersi la S.C.D. Collesano per quanto addebitato al proprio Presidente Onorario sig. Francesco Gianvecchio nel corso della gara Collesano / Sfarandina del 14.12.2013, perché anche in questo caso deve trovare applicazione il principio del “ne bis in idem”, risultando la società deferita già sanzionata per il medesimo fatto dal G.S.T. giusto quanto pubblicato sul C.U. n. 254 del 18/12/2013. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone: - l'applicazione della sanzione dell’inibizione fino al 31 ottobre 2016 a carico del sig. Francesco Gianvecchio. - il proscioglimento del sig. Francesco Gianvecchio da ogni ulteriore addebito, in ragione di quanto esposto in parte motiva . - il proscioglimento dei sig.ri Pasquale Mogavero e Giuseppe Nicchitta, da quanto loro rispettivamente addebitato. - il proscioglimento, infine, della S.C.D. Collesano, essendo già stata sanzionata per quanto addebitato al proprio Presidente onorario. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it