COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 TFT 02 DEL 19 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n.114/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ROBERTO TARALLO (Presidente e calciatore, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Capaci City) La A.S.D. CAPACI CITY

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 TFT 02 DEL 19 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n.114/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ROBERTO TARALLO (Presidente e calciatore, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Capaci City) La A.S.D. CAPACI CITY La Procura Federale, con nota 14125/794 pf15-16/GC/vdb del 31 maggio 2016 notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: - Il sig. ROBERTO TARALLO, all’epoca dei fatti, Presidente e calciatore dell’A.S.D. Capaci City per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità poiché, sebbene inibito fino al 22.10.2017 per comportamenti violenti, si è tesserato quale Presidente e calciatore per la soc. Capaci City ed ha partecipato alla gara del 14.11.2015 Nuova Jetas / Capaci City (campionato di 3^ categoria - Palermo) venendo espulso ancora una volta per atti di violenza nei confronti del Direttore di gara e successivamente squalificato per nove gare dal Giudice Sportivo Provinciale; - La A.S.D. CAPACI CITY per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per quanto ascritto al sig. Tarallo Roberto nella duplice veste all’epoca dei fatti. Le parti deferite, regolarmente convocate all’udienza dibattimentale odierna, non si sono presentate, né hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso con la richiesta di: “ritenere responsabili le parti deferite, di quanto ad esse addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Roberto Tarallo la sanzione dell’inibizione per due anni e alla A.S.D. Capaci City la sanzione dell’ammenda di € 750,00. Ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti e fatti i dovuti approfondimenti acquisendo ulteriore documentazione, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare va evidenziato che il sig. Roberto Tarallo venne inibito fino al 22/10/2017 dal Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 127 del 26/10/2011, così prorogandosi una precedente sanzione, in quanto benché fosse squalificato fino al 31/12/2012, continuava a partecipare alle gare della Società per la quale era tesserato ponendo in essere una condotta violenta in danno di un Direttore di gara. Lo stesso, benché fosse inibito, in data 28/09/2015 si tesserava quale Presidente, per la Soc. Capaci City. Successivamente e più precisamente in data 06/10/2015 si tesserava, sempre per la medesima società, quale calciatore. In tale ultima veste partecipava alla gara Nuova Jetas - Capaci City, valevole per il campionato provinciale di 3° categoria, disputatasi in data 14/11/2015, nel corso della quale veniva espulso per comportamento violento in danno del Direttore di gara, tanto che veniva sanzionato dal G.S.T. Provinciale con una squalifica per nove gare, giusto quanto pubblicato sul C.U. n. 23 della Delegazione Provinciale di Palermo del 19/11/2015. Il sig. Roberto Tarallo, nonostante detta ultima squalifica, era destinatario, da parte del Giudice Sportivo Territoriale Provinciale, di un ulteriore provvedimento di inibizione fino al 29/02/2016, giusto quanto pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Palermo n. 37 del 13.01.2016, perché nonostante fosse squalificato accedeva al terreno di gioco. In ragione di quanto sopra il sig. Roberto Tarallo deve rispondere di quanto addebitatogli in deferimento non risultando credibile il fatto (v. dichiarazione resa al Collaboratore della Procura Federale) che egli non ricordasse la precedente sanzione della squalifica fino al 22.10.2017. Né il suo comportamento può trovare giustificazione dalla circostanza che, per un difetto del sistema informatico della F.I.G.C., non vengano evidenziate, al momento del tesseramento, eventuali squalifiche o inibizioni in essere. Peraltro, tutta la storia sportiva dell’odierno deferito evidenzia una sua costante coscienza e volontà di violare continuamente i principi di lealtà e correttezza sancito dall’art. 1bis del C.G.S. attraverso una sistematica inosservanza delle norme federali, così come evidenzia una specifica e cosciente volontà nell’adottare comportamenti violenti e/o gravemente scorretti nei confronti degli ufficiali di gara. Pertanto allo stesso si ritiene di dovere applicare la sanzione nella misura massima prevista dall’art. 19 comma 1 lett. h) del C.G.S. Poiché i comportamenti fin qui posti in essere dal deferito appare di particolare gravità si ritiene di dovere disporre, a carico del sig. Roberto Tarallo, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Per l’effetto di quanto posto in essere dal sig. Roberto Tarallo consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della A.S.D. Capaci City a cui va inflitta l’ammenda così come determinata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone infliggersi: - al Sig. Roberto Tarallo, all’epoca dei fatti tesserato quale Presidente e calciatore per l’A.S.D. Capaci City, ex art. 19 comma 1 lett. h) e comma 3 del C.G.S., l’inibizione per anni cinque da scontarsi al termine della squalifica fino al 22/10/2017 (già inflittagli dal G.S.T. con C.U. Sicilia n. 127 del 26/10/2011) disponendosi, altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. - alla A.S.D. Capaci City, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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