COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 TFT 02 DEL 19 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 538/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (oggi A.C.D. MISTERBIANCO) Sig. GIUSEPPE SQUADRITO (Presidente A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO) N° 12 calciatori già tesserati per la società’ A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 TFT 02 DEL 19 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 538/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (oggi A.C.D. MISTERBIANCO) Sig. GIUSEPPE SQUADRITO (Presidente A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO) N° 12 calciatori già tesserati per la società’ A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 19/05/2016 prot. 13331/451 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 1.400,00 a carico della società A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sedici a carico del tesserato deferito sig. Giuseppe Squadrito; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Giuseppe Giustolisi, Federico Laguzza, Felice Francesco Scuderi, Alfio Luca Tirenni, Orazio Catania, Damiano Lo giudice, Giovanni Manduca, Salvatore Nicolosi, Cosimo Schiliro, Thomas Scoglio, Antonio Viglianesi e Alfio Sparta, già tesserati per la società’ deferita. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a carico della società A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Giuseppe Squadrito; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giuseppe Giustolisi, Federico Laguzza, Felice Francesco Scuderi, Alfio Luca Tirenni, Orazio Catania, Damiano Lo giudice, Giovanni Manduca, Salvatore Nicolosi, Cosimo Schiliro, Thomas Scoglio, Antonio Viglianesi e Alfio Sparta, già tesserati per la società deferita. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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