• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 TFT 03 DEL 26 LUGLIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n° 544/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. RESUTTANA S. LORENZO (PA) Sig. MARCELLO BARBARO (Presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. RESUTTANA S. LORENZO) Sigg. Marco Spatola, Paolo Lo Cacciato e Domenico Di Felice, calciatori già tesserati per la società’ A.S.D. RESUTTANA S. LORENZO Campionato di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 TFT 03 DEL 26 LUGLIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n° 544/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. RESUTTANA S. LORENZO (PA) Sig. MARCELLO BARBARO (Presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. RESUTTANA S. LORENZO) Sigg. Marco Spatola, Paolo Lo Cacciato e Domenico Di Felice, calciatori già tesserati per la società’ A.S.D. RESUTTANA S. LORENZO Campionato di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 01/06/2016 proc. 14186/595 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Non ha infatti avuto seguito il procedimento per l’applicazione della sanzione ex art. 32 comma sexies C.G.S. (ammenda € 200,00 a carico della società e inibizione di mesi due a carico del sig. Marcello Barbaro). All’udienza dibattimentale sono comparsi il calciatore sig. Paolo Lo Cacciato e il sig. Gaetano Conte, Presidente della Società dal 25/05/2016, che hanno chiesto il proscioglimento o in subordine l’applicazione del minimo edittale, tenendo conto che il sig. Lo Cacciato risultava in parte coperto da certificazione. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del tesserato deferito sig. Marcello Barbaro; - squalifica per due giornate a carico dei calciatori sigg. Marco Spatola, Paolo Lo Cacciato e Domenico Di Felice, già tesserati per la società’ deferita. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”. (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017). P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - l’ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Marcello Barbaro; - l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Marco Spatola, Paolo Lo Cacciato e Domenico Di Felice, già tesserati per la società deferita. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 11 TFT 03 DEL 26 LUGLIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n° 544/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. RESUTTANA S. LORENZO (PA) Sig. MARCELLO BARBARO (Presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. RESUTTANA S. LORENZO) Sigg. Marco Spatola, Paolo Lo Cacciato e Domenico Di Felice, calciatori già tesserati per la società’ A.S.D. RESUTTANA S. LORENZO Campionato di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36)."