COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 TFT 05 DEL 30 AGOSTO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 116/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: URSINO ORAZIO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della società PGS S. Pio X°; PAPA CONCETTO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la Società PGS S. PIO X°; La Società PGS DON BOSCO.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 TFT 05 DEL 30 AGOSTO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 116/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: URSINO ORAZIO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della società PGS S. Pio X°; PAPA CONCETTO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la Società PGS S. PIO X°; La Società PGS DON BOSCO. La Procura Federale con nota 14781/156 pf15-16/FDL/gb del 13 giugno 2016 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate: Il sig. Ursino Orazio, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società PGS S. PIO X°, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore giovanile e scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico) e del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori” per avere organizzato per il giorno 10 luglio 2015, presso il campo “Seminara” di Catania, un “raduno” giovani calciatori nati negli anni 1999 – 2008, senza la prevista autorizzazione degli organi federali competenti; Il sig. Papa Concetto per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore giovanile e scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico) e del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori” per avere organizzato per il giorno 10 luglio 2015, presso il campo “Seminara” di Catania, un “raduno” giovani calciatori nati negli anni 1999 – 2008, senza la prevista autorizzazione degli organi federali competenti; nonché per non essersi presentato, senza addurre alcun giustificato motivo, all’audizione della Procura Federale fissata per il giorno 23.10.2015, nonostante rituale convocazione a mezzo telegramma; La Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri anzidetti tesserati. All’udienza dibattimentale del 30/08/2016 le parti deferite, benché regolarmente convocate, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha tuttavia chiesto un breve differimento al fine di verificare l’esito della richiesta di patteggiamento ex art. 32 sexies C.G.S., risultante agli atti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rinvia all’udienza del 06/09/2016 ore 15,00, previa sospensione dei termini procedurali.
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