COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 TFT 05 DEL 30 AGOSTO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 553/B DEFERIMENTO A CARICO DI: U.S.D. ROCCAPALUMBA (PA) Sig. GIUSEPPE COSTA (Presidente U.S.D. ROCCAPALUMBA) Sigg. Alessio Carlo Alessi, Federico Capuano, Gioacchino Di Marco, Gianpaolo Santino, Nicola Fucarino, Ivan Campanella, Alessandro Fanelli, Ivan Golfo, Michele La Barbera, Filippo Lucchese, Carmelo Messina, Gianfranco Messina, Giuseppe Montagnino, Alessandro Nicosia, Antonino Rini, Giuseppe Sciammacca, Orazio Sciammacca, Daniele Valeriano, Pietro Ciaramitaro, Benedetto Di Paola, Alberto Teriaca, Salvatore Gibiino e Cosimo Romeo, calciatori già tesserati per la società’ deferita Campionato 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 TFT 05 DEL 30 AGOSTO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 553/B DEFERIMENTO A CARICO DI: U.S.D. ROCCAPALUMBA (PA) Sig. GIUSEPPE COSTA (Presidente U.S.D. ROCCAPALUMBA) Sigg. Alessio Carlo Alessi, Federico Capuano, Gioacchino Di Marco, Gianpaolo Santino, Nicola Fucarino, Ivan Campanella, Alessandro Fanelli, Ivan Golfo, Michele La Barbera, Filippo Lucchese, Carmelo Messina, Gianfranco Messina, Giuseppe Montagnino, Alessandro Nicosia, Antonino Rini, Giuseppe Sciammacca, Orazio Sciammacca, Daniele Valeriano, Pietro Ciaramitaro, Benedetto Di Paola, Alberto Teriaca, Salvatore Gibiino e Cosimo Romeo, calciatori già tesserati per la società’ deferita Campionato 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 27/06/2016 proc. 15497/574 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 2.500,00 a carico della società U.S.D. ROCCAPALUMBA; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi ventiquattro a carico del tesserato deferito sig. Giuseppe Costa; - squalifica per una giornata a carico dei calciatori sigg. Alessio Carlo Alessi, Federico Capuano, Gioacchino Di Marco, Gianpaolo Santino, Nicola Fucarino, Ivan Campanella, Alessandro Fanelli, Ivan Golfo, Michele La Barbera, Filippo Lucchese, Carmelo Messina, Gianfranco Messina, Giuseppe Montagnino, Alessandro Nicosia, Antonino Rini, Giuseppe Sciammacca, Orazio Sciammacca, Daniele Valeriano, Pietro Ciaramitaro, Benedetto Di Paola, Alberto Teriaca, Salvatore Gibiino e Cosimo Romeo, già tesserati per la società’ deferita. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”. (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017). P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) a carico della società U.S.D. ROCCAPALUMBA; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi diciotto a carico del sig. Giuseppe Costa; - l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Alessio Carlo Alessi, Federico Capuano, Gioacchino Di Marco, Gianpaolo Santino, Nicola Fucarino, Ivan Campanella, Alessandro Fanelli, Ivan Golfo, Michele La Barbera, Filippo Lucchese, Carmelo Messina, Gianfranco Messina, Giuseppe Montagnino, Alessandro Nicosia, Antonino Rini, Giuseppe Sciammacca, Orazio Sciammacca, Daniele Valeriano, Pietro Ciaramitaro, Benedetto Di Paola, Alberto Teriaca, Salvatore Gibiino e Cosimo Romeo, già tesserati per la società deferita. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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