COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 TFT 06 DEL 06 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n.115/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI Sig. ANTONIO LAURETTA, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Comiso; A.S.D. COMISO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 TFT 06 DEL 06 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n.115/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI Sig. ANTONIO LAURETTA, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Comiso; A.S.D. COMISO La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 14856/959 PF 15-16/DP/fda, il sig. Antonio Lauretta, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Comiso, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10 del C.G.S., per non avere pagato all’allenatore, sig. Carbonaro Giuseppe, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione del 23/11/2015 (vertenza n.71/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la società A.S.D. Comiso per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. All’udienza odierna le parti deferite, regolarmente convocate, sono comparse nella persona del sig. Antonio Lauretta e del Segretario sociale sig. Gianni D’Iapico, delegato dal Presidente a partecipare alla discussione. Quest’ultimo ha chiesto il proscioglimento di tutti i deferiti in quanto la A.S.D. Comiso non ha avuto conoscenza della decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., se non nei primi giorni del mese di agosto del corrente anno, al momento dell’iscrizione al campionato 2016/2017, provvedendo al conseguente ed immediato pagamento, come da quietanza liberatoria rilasciata dal sig. Carbonaro. In particolare evidenzia che la comunicazione del Collegio Arbitrale risulta essere stata inviata alla A.S.D. Comiso presso tale sig. Di Stefano, via Di Stabile 78 Comiso, anziché all’indirizzo ufficiale della società in Comiso via dei Platani 22, come risultante nel sistema informatico e dalla scheda censimento depositata per via telematica in data 31/08/2015. La Procura Federale, in persona del suo rappresentante, ha insistito nei motivi di cui in deferimento ed ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi sei di inibizione a carico del sig. Antonio Lauretta; Ammenda di € 750,00 e punti uno di penalizzazione carico della società A.S.D. Comiso. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dai documenti prodotti in atti risulta che con nota del 12/01/2016 diretta a questo Comitato ed alla Procura Federale il sig. Giuseppe Carbonaro lamentava che a quella data l’A.S.D. Comiso non aveva ancora ottemperato al pagamento a favore dell’istante della somma determinata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., giusto provvedimento del 23/11/2015, pubblicato sul C.U. n. 2. Detta decisione risulta essere stata comunicata, dalla segreteria del Collegio Arbitrale, nel mese di dicembre 2015 all’A.S.D. Comiso mediante raccomandata a.r. inviata presso tale Di Stefano, via Di Stabile 78 Comiso. Di contro, come accertato da questo Tribunale Federale Territoriale, mediante l’acquisizione della scheda censimento depositata dalla A.S.D. Comiso in data 31/08/2015, la sede della società risulta essere posta in Comiso, nella via Dei Platani n°22, indirizzo questo che corrisponde anche per l’invio della corrispondenza. L’irregolare comunicazione della decisione da parte della segreteria del Collegio Arbitrale non determina la decorrenza del termine di cui all’art. 94 ter comma 11 (30 gg. dalla comunicazione) e pertanto ne consegue il proscioglimento del sig. Antonio Lauretta, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Comiso e di quest’ultima società, non avendo, peraltro, alcun valore legale (ai fini della decorrenza del termine) né tantomeno probatorio la nota di sollecito a firma dell’allenatore. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da ogni addebito le parti deferite. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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