COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 TFT 06 DEL 06 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 116/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: URSINO ORAZIO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della società PGS S. PIO X; PAPA CONCETTO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la Società PGS S. PIO X; La Società PGS S. PIO X.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 TFT 06 DEL 06 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 116/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: URSINO ORAZIO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della società PGS S. PIO X; PAPA CONCETTO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la Società PGS S. PIO X; La Società PGS S. PIO X. La Procura Federale con nota 14781/156 pf15-16/FDL/gb del 13 giugno 2016 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate: Il sig. Ursino Orazio, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società PGS S. PIO X, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore giovanile e scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico) e del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori” per avere organizzato per il giorno 10 luglio 2015, presso il campo “Seminara” di Catania, un “raduno” giovani calciatori nati negli anni 1999 – 2008, senza la prevista autorizzazione degli organi federali competenti; Il sig. Papa Concetto per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. in relazione all’art. 36, vecchia formulazione, del Regolamento del Settore giovanile e scolastico (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico) e del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 “Raduni e Provini per Giovani Calciatori” per avere organizzato per il giorno 10 luglio 2015, presso il campo “Seminara” di Catania, un “raduno” giovani calciatori nati negli anni 1999 – 2008, senza la prevista autorizzazione degli organi federali competenti; nonché per non essersi presentato, senza addurre alcun giustificato motivo, all’audizione della Procura Federale fissata per il giorno 23.10.2015, nonostante rituale convocazione a mezzo telegramma; La Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri anzidetti tesserati. All’udienza dibattimentale del 30 agosto 2016, non comparsi i deferiti benché regolarmente convocati, il rappresentante della Procura Federale ha richiesto un breve rinvio dell’udienza dibattimentale al fine di verificare l’esito della istanza di patteggiamento ex art. 32 sexies del C.G.S. risultante depositata in atti. In ragione di quanto sopra il Tribunale Federale Territoriale, previa sospensione dei termini decadenziali, ha rinviato, per la medesima attività, all’udienza del 06 settembre 2016 disponendo darsene comunicazione alle parti. All’udienza odierna, benché regolarmente convocati, nessuno dei deferiti è presente mentre il solo sig. Concetto Papa ha fatto pervenire una nota con la quale, nel respingere ogni addebito, dichiara di non essere mai stato tesserato per la società PGS San Pio X. Il rappresentante della Procura Federale preliminarmente dichiara che il proposto patteggiamento non è stato condiviso dall’ufficio per cui lo stesso non ha avuto seguito. Pertanto insiste nei motivi di cui in deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - mesi sei di inibizione a carico del sig. Ursino Orazio; - mesi nove di inibizione a carico del sig. Papa Concetto; - ammenda di € 2.000,00 a carico della società PGS San Pio X. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale (copia articolo di giornale dell’8 luglio 2015 del quotidiano La Sicilia di Catania, file video contenente immagini del raduno giovani calciatori svoltosi presso il campo “Seminara” di Catania in data 10/07/2015, immagini video contenute in un DVD acquisito agli atti, nonché dichiarazione sottoscritta dai componenti della Delegazione Provinciale di Catania presenti in data 10/07/2015 al campo “Seminara”) risulta provato ogni oltre ragionevole dubbio che il sig. Ursino Orazio, presidente pro tempore della società deferita, in data 10 luglio 2015, organizzò un raduno per giovani calciatori senza che avesse richiesto, preventivamente, l’autorizzazione al competente Comitato Regionale Sicilia. Il sig. Papa Concetto deve rispondere della sola violazione di cui al comma 3 dell’art. 1 bis per non essersi presentato, senza addurre, peraltro, alcuna giustificazione, alla convocazione fatta a mezzo telegramma da parte dell’Organo inquirente per il giorno 23/10/2015. Lo stesso, di contro, deve essere prosciolto relativamente a quanto contestatogli in ordine alla organizzazione del raduno di giovani calciatori, poiché in atti non vi è alcuna prova certa circa la sua partecipazione alla organizzazione del suddetto evento. Per completezza motivazionale occorre rilevare che non corrisponde al vero quanto dichiarato dal sig. Concetto Papa circa il suo non tesseramento per la società PGS San Pio X in quanto dall’esame delle risultanze documentali contenute nel sistema informatico della Federazione lo stesso risulta essere stato tesserato, quale dirigente, per la suddetta società sino al 25/08/2015, data in cui ebbe a dimettersi. Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue inoltre la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita. In ragione delle superiori considerazioni vanno accolte le richieste della Procura Federale nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Al sig. Ursino Orazio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società PGS S. PIO X la sanzione di mesi due di inibizione; Al sig. Papa Concetto, già Dirigente tesserato per la soc. PGS S. PIO X la sanzione di mesi uno di inibizione; Alla Società PGS S. PIO X a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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