COMITATO REGIONALE SICILIA COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 TFT 09 DEL 27 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 610/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. TUSA Sig. PRINZI PAOLO ROSARIO (Presidente all’epoca dei fatti) Sigg. Saia Salvatore, Modestino Arena Cristiano, Currò Salvatore, Zito Placido, (calciatori tesserati per la società’ deferita, all’epoca dei fatti). Campionato di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 TFT 09 DEL 27 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 610/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. TUSA Sig. PRINZI PAOLO ROSARIO (Presidente all’epoca dei fatti) Sigg. Saia Salvatore, Modestino Arena Cristiano, Currò Salvatore, Zito Placido, (calciatori tesserati per la società’ deferita, all’epoca dei fatti). Campionato di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 15/07/2016 prot. 772/668 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. La Società deferita ha fatto pervenire nei termini memoria difensiva con allegati i certificati medici di idoneità relativi ai calciatori deferiti, con decorrenza 14/11/2014. Nessuna delle parti deferite è poi comparsa all’udienza dibattimentale, sebbene regolarmente citate. 4 Comunicato Ufficiale 67 Tribunale Federale Territoriale 09 del 27 settembre 2016 Segreteria tel. 0916808461 - 0916808466 – fax 0916806862 Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. A.S.D. TUSA; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. PRINZI PAOLO ROSARIO; squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori sopra indicati, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, sia pure attenuata dalla successiva acquisizione dei certificati di idoneità medico – sportiva, mancando sia pure per brevi periodi la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori sigg. Modestino Arena Cristiano, Currò Salvatore, Zito Placido, che sarebbe stato onere della Società di acquisire senza soluzione di continuità e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva (art. 43 N.O.I.F.). Non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L. R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sez. C.U. n° 005 2016/2017). Va di contro prosciolto il sig. Salvatore Saia, la cui certificazione copre il periodo di tesseramento per la Società deferita, conseguito in data 05/01/2015. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi il sig. Salvatore Saia e dispone applicarsi: - l’ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società A.S.D. A.S.D. TUSA; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di giorni venti a carico del sig. PRINZI PAOLO ROSARIO; - l’ammonizione con diffida alla disputa di gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Modestino Arena Cristiano, Currò Salvatore, Zito Placido, tesserati per la società deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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