Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28settembre 2004 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti del 23/4/04 - www.figc.it Parti: S.P.A. Salernitana Sport contro F.I.G.C. – R.M.V.. Massima: Deve essere dichiarato il difetto assoluto della giurisdizione della Camera, che non è competente a conoscere la controversia relativa alla deliberazione arbitrale del 23 aprile 2004 del Collegio arbitrale presso la LNP di reintegrazione del calciatore negli allenamenti con la prima squadra della società, con la quale la società è stata anche condannata ad un risarcimento nei suoi confronti. Ai sensi dell’art.7.4 del regolamento della Camera “ sono escluse dalla competenza della Camera le controversie per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni.” D’altra parte analoga disposizione è contenuta nell’art.12 , comma 6, dello Statuto del CONI. Le suindicate norme sono in evidente contrasto con l’interpretazione delle stesse ad opera della Corte Federale FIGC con il C.U. 14 del 16.4..2004 (pagg.12-13), non potendo sussistere per la medesima controversia un doppio arbitrato, proprio in relazioni alle considerazione del Collegio sopra esposte. Invero i rimedi esperibili avverso la deliberazione arbitrale impugnata , che deve ritenersi lodo irrituale, sono solo quelli previsti dal codice civile ( Art.1420 e ss. cod. civ.) secondo le regole del codice di rito: l’azione per eventuali vizi del negozio da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione ( ex multis :Cass., sez I, 22 novembre 2000, n. 15070, Cass, sez I, 28 maggio 1998 n.5280). Massima: Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, è stato approvato lo Statuto della F.I.G.C., che all’art.27 consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le regole contenute nel Regolamento sono state approvate dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 aprile 2004, che prevede che il lodo sia imputabile esclusivamente all’organo arbitrale e che in nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI. Inoltre, deve essere rimarcato che, sempre nell’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, la l. 17 ottobre 2003 n. 280, nel devolvere la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allo stesso tempo, ha affermato espressamente che “in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive” (art. 3 comma 1).
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