Massima n. 287023
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 16 Luglio 2003 n. 2 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 355 del 19.6.2003Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Venezia 1907 avverso decisioni merito gara Catania/Venezia del 17.5.2003.Massima: Ai sensi dell’art. 17 commi 3 e 13 C.G.S. al calciatore è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività agonistica durante il periodo della squalifica ed in tutti i giorni in cui si articola il turno calcistico indipendentemente dalla competizione (Campionato Prima Squadra o Primavera) in cui ha subito il provvedimento sanzionatorio. Consegue che il calciatore che deve scontare la giornata di squalifica nel campionato di Serie B, non può prendere parte alla gara del campionato di Primavera, che si disputa il giorno successivo rispetto a quella del Campionato di Serie B, perché comunque afferente allo stesso turno calcistico. Infatti, non rileva la circostanza che la gara di Campionato Primavera sia stata disputata il giorno successivo rispetto a quella del Campionato di Serie B, poiché il divieto assoluto di svolgere attività agonistica di cui all’art. 17 comma 13 C.G.S. si identifica in tutti i giorni in cui si articola il turno calcistico appartengono alla stessa giornata, sebbene distribuiti in giorni diversi (vedi ancora Comunicato Ufficiale C.A.F. 43/C, gara Pescara/Paternò). Fino a quando il calciatore non regolarizzerà tale posizione sarà da considerarsi in posizione irregolare. Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/Cf del 23 maggio 2003 n. 11 - www.figc.itImpugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell’art. 17, commi 3 e 13, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a decisioni assunte da Organi Disciplinari diversi in merito alla gara Pescara/Paternò del 19.4.2003Interpretazione: L’art. 17 comma 13 precisa che la nozione di squalifica coincide con quella di mancata partecipazione alle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3 ovverossia “la squadra nella quale (il calciatore) militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. E’allora chiara l’unicità del disegno normativo scandito dai due commi in esame della stessa norma e cioè che tanto la sanzione principale quanto quella accessoria possono solo applicarsi al periodo della squalifica inteso come il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della medesima competizione in cui è stato posta in essere la condotta oggetto di sanzione.Interpretazione: La squalifica per una o più giornate di gara, di cui all’art. 17, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, deve ritenersi scontata a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica ed il divieto di svolgere attività sportiva di cui allo stesso art. 17, comma 13, cessa una volta scontata la squalifica nei modi anzidetti.Interpretazione: Alla locuzione gare ufficiali della squadra nella quale militava, di cui al comma 3 in esame non può che attribuirsi il senso proprio fatto palese dalle parole, e cioè che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita. La mancata disputa, nella competizione in cui era stata posta in essere la condotta punita, della gara immediatamente successiva a quella di adozione del provvedimento comminatorio realizza l’incontestabile effetto espiatorio della pena ed esclude qualunque carattere di illiceità sportiva con riferimento alle gare disputate nel corso della medesima competizione dal calciatore nella propria squadra successivamente alla espiazione della squalifica stessa per il numero di giornate previsto nei termini appena indicati. Correlativamente ed intuitivamente nessuna sanzione è concepibile con riferimento a gare disputate dal calciatore nell’ambito della competizione sportiva nel corso della quale era stata posta in essere la condotta sanzionata una volta che egli non abbia partecipato, per il numero di giornate previsto dall’organo disciplinare, alle gare disputate dalla propria squadra in quella competizione.Interpretazione: Ricorre l’ipotesi del comportamento sanzionabile ai sensi del comma 13, sotto il profilo della violazione del divieto inibitorio, allorché il calciatore squalificato nella competizione in cui fu commesso il fatto sanzionato, svolga attività sportiva in altro campionato, prima di aver espiato la squalifica nel torneo di competenza.Interpretazione: Deve ritenersi del tutto scriminata dal punto di vista disciplinare la condotta del calciatore che, scontata tempestivamente e pienamente la squalifica nelle gare ufficiali della propria squadra e nell’ambito del campionato in cui fu sottoposto a sanzione, svolga altre forme di attività sportiva in ambito federale. Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/Cf del 23 maggio 2003 n. 2,3,4,5,6,7,8,9 - www.figc.itImpugnazione - istanza:Ricorso del Genoa Cricket F.C. in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003. Ricorso della S. S. Calcio Napoli in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003. Ricorso del F.C. Hellas Verona in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003. Ricorso dell’A.C. Venezia 1907 in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003. Ricorso dell’A.S. Bari in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003. Ricorso del F.C. Messina Peloro in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003. Ricorso dell’Ascoli Calcio 1898 in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003. Ricorso dell’A.C. Siena in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003.Massima: La disposizione di cui all’art. 17 comma 13 C.G.S. non può in alcun modo essere intesa come norma additiva a quella del precedente comma 3 per ciò che attiene alla materia della esecuzione e delle relative modalità oggettivo-temporali della sanzione. Questa norma , infatti, da un canto assolve la funzione di prevedere quale forma di sanzione accessoria rispetto a quella fondamentale fissata dal comma 3 l’inibizione al calciatore squalificato dallo svolgimento di qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica; d’altro canto, lo stesso comma 13 fornisce una inequivoca conferma dell’univocità della interpretazione, del comma 3, in quanto espressamente precisa che la nozione di squalifica coincide con quella di mancata partecipazione alle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3 ovverossia “la squadra nella quale (il calciatore) militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. Il caso di specie: Il calciatore in seguito all’ammonizione riportata nella gara di Campionato di Serie B, era stato squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata di gara e non aveva partecipato alla successiva gara del Campionato di Serie B ma era stato utilizzato nella gara del Campionato Nazionale Primavera disputata nello stesso giorno. La posizione del calciatore è regolare in quanto il periodo della squalifica è inteso come il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della medesima competizione in cui è stata posta in essere la condotta oggetto di sanzione.Massima: Ai sensi dell’art. 17 Cod. Giust. Sport, la sanzione principale (comma 3) quanto quella accessoria (comma 13) possono solo applicarsi al periodo della squalifica inteso come il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della medesima competizione in cui è stato posta in essere la condotta oggetto di sanzione. Ancora una volta deve, quindi, ritenersi del tutto scriminata dal punto di vista disciplinare la condotta del calciatore che, scontata tempestivamente e pienamente la squalifica nelle gare ufficiali della propria squadra e nell’ambito del campionato in cui fu sottoposto a sanzione, svolga altre forme di attività sportiva in ambito federale; parallelamente deve essere ripristinato il risultato acquisito sul campo ed eventualmente riformato dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativo a gare (disputate nel campionato nel cui contesto maturò la sanzione) della squadra del calciatore squalificato, che ad esse abbia partecipato dopo l’espiazione della squalifica stessa. Specularmente, ricorre l’ipotesi del comportamento sanzionabile ai sensi del comma 13, sotto il profilo della violazione del divieto inibitorio, allorchè il calciatore squalificato nella competizione in cui fu commesso il fatto sanzionato, svolga attività sportiva in altro campionato, prima di aver espiato la squalifica nel torneo di competenza.Massima: Alla locuzione gare ufficiali della squadra nella quale militava di cui all’art. 17 comma 3 C.G.S. non può che attribuirsi il senso proprio fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita. Intimo corollario di questa interpretazione de plano è che la mancata disputa, nella competizione in cui era stata posta in essere la condotta punita, della gara immediatamente successiva a quella di adozione del provvedimento comminatorio realizza l’incontestabile effetto espiatorio della pena ed esclude qualunque carattere di illiceità sportiva con riferimento alle gare disputate nel corso della medesima competizione dal calciatore nella propria squadra successivamente alla espiazione della squalifica stessa per il numero di giornate previsto nei termini appena indicati. Correlativamente ed intuitivamente nessuna sanzione è concepibile con riferimento a gare disputate dal calciatore nell’ambito della competizione sportiva nel corso della quale era stata posta in essere la condotta sanzionata una volta che egli non abbia partecipato, per il numero di giornate previsto dall’organo disciplinare, alle gare disputate dalla propria squadra in quella competizione.Massima: Alla stregua di questa coppia di riferimenti e dell’analisi testuale del comma 3 dell’art. 17 in esame si legittima la conclusione secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara non può, in omaggio al principio della separatezza delle competizioni e di quello speculare della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, che essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell’infrazione ed all’interno della competizione o del torneo in cui la condotta si é manifestata. Del resto, è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l’unica in grado di evitare l’elusione degli effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il comodo espediente – incoerente con l’inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione in una competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell’infrazione.Massima: I commi 3 e 13 dell’art. 17 disciplinano aspetti diversi della materia della esecuzione delle sanzioni sportive e producono, dunque, effetti diversi e come tali inidonei a determinare una forma di collegamento tra le stesse, costitutivo di una loro pretesa “interpretazione unitaria”. La norma principale che regola la nozione di sanzione consistente nella squalifica per una o più giornate va esclusivamente identificata nel comma 3 dell’art. 17, che disciplina sia il contesto di riferimento oggettivo-temporale di espiazione della sanzione che le relative modalità.Massima: In riferimento alla gara del campionato di Serie B, non è in posizione irregolare il calciatore che, squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata durante una gara del campionato di Serie B, non partecipa alla successiva gara di Campionato di Serie B del 5 aprile 2003 e partecipa alla gara del Campionato Nazionale Primavera disputatasi in quest’ultima data, poiché alla stregua della disposizione dell’art. 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. (Nel caso di specie il calciatore aveva effettivamente scontato la giornata di squalifica, non avendo disputato la gara di campionato di serie B del 5 aprile 2003 con la conseguente irrilevanza della partecipazione alla gara di diverso Campionato Primavera). Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/Cf del 23 maggio 2003 n. 11 - www.figc.itImpugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell’art. 17, commi 3 e 13, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a decisioni assunte da Organi Disciplinari diversi in merito alla gara Pescara/Paterno’ del 19.4.2003Interpretazione: La squalifica per una o più giornate di gara, di cui all’art. 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, deve ritenersi scontata a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica ed il divieto di svolgere attività sportiva di cui allo stesso art. 17, comma 13, cessa una volta scontata la squalifica nei modi anzidetti. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C Riunione del 12 maggio 2003 n. 6 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 248/C del 9.5.2003Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Paternò Calcio avverso decisioni merito gara Pescara/Paternò del 19.4.2003Massima: Le disposizioni contenute nei commi 3 e 13 dell’art. 17 del C.G.S. devono essere interpretate unitariamente, avuto riguardo alle specifiche finalità rispettivamente perseguite da ciascuna di esse nel sistema di esecuzione delle sanzioni. Non vi è dubbio che il comma 3 attiene alle modalità di esecuzione della squalifica per una o più giornate di gara ed ha la funzione di individuare in quale squadra debba essere scontata la squalifica. In altri termini, viene introdotto il principio che la squalifica non può essere scontata in squadra diversa da quella nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. Il comma 13 stabilisce gli effetti del provvedimento di squalifica ed il contenuto afflittivo della stessa, stabilendo il divieto, imposto al calciatore squalificato, di svolgere “qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica”. Il testuale richiamo ad una “qualsiasi attività sportiva” lascia intendere che il divieto di giocare non è limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estende alla partecipazione a qualsiasi altra gara (ufficiale) di qualsiasi altra squadra della stessa società. Alla luce delle considerazioni appena fatte la partecipazione a gara di campionato diverso da quello della squadra in cui è maturata la squalifica non può in alcun caso tradursi in elusione del divieto (completamente alla regola fissata dal comma 3 dell’art. 17 del C.G.S.) di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale. Massima: Il “periodo” nel quale è preclusa al tesserato ogni attività agonistica è individuato dal comma 13 dell’art. 17 del C.G.S. nelle “giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3”. A ciò si giunge attraverso la genesi della norma da un lato e dalla ratio che ne costituisce il supporto logico-sistematico dall’altro. Infatti, nelle Carte Federali del 1983/84 compare per la prima volta la precisazione che la squalifica impedisce al tesserato lo svolgimento di attività sportiva in ogni ambito della FIGC “per il periodo di incidenza” (art. 14 lett. “i” comma 2 del Regolamento di Disciplina all’epoca vigente). Nel Regolamento di Disciplina del 1985/86 lo stesso art. 14 introduce un’ulteriore specificazione del “periodo di incidenza”, che viene fatto coincidere nelle squalifiche per una o più giornate di gara, con “le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra precisata al comma c) del presente articolo” e cioè “la squadra per la quale (il calciatore) giocava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. Questa previsione rimane inalterata nelle successive stesure delle carte federali fino all’attuale art. 17 comma 13 del C.G.S. La successione di queste norme dimostra l’intenzione del legislatore federale di specificare in maniera sempre più puntuale l’ambito sanzionatorio della norma, fino ad individuare il concetto di “giornata” che si identifica in tutti i “giorni” in cui si articola il turno calcistico. La ratio di questa norma è quella di impedire, durante il predetto lasso temporale, che il calciatore svolga qualunque attività agonistica, in tal modo raggiungendo l’effetto afflittivo voluto. Detta interpretazione trova conferma anche dal confronto tra la norma richiamata e la corrispondente “Disciplina Sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica” di cui al Titolo VIII del C.G.S.. L’art. 41 comma 1 C.G.S., stabilisce, infatti, che “...il calciatore non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi”. È evidente pertanto che il Legislatore Federale ha inteso differenziare il concetto di “giornata” da quello di “giorno”, a seconda della diversa fattispecie concretamente disciplinata. I rilievi appena svolti rendono evidente, in definitiva, che il divieto di cui all’art. 17, comma 13, del C.G.S. non è quindi limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società, non nel giorno, ma nella stessa giornata di calendario in cui si deve scontare la squalifica. (Il caso di specie: Il calciatore in seguito alla doppia ammonizione riportata nella gara di Campionato di Serie C1, era stato squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata di gara e non aveva partecipato alla successiva gara del Campionato di Serie C1 ma era stato utilizzato nella gara del Campionato Nazionale Primavera disputata il giorno precedente alla gara del Campionato di Serie C. Applicando il principio di cui sopra al caso in esame, si deve affermare che il calciatore, avendo partecipato alla gara del Campionato Primavera nella stessa giornata in cui si disputava la gara di Campionato di Serie B, non ha rispettato la prescrizione in cui si esplicano gli effetti sanzionatori della squalifica e conseguentemente non l’ha scontata. Consegue la posizione irregolare del calciatore, da cui deriva la perdita della gara per la società che lo ha impegnato, in considerazione del deferimento da parte del Presidente della Lega avvenuto entro 14 giorni dallo svolgimento della gara). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 12 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 311 del 24.4.2003Impugnazione - istanza:Appello del Calcio Catania avverso decisioni merito gara Catania/Siena del 12.4.2003, a seguito di deferimento del Presidente della Lega Nazionale Professionisti.Massima: Le disposizioni contenute nei commi 3 e 13 dell’art. 17 C.G.S. devono essere interpretate unitariamente, avuto riguardo alle specifiche finalità rispettivamente perseguite da ciascuna di esse nel sistema di esecuzione delle sanzioni. Non vi è dubbio che il comma 3 attiene alle modalità di esecuzione della squalifica per una o più giornate di gara ed ha la funzione di individuare in quale squadra debba essere scontata la squalifica. In altri termini, viene introdotto il principio che la squalifica non può essere scontata in squadra diversa da quella nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. Il comma 13 stabilisce gli effetti del provvedimento di squalifica ed il contenuto afflittivo della stessa, stabilendo il divieto, imposto al calciatore squalificato, di svolgere “qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica per una o più giornate di gara, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3”. Tale divieto di giocare non è quindi limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società, nella giornata in cui si deve scontare la squalifica. I termini assoluti “svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale” usati dal legislatore federale non consentono diversa interpretazione. (Il caso di specie: Il calciatore in seguito all’ammonizione riportata nella gara di Campionato di Serie B, era stato squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata di gara e non aveva partecipato alla successiva gara del Campionato di Serie B ma era stato utilizzato nella gara del Campionato Nazionale Primavera disputata nello stesso giorno). Applicando il principio di cui sopra al caso in esame, si deve affermare che il calciatore, avendo partecipato alla gara del Campionato Primavera nella stessa giornata in cui si disputava la gara di Campionato di Serie B, non ha rispettato la prescrizione in cui si esplicano gli effetti sanzionatori della squalifica e conseguentemente non l’ha scontata. Consegue la posizione irregolare del calciatore, da cui deriva la perdita della gara per la società che lo ha impiegato, atteso che il deferimento è avvenuto entro sette giorni dallo svolgimento della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 23 maggio 2002 n. 12 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilie Romagna - Com. Uff. n. 41 del 25.4.2002Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Pro Piacenza 1919 avverso decisioni merito gara Campionato Provinciale Juniores Pro Piacenza/Turris del 6.4.2002Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che squalificato durante la gara di Campionato di che partecipa 1" Categoria disputa, durante la squalifica, la successiva gara nel campionato provinciale juniores, anticipata nel medesimo giorno in cui si disputa anche la gara di 1° Categoria a cui non avrebbe potuto partecipare per effetto della squalifica. Il thema decidendum verte sull'interpretazione da fornirsi della norma di cui all'art. 41, comma 1, secondo periodo, Nuovo C.G.S. ("il calciatore non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi"), quando la giornata di campionato in cui deve essere scontata la squalifica, prevista in calendario per un dato giorno (qui domenica 7 aprile 2002), venga anticipata (ad esempio, come nella fattispecie, al giorno prima) e vada dunque a coincidere con il giorno di effettuazione di un incontro valido per altro torneo disputato dalla medesima società (nella specie il Campionato provinciale juniores), in cui viene impiegato il calciatore sanzionato. E' opinione della CAF che il disposto normativo, anche al fine di evitare manovre più o meno elusive in merito alle richieste di effettuare anticipi, debba essere interpretato rigidamente, con riguardo pertanto al giorno in cui in concreto si disputa la gara per la quale debba essere scontata la squalifica. In quella data l'applicazione della misura sanzionatoria preclude in toto al giocatore la partecipazione ad attività sportiva ufficiale della società in cui milita. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 16 maggio 2002 n. 11 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 19.4.2002Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Valguarnera avverso decisioni merito gara Ambrosiana Tre Stelle/Valguarnera del 24.3.2002Massima: Il calciatore squalificato nel campionato juniores, terminato, può partecipare nella medesima stagione sportiva alle gare del campionato di Promozione con la medesima società, (purché in giorno diverso da quello in cui avrebbe dovuto scontare la squalifica). Il meccanismo delineato dal comma 1 dell'art. 14 C.G.S. prevede che la squalifica deve essere scontata in gara ufficiale della squadra nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento e che il calciatore squalificato può prendere parte a gare ufficiali di altre squadre della stessa società (purché giocate in giorno diverso da quello in cui deve scontare la squalifica). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 24 maggio 2001 n. 20 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Virtus Mirabella avverso decisioni merito gara Irpinia Calcio/Virtus Mirabella del 27.1.2001Massima: Ai sensi dell’art. 36 C.G.S. il calciatore, squalificato nel Campionato di 1ª Categoria che si disputa di domenica, può prendere parte, con la medesima società, alla gara del Campionato di Serie D del Calcio a Cinque che si disputa generalmente di domenica, ma che è stata anticipata ad un diverso giorno. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 24 maggio 2001 n. 16 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001Impugnazione - istanza:Appello della S.C. Audax Salerno avverso decisioni merito gara Rinascita Campagna Verde/Audax Salerno del 17.2.2001Massima: Ai sensi dell’art. 36 C.G.S. il calciatore squalificato nel Campionato Juniores che si disputa di domenica, può prendere parte alla gara del Campionato di Promozione che si disputa generalmente di domenica, ma che è stata anticipata al sabato. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C - Riunione del 16 aprile 1998 - n. 9 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 37 del 19.3.1998Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Sporting Torino avverso decisioni merito gara Sporting Torino/Borgotorre dell’1.3.1998Massima: L'art. 36 comma 1 C.G.S. stabilisce, infatti, che un calciatore squalificato deve scontare la punizione ricevuta nelle gare ufficiali disputate dalla squadra nella quale giocava quando si è determinata la violazione disciplinare che ha comportato la punizione. La norma ora citata, peraltro, prosegue affermando che il calciatore squalificato non può neppure prendere parte, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nei giorni in cui deve scontare la squalifica ovvero, nella fattispecie, alle gare che venivano svolte nel giorno di sabato, nel quale il Campionato Regionale Juniores si svolge (come emerge dalle date riportate nel C.U. che lo riguarda); è peraltro legittimato a partecipare a gare delle altre dette squadre, che si svolgano in giorni diversi. Nel caso in esame, poiché la gara del Campionato di Prima Categoria ha avuto luogo di domenica, l'impiego del calciatore in questione è perfettamente regolare. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 15 maggio 1997 n. 5 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 74 del 27.3.1997Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Eclanese avverso decisioni merito gara San Michele Serino/Eclanese del 9.2.1997.Massima: In base all'art. 38 comma 1 C.G.S. il calciatore non può partecipare in altre squadre della stessa società a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, in mancanza verserà in posizione irregolare.Massima: Ai sensi dell'art, 56 comma 1 C.G.S. deve ritenersi non scontata la squalifica se il calciatore viola il divieto di prendere parte a gare della stessa società, anche se di diversi campionati, nel giorno in cui deve scontare la squalifica. (Nel caso di specie il calciatore squalificato durante una gara del campionato di Prima Categoria aveva disputato, nel giorno in cui avrebbe dovuto scontare la squalifica irrogata nel suddetto campionato, la gara nel campionato di Terza Categoria, con la medesima società). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione dell’11 gennaio 1996 n. 2 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 31 del 16 11.1995Impugnazione - istanza: Appello della P.S.V. Mondragonese calcio avverso decisioni merito gara Puteolana/Mondragonese calcio del 28.10.1995Massima: Ai sensi dell’art. 12 commi 3 e 13 C.G.S., la squalifica irrogata al calciatore impedisce allo stesso di svolgere qualsiasi attività sportiva per il periodo di incidenza della squalifica, e cioè, per le squalifiche a giornata, nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra per la quale il calciatore giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha dato luogo alla squalifica. Ne consegue che il calciatore, squalificato durante il Campionato Juniores Regionale, non può partecipare alla gara del Campionato di Eccellenza quando nelle medesima giornata si disputa anche la gara del Campionato Juniores Regionale.