Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 52/C Riunione del 24 Maggio 2004 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 29.4.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Angri avverso decisioni merito gara Casalvelino/Angri del 21.3.2004 Massima: Il calciatore che abbia subito la sanzione per una gara effettiva per recidività in ammonizione nell’ambito del Campionato Attività Mista Juniores può partecipare alla gara per un diverso campionato, quello di promozione. La sua partecipazione alla gara in esame è pertanto regolare perché, per il principio di specificità, la squalifica deve essere scontata nell’ambito della medesima competizione (nella specie Campionato Attività Mista Juniores) in cui è stata posta in essere la condotta punita, con la conseguente piena liceità dello schieramento del calciatore in una successiva gara di diversa competizione. L’art. 14 comma 1 recita: le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d), f), inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni. Al comma 3: le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni. A sua volta l’art. 17 comma 6 prevede: le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/Cf del 12 Gennaio 2004 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Parere interpretativo degli artt. 14 e 17 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quesiti diversi formulati dalla Lega Nazionale Dilettanti, concernenti le modalità per scontare le squalifiche irrogate a calciatori Interpretazione: Un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato) può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra. La sanzione della squalifica va espiata lungo il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della medesima competizione in cui è stata posta in essere la condotta punita, con la conseguente piena liceità dello schieramento del calciatore in successiva gara di diversa competizione. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 47/C Riunione del 26 maggio 2003 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 42 del 2.5.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. G. Urbino Taccola avverso decisioni merito gara Taccola/Cenaia del 27.4.2003 Massima: L’art. 17, comma 3, C.G.S. dispone nitidamente che la squalifica per una o più giornate di gara deve essere scontata “nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. È ben vero che viene fatto “salvo quanto previsto nel comma 6”, tuttavia in tale comma 6 non è contenuto alcun precetto che si ponga in contraddizione con il comma 3: vi si specifica cioè che, ove le sanzioni non possano essere scontate nella stagione in cui sono state irrogate, esse vanno scontate nella stagione o nelle stagioni successive, ed inoltre che, in caso il calciatore sanzionato cambi società, le sanzioni sono scontate per le residue giornate in cui disputa gare la prima squadra della nuova società di appartenenza. Resta tuttavia fermo - salvo quest’ultima deroga - il principio per cui la squalifica va scontata nella squadra in cui militava quando è avvenuta l’infrazione; principio rispetto al quale nulla si addice - tanto meno in contrario - nel provvedimento del Presidente federale pubblicato nel Com. Uff. n. 127/A F.I.G.C. La questione controversa, circa l’obbligo per un calciatore espulso nel corso di una gara della squadra Juniores di scontare la conseguente squalifica nella prima gara successiva di altra squadra della medesima società, non trova dunque risposta nel comma 6 dell’art. 17 C.G.S., bensì nel comma 3. Conclusione che trova conferma e specificazione, nell’ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, in quanto prescritto dall’art. 41, comma 1, C.G.S.. Ivi si precisa che “il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalle Leghe di competenza, per la squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. Il calciatore non può partecipare in altre squadre della stessa società a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi”. Non residuano dunque margini di dubbio circa il principio per cui, il calciatore squalificato per una delle più squadre di una società, deve scontare la squalifica per la medesima squadra in cui militava quando è avvenuta l’infrazione, non avendo la possibilità in quel medesimo giorno di giocare in alcun altra delle squadre della stessa società. Viceversa resta aperta la facoltà di giocare per le altre squadre della stessa società, qualora queste siano impegnate in giorni diversi da quello in cui il calciatore ha l’obbligo di non prendere parte alla gara della squadra in cui militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica. Nel caso in esame, è pacifico che il Campionato Juniores fosse finito per la stagione in corso, essendo stato il calciatore espulso nell’ultima partita del medesimo. Pertanto egli dovrà scontare la squalifica nella prima giornata del campionato Juniores della propria società (ovvero nella prima squadra dell’eventuale nuova società di destinazione), avendo l’obbligo di non giocare per alcuna altra squadra della propria società (attuale o nuova) in quel medesimo giorno. Per contro, il calciatore era pienamente legittimato a giocare una gara di play-off della prima squadra del Campionato di Promozione, in quanto (come deve darsi per scontato, essendo terminato il Campionato Juniores) essa non si tenne in un giorno in cui doveva giocare la squadra Juniores, nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 2 giugno 2000 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 58 del 4.5.2000 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Forino Calcio avverso decisioni merito gara Sammichelese/Forino Calcio del 19.3.2000 Massima: II calciatore, squalificato per tre giornate di gara nel Campionato Provinciale Giovanissimi, deve scontare la squalifica in tale Campionato a norma dell'art. 12 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per il quale "il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. Il calciatore, pertanto, è in posizione regolare se durante il periodo della squalifica disputa la gara del Campionato Allievi Provinciale. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 11 febbraio 1999 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33 del 14.1.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Nuovo Airone avverso decisioni merito gara Sportinsieme/Nuovo Airone del 27.12.1998 Massima: L'art. 36 comma 1 C.G.S. prevede che il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara debba scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalle Leghe di competenza per la squadra nella quale giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento e che il calciatore non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma possa essere impegnato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi. (Quanto è avvenuto nella specie è conforme alla norma. Il calciatore squalificato nel Campionato Provinciale Juniores, disputato in giornate infrasettimanali, prese parte alla gara del Campionato di 2a Categoria, effettuata di domenica. Poiché di nessun rilievo può essere la qualifica di "fuori quota" - la norma citata non fa riferimento alla possibilità di diversi effetti per i calciatori che si trovino in questa "posizione" o in altra similare - si deve concludere che la partecipazione del medesimo alla partita del Campionato di 2a Categoria fu regolare, dovendo essi scontare la squalifica nel Campionato Provinciale Juniores). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 28 gennaio 1999 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 21 dell'11.12.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Castiglioncello avverso decisioni merito gara Follonica/Castiglioncello del 15.11.1998 Massima: L'art. 12, comma 6 C.G.S., per il quale nel caso di calciatore colpito da squalifica che cambia società la sanzione deve essere scontata nelle gare disputate dalla prima squadra della nuova società di appartenenza, va coordinato con l'altra disposizione contenuta nell'art. 9, comma 9 C.G.S. e, pertanto, poiché in una gara di coppa possono essere scontate solo le squalifiche relative a gare della stessa competizione, ne deriva che la squalifica irrogata al calciatore nel Campionato Juniores non può ritenersi scontata con la mancata partecipazione del calciatore ad una gara della Coppa Toscana. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 6 novembre 1997 - n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 18 del 2.10.1997 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Modica avverso decisioni merito gara Modica/Scicli del 21.9.1997 Massima: Il calciatore, squalificato per una gara nel Campionato Juniores Regionale, deve scontare la punizione in coincidenza della partita della prima squadra, avendo nel frattempo superato il limite di età. Di tale comportamento è responsabile la società, che viene sanzionata con la perdita della gara e l’ammenda per aver schierato in campo il calciatore squalificato ed il dirigente accompagnatore che viene sanzionato con l’inibizione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 4 dicembre 1997 - n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise Com. Uff. n. 31 del 30.10.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Turris S. Croce avverso decisioni merito gare Turris S. Croce/Sabatella Riccia del 21.9.1997 e Petacciato/Turris S. Croce del 29.9.1997 per partecipazione del calciatore D.B.A. in posizione irregolare. Massima: L'art. 12 comma 6 C.G.S. nel dettare una disciplina derogatoria della disposizione contenuta nel precedente comma 3, attrae nella sua orbita di operatività tutte le ipotesi nelle quali il calciatore abbia cambiato società ed impone che il recupero della legittimazione alla partecipazione alle gare per qualsiasi calciatore, essendo irrilevante il suo status, avvenga solo dopo che lo stesso abbia scontato la squalifica per le giornate inflitte nelle gare ufficiali disputate "dalla prima squadra della nuova società di appartenenza". II binomio su cui poggia il sistema sanzionatorio è il cambio di società-gare di prima squadra, rimanendo irrilevante lo status del calciatore. (Nel caso di specie il calciatore classe 1980 squalificato per due gare effettive nel Campionato Juniores 1996/97 e che non ha scontato la squalifica in detta stagione per mancanza di altre partite da disputare, essendosi trasferito presso altra società deve scontare tale squalifica durante le gare dalla prima squadra della nuova società di appartenenza). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione dell’11 gennaio 1996 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 17 del 30.11.1995 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Castellamonte avverso decisioni merito gara Castellamonte/San Maurizio del 29.10.1995 Massima: In base all’art. 36 comma 1 C.G.S., il tesserato colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare della squadra per la quale giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. La norma precisa poi che il calciatore non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali che si disputino nel giorno in cui deve scontare la squalifica, mentre può essere impiegato nelle gare delle altre squadre che si svolgono in giorni diversi. Per cui il calciatore che ha subito il provvedimento della squalifica per una giornata di gara durante il Campionato Juniores Regionale e non disputa la successiva gara del medesimo campionato (che si disputa di sabato) può essere impiegato nel Campionato di Eccellenza per gara che si disputa il giorno successivo (la domenica). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 6 giugno 1996 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 37 de1 3.5.1.996 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C Segrate avverso decisioni merito gara Rozzano/Segrate del 3.4.1996 Massima: Il calciatore colpito da squalifica nel campionato Juniores deve scontare la sanzione, ai sensi dell'art. 36 C.G.S., nella gara del campionato di competenza, sicché deve ritenersi consentita e, quindi, legittima la sua partecipazione ad una gara inserita in un campionato diverso (Prima Categoria).
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