Massima n. 287087
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 12 Luglio 2004 n. 1 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 315/C del 9.6.2004Impugnazione - istanza:Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del Coni avverso il proscioglimento del calciatore G.A.Massima: Quando il livello urinario della sostanza proibita è largamente compatibile con le condizioni, i tempi e le modalità di assunzione riferiti dall’atleta (collirio prescrittogli dal medico del Pronto Soccorso Ospedaliero di Cannizzaro alla vigilia dell’incontro dove si era recato, durante le ore notturne, causa una dolorosa e fastidiosa congiuntivite, come da documentazione medica in atti), il calciatore non è responsabile di aver violato la normativa antidoping, né di aver omesso la comunicazione di EPT. Occorre, infatti, considerare che la patologia acuta che ha interessato l’atleta si è verificata in ore precedenti non lontane dall’incontro di calcio ed è stata diagnosticata in sede di emergenza, per di più (e non è circostanza di poco momento) senza che in quel periodo il calciatore potesse fruire di una stabile struttura medico-sociale. Emerge, in definitiva, un quadro in cui all’inconsapevolezza delle caratteristiche del farmaco, assunto di certo senza intenzione alcuna di incrementare la prestazione sportiva, si unisce, ed è l’elemento decisivo ai fini del definitivo proscioglimento, la sussistenza di condizioni eccezionali che rendono incolpevole finanche l’omessa notifica della prescrizione medica; omissione che di per sé, date altre ordinarie circostanze, avrebbe sì giustificato l’applicazione, quanto meno, della sanzione minima prevista dalle norme speciali.