Massima n. 287101

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C - Riunione del 9 marzo 2006 n. 4 - www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 218/C del 15.2.2006- www.figc.itImpugnazione - istanza: Appello della Procura Antidoping coni avverso l’incongruità della sanzione inflitta al calciatore F.A., a seguito di proprio deferimento, per violazione dell’art. 1 del Regolamento Antidoping. appello incidentale del calciatore A.F.Massima: L’art. 17.9 del Regolamento, prescrive che devono essere notificate al soggetto deferito con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di sette giorni, le decisioni adottate dall’Organo di giustizia federale di primo grado, corredate delle motivazioni e di quanto altro necessario al fine di consentire alle parti la predisposizione dell’eventuale atto di appello. Quando ciò non si verifica, viene ad integrarsi un vizio procedurale inficiante gli atti successivi alla decisione della Commissione Disciplinare, ed in particolare l’appello della Procura antidoping, che ne vengono quindi travolti, atteso che il deferito non ha potuto perseguire le proprie strategie e ragioni difensive nei termini dovuti.
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