Massima n. 287111

 Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/CGF Riunione del 14 settembre 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 103/CGF Riunione del 5 febbraio 2008 n. 3 - www.figc.itDecisione impugnata:Impugnazione - istanza:Deferimento ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico del calciatore P.A., all’epoca dei fatti tesserato in favore del F.C. Crotone S.r.l., per violazione dell’art. 2.1 delle norme sportive antidoping del C.O.N.I.Massima: Il calciatore riscontrato positività per la presenza di metabolita di cocaina – Benzoilecgonina è sanzionato con la squalifica per anni otto e non con la squalifica a vita, per violazione dell’ art. 10.2 del Codice WADA, in considerazione delle ammissioni da parte dello stesso calciatore, della recidiva specifica e del fatto che lo stesso si era sottoposto ad un programma di psicoterapia già ultimato al fine di riabilitare la sua persona, il suo ruolo nello sport e la sua immagine sia come uomo responsabile delle proprie azioni sia come valido provveditore ai bisogni affettivi ed economici della sua famiglia e con previsione di ulteriore fase di psicoterapia di coppia.
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