Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 maggio 2000 n. 14 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 66 del 16.3.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Ischia avverso decisioni merito gara Ischia/Comprensorio Vesuvio Nola del 7.11.1999
Massima: Il trasferimento del calciatore è illegittimo quando è ottenuto a mezzo dell'utilizzazione di timbro e di firma sociale falsa. La partecipazione alla gara ne determina la posizione irregolare.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 maggio 2000 n. 12 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 66 del 16.3.2000
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Capri Isola Azzurra avverso decisioni merito gara Saviano/Capri Isola Azzurra del 15.12.1999
Massima: Il trasferimento del calciatore è illegittimo quando è ottenuto a mezzo dell'utilizzazione di timbro e di firma sociale falsa. La partecipazione alla gara ne determina la posizione irregolare.