Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima - Decisione n. 89 del 24/10/2023 

Decisione impugnata: Decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 15, emessa dalla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND del 14 settembre 2023, con la quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13, emesso e pubblicato in data 7 settembre 2023, nonché per l'annullamento di quest'ultima decisione del Giudice di prime cure, con la quale è stato deliberato "di comminare alla Società Sestese Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 150,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatori non tesserati".

Impugnazione Istanza: Unione Sportiva Sestese Calcio / Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND / Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lombardia / LND / FIGC / Football Club Milanese 1902 / ASD Rovato Calcio /  FCD Muggio  / USD Calcio San Pellegrino / Procura Generale dello Sport presso il CONI

Massima: E’ in posizione regolare il calciatore allorquando il provvedimento che dichiara la irregolarità del suo tesseramento è stato comunicato alla società successivamente alla disputa della stessa. Accolto, pertanto, il ricorso e, per l’effetto, annullata la sanzione applicata della perdita della gara di 0-3 a tavolino e disposto che la FIGC omologhi il risultato sportivo con consequenziale aggiornamento della classifica di campionato…È bene analizzare la cadenza temporale dei fatti afferenti alla vicenda per cui è causa. È incontestato che la società ricorrente abbia depositato, in data 14 agosto 2023, tutta la documentazione per il tesseramento del calciatore …., tra cui anche il modulo di tesseramento quale documento/atto principale e preliminare, seguendo il procedimento online disposto dalla LND; e che la documentazione veniva accettata il giorno seguente dal sistema dando anche la “spunta” corretta della procedura ed ammettendo la stessa documentazione nel sistema. Il successivo 24 agosto, la medesima Sestese depositava autocertificazione in ossequio a quanto richiesto dalla LND «per quanto riguarda il contratto di lavoro sportivo ed il “visto di esecutività” ai fini dell’impiego del tesserato». Ora, giocata la prima gara di campionato il 3 settembre, in data 5 settembre 2023, perveniva alla società una comunicazione di irregolarità e di revoca del tesseramento per la mancanza della documentazione relativa all’aggiornamento di posizione del predetto calciatore a seguito del trasferimento presso la ricorrente. Il 6 settembre, la Sestese suppliva prontamente a tale mancanza. In questo senso si duole la ricorrente per aver la Corte Sportiva erroneamente ritenuto il tesseramento non regolare ed il calciatore utilizzato privo di titolo per partecipare alla gara, non attribuendo “alcuna valenza … all’inoltro, avvenuto in data 14.8.2023, di una documentazione incompleta che, in quanto tale, non può produrre alcun effetto ai fini del perfezionamento della pratica di tesseramento del calciatore. Per queste ragioni, certamente non può attribuirsi alcun positivo effetto all’inoltro di una pratica incompleta (14.8.2023), considerato che l’effetto immediato del tesseramento che l’art. 39 comma 3 delle NOIF attribuisce al deposito della relativa richiesta - consentendo l’utilizzo immediato del calciatore - presuppone però che questa sia completa e regolare”. La decisione impugnata è illegittima e si presta alla individuazione di ipotesi di violazione e falsa applicazione delle NOIF della FIGC, nonché della “GUIDA AL TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2023 – 2024” emanata dalla LND. L’art. 39, comma 2, ult. cpv, e comma 3, delle NOIF dispone che “Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento  stabilisce,  ad  ogni  effetto,  la  decorrenza  del  tesseramento  …  L’utilizzo  del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico  è consentito dal giorno successivo  al deposito telematico della richiesta di tesseramento…”. Le stesse NOIF, all’art. 42, dettano la specifica disciplina relativa alla revoca del tesseramento per invalidità o illegittimità, precisando che la revoca (salvo determinati casi più gravi, che nella specie non ricorrono) “ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento”. Con riferimento alla stagione sportiva in corso, con regolamentazione di dettaglio, la LND si è premurata di disporre che “Le Società affiliate sono chiamate ad utilizzare la procedura telematica presente sul portale L.N.D., entrando nella specifica “Area Società” per mezzo della propria utenza riservata.  La  compilazione  del  tesseramento  on-line  non  determina  la  decorrenza  del tesseramento del calciatore, in quanto è necessario che il modulo stampato dalla propria area riservata venga firmato digitalmente insieme all’eventuale documentazione necessaria (hanno la facoltà di firmare digitalmente le varie pratiche tutti quei dirigenti che il Legale Rappresentante della Società ha abilitato alla firma, i quali verranno provvisti di PIN e password personale attraverso procedura “on-line”)”. Continua la guida, richiamando proprio la predetta normativa federale: “Si ritiene utile ricordare quanto previsto dall’Art. 39 delle N.O.I.F. in merito all’utilizzo del calciatore e della calciatrice in ambito dilettantistico … In presenza di tale autocertificazione, regolarmente sottoscritta, il/la tesserato/a italiano/a potrà essere impiegato/a dal giorno successivo al deposito della pratica di tesseramento, completa di contratto e di autocertificazione, sempre che la stessa non presenti errori di alcun tipo…”. Così ancora la normativa di dettaglio della LND: “L’utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa, fermo restando quanto già disposto in merito alla data di decorrenza del tesseramento di cui si ribadisce, di seguito, la relativa normativa: … Per quanto riguarda, invece, i calciatori e le calciatrici italiani/e, la data di tesseramento è quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale, a patto che queste non presentino errori di alcun tipo e l’utilizzo potrà avvenire dal giorno successivo all’apposizione della stessa…Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc.) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società. Pertanto, un calciatore o una calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l’attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative Federali. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva…” In sostanza, da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo il deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione saranno segnalati dall’ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all’eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell’ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi. È evidente, dunque, che il principio dell’art. 39 NOIF è quello di ritenere tesserato un calciatore dalla data del giorno successivo al deposito degli atti fino, eventualmente, alla comunicazione di revoca per irregolarità ed invalidità o alla richiesta di integrazione che non ha, comunque, salvo i caso previsti dal citato art. 42 NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato; ciò perché la società, che ha l’onere di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non può tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche alert e/o comunicazione di errore. Senza tale disposizione, fino a nuova comunicazione di revoca/integrazione, il tesseramento deve dirsi regolare e valido e, dunque, l’utilizzo del calciatore è assolutamente possibile. Tanto è confermato dai più basilari principi che governano l’azione amministrativa in merito al c.d. affidamento, inteso quale “principio generale dell’azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l’aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività” (Cons. Stato, VI, 13 agosto 2020, n. 5011). Invero, pur sorto nei rapporti di diritto civile, l’affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, tant’è che l’art. 1, comma 2-bis - aggiunto dall’art. 12, comma 1, lettera a), legge 11 settembre 2020, n. 120 -, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che i “rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”. A fronte del dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede possono, pertanto, sorgere aspettative, che per il privato istante si indirizzano all’utilità derivante dall’atto finale del procedimento, la cui frustrazione può essere per l’amministrazione fonte di responsabilità. Coniugando siffatti principi generali con le riportate regole dettate dalle NOIF, può pertanto ritenersi che fino a quando non vi è comunicazione di irregolarità sul tesseramento da parte dell’organismo competente lo stesso deve intendersi regolare ed il calciatore ha titolo per prendere parte alla partita. Nel caso di specie, il Comitato Regionale ha invitato, in via generale, le società a controllare la regolarità della pratica, e la ricorrente, effettuato tale controllo, ha utilizzato il calciatore, ritenendo che la stessa fosse completa e dunque nel rispetto delle norme. Invero, al momento della disputa della partita in data 3 settembre 2023, nulla era sopraggiunto alla società circa l’eventuale  irregolarità del tesseramento del calciatore; in quel momento, dunque, lo stesso era in posizione regolare in quanto il sistema aveva accettato il deposito dei documenti dando “spunta positiva” e nessuna comunicazione di revoca e/o integrazione era mai arrivata alla società da parte dell’Ufficio tesseramento del Comitato di appartenenza. Siffatta comunicazione, è incontestato, è stata inviata alla Sestese solo in data 5 settembre e quest’ultima ha prontamente depositato nuovamente tutta la documentazione il giorno seguente. Quindi, il calciatore sarebbe stato in posizione irregolare solo se, successivamente alla revoca, avesse partecipato ad una gara senza che il club avesse regolarizzato la sua posizione. Ne consegue che illegittimamente la Corte Sportiva di Appello non ha rettificato e riformato la decisione del Giudice Sportivo di perdita della gara a scapito della Sestese sulla base della posizione irregolare del calciatore, in quanto lo stesso non poteva dirsi non tesserato al momento di effettuazione della partita. Anzi, la CSAT ha erroneamente considerato, in maniera retroattiva, il calciatore Costantini in posizione irregolare al momento della gara e confermato la sanzione della sconfitta a tavolino sulla base, tuttavia, di un iter motivazionale non coerente con le evidenze fattuali derivanti dal sistema informatico di tesseramento e non in linea con le citate norme di riferimento.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima - Decisione n. 41 del 09/05/2023

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 113/CSA/2022-2023, depositata (completa di motivazioni) e notificata il 16 gennaio 2023, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla predetta società, è stata confermata la pronuncia del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 454 del 9 gennaio 2023, a sua volta reiettiva del ricorso della medesima istante contro la regolarità della gara A.S.D. L84 s.r.l. - S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. del 30 novembre 2022

Impugnazione Istanza: S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. / S.S.D. L84 s.r.l. / L. D. S. / FIGC / Divisione Calcio a Cinque / LND / Procura Generale dello Sport presso il CONI

Massima: Ai sensi dell’art. 42 NOIF, la revoca del tesseramento del calciatore produce effetti dal quinto giorno successivo al provvedimento che lo ha dichiarato con l’effetto che è regolare la sua partecipazione alla gara avvenuta in data anteriore…Detto articolo delle Norme Organizzative della FIGC contempla la “Revoca del tesseramento”, da parte dello stesso ufficio che lo ha effettuato, in varie ipotesi: “a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1, 2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento; b) per inidoneità fisica dei calciatori/calciatrici a termini dell'art. 43, comma 5: in tal caso la revoca ha effetto immediato; c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione”. Il richiamato art. 40, commi 1, 2 e 3, delle NOIF, così, inoltre, dispone: “1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell’albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all’atto dell’assunzione della qualifica di arbitro. […] 2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici. 3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice”. Le disposizioni citate individuano dunque, puntualmente, in quali casi possa essere disposta la summenzionata revoca nei confronti di un tesserato e individuano con chiarezza la decorrenza dell’efficacia della revoca stessa. In claris non fit interpretatio: la lettera a) del comma 1 dispone che, nei casi di invalidità o illegittimità, la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento; nei casi, invece,  di revoca per violazione delle citate disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 40 NOIF, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento. L’odierna ricorrente ritiene dubbia (o meglio, contesta) l’ipotesi di revoca con effetti ex nunc, atteso che il TFN - Sez. Tesseramenti - ha dichiarato il tesseramento del ... ab initio irregolare. Tuttavia, è d’uopo osservare come la revoca del tesseramento del calciatore in parola è stata correttamente disposta dalla Divisione Calcio a Cinque alla luce della decisione del Tribunale del 29 dicembre 2022, con la quale si dichiarava la “irregolarità del tesseramento del calciatore …. in favore della società ASD L84”. Ed allora, nel caso di specie trova applicazione il primo capoverso della riportata lett. a), comma 1, dell’art. 42 delle NOIF, con ciò escludendosi l’efficacia retroattiva di detta revoca, che ha cominciato a spiegare i suoi effetti solamente il quinto giorno successivo alla comunicazione alla società resistente, da parte della Divisione Calcio a 5. Del resto, la decisione del TFN non lascia spazio ad alcuna differente interpretazione poiché dichiara il tesseramento “irregolare”, non “nullo”, e non prevede alcun effetto retroattivo di tale irregolarità.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 166/CSA del 27 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 971 del 25.3.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Futsal Cornedo/A.S.D. C5 Palmanova

Massima: E’ in posizione regolare il calciatore il cui tesseramento sia stato formalmente revocato dal competente ufficio tesseramenti solo 3 giorni dopo lo svolgimento della garaLe coordinate normative vengono individuate, infatti, nell’articolo 61, comma 6, delle N.O.I.F. a tenore del quale «II possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società». Nel caso de quo si evidenzia, infatti, che il provvedimento di revoca del tesseramento è pervenuto all’indirizzo della A.S.D. C Palmanova in data 12.3.2021, ossia tre giorni dopo lo svolgimento dell’incontro e che nessuna responsabilità può addebitarsi in capo alla società resistente. In ragione di ciò, pur riconoscendo la singolarità di quanto accaduto all’interno dell’ufficio tesseramenti, questa Corte ritiene il reclamo non fondato poiché la revoca del tesseramento disposta dalla Lega risulta successiva alla gara e non può incidere sul risultato dell’incontro oggetto del presente ricorso (in termini, decisione di questa Sezione n. 96/2019-20).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0096/CSA del 15 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 273 del 13 Novembre  2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE/A.S.D. ATHLETIC C5

Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore allorquando la revoca del tesseramento disposta dalla Lega risulta successiva alla gara tra l’A.S.D. Bergamo e l’A.S.D. Athletic e non può incidere sul risultato dell’incontro oggetto del presente ricorso.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 20 del 10/06/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna, assunta nella riunione del 16 febbraio 2015 e pubblicata con C.U. n. 32 del 18.02.2015

Parti: USD Vigor Carpaneto 1922/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna Lega Nazionale Dilettanti

Massima: Il Collegio rigetta il ricorso teso all’annullamento della delibera della CSA che ha confermato la decisione del GC con la quale la società è stata sanzionata con la perdita della gara per la posizione irregolare della calciatrice il cui tesseramento, è stato dichiarato nullo dalla Commissione Tesseramenti, sollecitata proprio dal Giudice Sportivo

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 29 ottobre 2010 – www.coni.it  Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con C.U. n. 8/CDN del 29  luglio  2010. Parti: S.S.D. Vigor Cisterna contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale Lazio Massima: La società, a seguito di deferimento è sanzionata con la sola ammenda e non anche con la penalizzazione di punti 1 classifica come deliberato dalla CDN per aver fatto partecipare a n. 2 gare il calciatore in posizione irregolare di tesseramento in quanto annullato dall’Ufficio  Tesseramenti  del  C.R., poiché risultava tesserato con altra società. Nel caso di specie la società è  stata  indotta  in  errore dall’altra società con la quale il calciatore era tesserato ed  ha  commesso  la  violazione  contestatale  in  assoluta buona fede. L’altra società, infatti, sottoponendo alla stessa la lista di trasferimento a titolo definitivo del calciatore senza essere in quel momento l’effettiva  società  titolare  del  tesseramento  (per  aver  colpevolmente  omesso  di depositare in precedenza l’accordo di risoluzione del trasferimento temporaneo dello stesso), ha portato la società a credere che il trasferimento fosse regolare.  La decisione  impugnata della CDN ha correttamente  individuato  la responsabilità della società  istante nell’aver  tesserato  il calciatore omettendo di  verificare presso  gli uffici  competenti  la  sua posizione di tesseramento.  Tale  condotta  viene  sanzionata  dall’art.  10,  comma  2,  della  C.G.S. secondo  cui  “le  attività  attinenti  al  trasferimento,  alla  cessione  del  contratto  e  al tesseramento di calciatori devono  essere svolte conformemente alle disposizioni  federali  ed ai regolamenti  delle  Leghe”.  Per  tale  condotta  l’art.  10,  comma  3,  prevede  il  minimo edittale  dell’ammenda  (“Salva  l’applicazione  di  disposizioni  speciali,  alle  società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui al comma 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda”). L’unica questione da risolvere in questo arbitrato attenga alla congruità e proporzionalità della sanzione  da  infliggere  all’Istante.  È  noto  il  consolidato  orientamento  dei  Collegi  arbitrali  di  questo  Tribunale,  secondo  cui  il  potere discrezionale di determinazione della sanzione proprio degli organi di giustizia delle federazioni sportive può essere oggetto di sindacato nell’ambito di un arbitrato del TNAS limitatamente alla “manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione” (v. Volpi + altri c. FIGC, 11 novembre 2009, in www.coni.it). Nel  caso  in  esame,  contrariamente  a  quanto  sostenuto  dalla  FIGC,  l’Arbitro Unico ritiene  che  esistano  numerosi  elementi  di  fatto,  risultanti  dalla  documentazione  in atti,  idonei  a  determinare  una  differente  valutazione  sia  del  coinvolgimento  della Istante  nella  violazione,  sia della  congruità  della  sanzione  ad  essa  comminata. Tali elementi  portano  a  concludere  che,  irrogando  una  sanzione  consistente complessivamente  in  un  punto  di  penalizzazione  in  classifica  per  la  stagione 2010/2011  e  nell’ammenda  di  Euro  300  (trecento/00),  la  Commissione  Disciplinare Nazionale  non  abbia  fatto  una  esatta  applicazione  del  principio  della  congruità  e della  proporzione  tra  violazione  e  sanzione,  anche  in  relazione  alle  responsabilità degli altri protagonisti della vicenda. Per quanto riguarda l’entità della sanzione da irrogare, la FIGC ha evidenziato che la irregolare  posizione  in  campo  di  un  giocatore  debba  essere  sempre  perseguita  con severità. Pur condividendo,  in via di principio,  tale assunto, si rileva che  il risultato  delle gare è stato, nei  fatti,  influenzato molto  limitatamente.  In uno dei due  incontri disputati dal calciatore è stata nettamente sconfitta dalla per 4 a  1. Dunque, le conseguenze della irregolarità si sono riverberate su di una sola gara ufficiale, peraltro non di campionato.  L’Arbitro Unico  non  condivide  pienamente  la  posizione  espressa  in  udienza  dalla FIGC, secondo cui  in tutti  i casi di  irregolare tesseramento (e conseguente  irregolare posizione  in  campo  del  calciatore  tesserato)  occorra  sempre  irrogare  una  sanzione consistente  in  uno  o  più  punti  di  penalizzazione,  vista  la  gravità  della  violazione. Posto  che  –  sine  dubio  –  tale  orientamento  debba  essere  condiviso  per  la  grande maggioranza dei casi,  l’Arbitro Unico ritiene che,  in via eccezionale e  limitatamente alle  competizioni  regionali,  possa  invece  considerarsi  congruo  comminare  la  sola sanzione  dell’ammenda  – prevista  come minimo  edittale  dall’art.  10,  comma  3,  del C.G.S.  –  quando  concorrano  cumulativamente  le  seguenti  circostanze:  a)  la comprovata buona fede della società responsabile della violazione; b) la induzione in errore  da  parte  di  altri  affiliati  o  tesserati  che  siano  i  principali  responsabili dell’irregolarità  del  tesseramento;  c)  una  situazione  di  nulla  o  molto  limitata influenza  sui  risultati  agonistici  (al  più  una  gara,  come  nel  caso  di  specie);  d)  la comprovata  esistenza  di  ulteriori  conseguenze  negative  già  subite  dalla  società sanzionata (nella fattispecie, il mancato tesseramento del Calciatore per molti mesi).  D’altronde, de iure condendo, resta sempre aperta la possibilità per la FIGC di modifica del  testo  dell’art.  10,  comma  3,  del  C.G.S.  prevedendo  uno  o  più  punti  di penalizzazione come minimo edittale. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 29 ottobre 2010 – www.coni.it  Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con C.U. n. 8/CDN del 29  luglio  2010. Parti: S.S.D. VIGOR CISTERNA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO e COMITATO REGIONALE LAZIO Massima TNAS: (1) E’ noto il consolidato orientamento dei Collegi arbitrali del TNAS, secondo cui il potere discrezionale di determinazione della sanzione proprio degli organi di giustizia delle federazioni sportive può essere oggetto di sindacato nell’ambito di un arbitrato del TNAS limitatamente alla “manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”. Massima TNAS: (2) In tutti i casi di irregolare tesseramento (e conseguente irregolare posizione in campo del calciatore tesserato) occorre sempre irrogare una sanzione consistente in uno o più punti di penalizzazione, vista la gravità della violazione. Massima TNAS: (3) In via eccezionale e limitatamente alle competizioni regionali, può invece considerarsi congruo comminare la sola sanzione dell’ammenda – prevista come minimo edittale dall’art. 10, comma 3, del CGS – quando concorrano cumulativamente le seguenti circostanze: a) la comprovata buona fede della società responsabile della violazione; b) la induzione in errore da parte di altri affiliati o tesserati che siano i principali responsabili dell’irregolarità del tesseramento; c) una situazione di nulla o molto limitata influenza sui risultati agonistici (al più una gara, come nel caso di specie), d) la comprovata esistenza di ulteriori conseguenze negative già subite dalla società sanzionata (nella fattispecie, il mancato tesseramento del Calciatore per molti mesi). Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.22/CDN del 21 Ottobre 2010 n.3- www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Campania - CU n. 8 del 29.7.2010 Impugnazione – istanza:(63) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società ASD Parete Calcio (ammenda € 500,00) a seguito di proprio deferimento . Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 e non con la sola ammenda di € 500,00. Escluso che possa ritenersi applicabile al presente deferimento l’art. 46 comma 6 CGS, in quanto essa si riferisce alle regole procedurali afferenti ai ricorsi avverso la regolarità delle gare ed ai reclami avverso la posizione di tesserati partecipanti alla gara e non ai deferimenti, deve invece ritenersi applicabile al caso in esame l’art. 17 comma 8 CGS, il quale applica alla società la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara a cui partecipano calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabili alla società stessa, sia stato successivamente revocato il tesseramento. Nel caso in esame, il tesseramento del calciatore in favore della società era stato annullato perché trasmesso dalla società al competente ufficio del Comitato Regionale oltre i termini fissati per i tesseramenti. In merito all’entità della sanzione, questa Commissione, ribadendo il proprio consolidato orientamento, ritiene di dover applicare la penalizzazione di che trattasi non in base al criterio dell’automatismo (un punto per ogni gara), bensì in base a criteri di natura equitativa, desumibili dal successivo art. 18 comma 1 inciso G) CGS, in relazione al grado maggiore o minore di colpa che si riscontra nel caso concreto. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 08/CDN del 29 Luglio 2010 n. 2-3-4 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 154 del 10.6.2010 Impugnazione – istanza: (370) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla soc. SSD Vigor Cisterna (ammenda € 300,00), emessa a seguito di proprio deferimento. (371) – Appello della società AS Terracina 1925 srl avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 1 al sig. F.D.F. (presidente) e la penalizzazione di 2 punti in classifica nel campionato ove si è verificata la violazione e ammenda € 2.000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale. (372) – Appello del sig. M.M. (calciatore della soc. AS Terracina 1925 srl) avverso la sanzione della squalifica per mesi 6, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso 2010/2011 per la posizione irregolare di tesseramento del calciatore che ha partecipato ad una gara del campionato di Eccellenza ed alla semifinale di ritorno di Coppa Italia Eccellenza. Il caso di specie: La società aveva trasferito il calciatore a titolo definitivo ad altra società e tale tesseramento era stato dichiarato nullo in quanto il calciatore in data 11 settembre 2009 dalla stessa società era stato già ceduto in prestito ad altra società ancora. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 70/CDN  del 01 Aprile 2009  n. 1/2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 66 del 22.1.2009 Impugnazione - istanza:  (141) – Appello della società ASD Pisoniano avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 e punti 4 di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Impugnazione - istanza:  (149) – Appello del sig. G.B. (presidente della Soc. ASD Pisoniano) avverso la sanzione dell’inibizione di mesi 6, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: La società, ai sensi dell’art. 18 CGS è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso per aver tesserato un calciatore, il cui tesseramento è stato poi dichiarato nullo per la sussistenza di un precedente e valido tesseramento. Ciò, anche in considerazione del fatto che non è stato provato in alcun modo un intento doloso della società e del suo Presidente diretto ad utilizzare illecitamente il calciatore quanto piuttosto un comportamento negligente degli stessi. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 69/CDN  del 26 Marzo 2009  n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 69 del 29.1.2009 Impugnazione - istanza: (157) – Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruita’ della sanzione (ammenda € 300,00) inflitta alla società ASD Trevignano a seguito di proprio deferimento Massima: La società, ai sensi dell’art. 18 CGS è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso per aver inserito in distinta di gara un calciatore, la cui richiesta di aggiornamento tessera, era stata annullata in quanto già tesserato per altra società. Infatti, ai sensi dell’art. 10 comma 6 ultimo inciso CGS, qualora alle competizioni sportive partecipano calciatori sotto falso nome o che comunque non hanno titolo per parteciparvi, a società, dirigenti e tesserati si applicano le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Ai sensi del comma 8, se come nel caso di specie viene accertata la responsabilità diretta della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere g (penalizzazione di uno o più punti in classifica), h (retrocessione all’ultimo posto in classifica), i (esclusione dal campionato) dell’art. 18 comma 1 CGS, senza che la norma faccia alcun riferimento a sanzioni di diversa sostanza previste dallo stesso art. 18 comma 1, tra cui l’ammenda (lettera b). L’applicazione di 1 punto in classifica costituisce il minimo ineludibile della pena, che, stante la responsabilità diretta della, dev’essere alla stessa comminato, a nulla rilevando che il calciatore non era stato utilizzato nel corso della gara, atteso che la mancata utilizzazione del calciatore inserito in distinta esclude ai sensi dell’art. 17 comma 5 CGS la penalizzazione della perdita della gara, ma non l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla norma.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 38/CDN  del 26 novembre 2008  n.  2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - C.U. n. 33 del 3.10.2008 Impugnazione - istanza: (63) – Appello della societa’ AS Gregnah Hippogroup Capannelle avverso le sanzioni della squalifica per 4 gare ai calciatori F.M., E.B., L.T., l’inibizione per mesi 2 ai dirigenti D.G., L.T., R.F. e alla società l’ammenda di € 500,00 e la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (5) in classifica per aver schierato in dieci gare del campionato di terza categoria alcuni calciatori in posizione irregolare in quanto tesserati per altra Società. Nel caso di specie la Società aveva presentato all’organo competente la richiesta di tesseramento dei calciatori, ma il tesseramento era stato respinto, trattandosi di calciatori già vincolati e la Società ne era stata immediatamente informata.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 60/CGF Riunione del 14 dicembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 201/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S.D. Calcio a 5 Imola avverso decisioni merito gara Cadoneghe Futsal/Calcio a Cinque Imola del 20.10.2007

Massima: E’ in posizione regolare il calciatore che risulta tesserato per la FIGC al momento della disputa della gara. In sede di ricorso avverso il risultato di gara per (presunta) posizione irregolare di calciatori che vi hanno partecipato, non è consentito pronunciare ignorando – o comunque derogando - dalle risultanze comunicate in proposito dall’Ufficio preposto; ogni competenza al riguardo spetta in via esclusiva ed in primo grado alla Commissione Tesseramento, mentre la stessa Corte potrà delibare, in eventuale seconda istanza, i provvedimenti adottati dalla detta Commissione ove tempestivamente e ritualmente gravati. Pare opportuno soggiungere che la pronuncia di revoca di un tesseramento non sembra poter influenzare gare giocate in precedenza dal calciatore che, al momento di disputare quegli incontri, risultava tesserato per la F.I.G.C.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 53/C - Riunione del 27 aprile 2006 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello della A.S.D. Nuova Dimensione Calcio avverso decisioni merito gara Nuova Dimensione Calcio/Vis P. S.Elpidio C. Faleria del 22.1.2006

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver schierato in campo il calciatore il cui tesseramento veniva revocato dal Comitato Regionale con efficacia retroattiva in quanto irregolare poiché il soggetto risultava già tesserato per la stessa stagione con altra società come tecnico, in violazione della disposizioni normative di cui all’art. 40, comma 2°, N.O.I.F. e art. 38, comma 1°, del Regolamento del Settore Tecnico.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 53/C - Riunione del 27 aprile 2006 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello della A.S.D. Nuova Dimensione Calcio avverso decisioni merito gara Faleria/Nuova Dimensione Calcio del 4.2.2006.

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver schierato in campo il calciatore il cui tesseramento veniva revocato dal Comitato Regionale con efficacia retroattiva in quanto irregolare poiché il soggetto risultava già tesserato per la stessa stagione con altra società come tecnico, in violazione della disposizioni normative di cui all’art. 40, comma 2°, N.O.I.F. e art. 38, comma 1°, del Regolamento del Settore Tecnico.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 50/C - Riunione del 14 aprile 2006 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 588 del 12.4.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello del G.S. C.R. Pro Scicli avverso decisioni merito gara Atletico Calcio A 5/Pro Scicli dell’8.4.2006

Massima: L’eventuale revoca dei tesseramenti dei calciatori in qualità di “dilettanti italiani (status 3) (accertamento della falsità delle relative carte di identità) non comporterebbe la sanzione sportiva della perdita della gara, in quanto l’efficacia retroattiva di detta revoca, non risulta contemplata dalla fattispecie normativa di cui all’art. 42 lett. a) ultima parte delle N.O.I.F.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C del 11 luglio 2005 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 18.5.2005

Impugnazione - istanza:Appello U.S. Torre avverso la sanzione dalla penalizzazione di n. 20 punti in classifica per la stagione sportiva 2004/2005 e l’ammenda di € 52,00, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto

Massima: Con motivazione del tutto condivisibile, i primi giudici hanno ritenuto di riscontrare una stretta affinità, che giustifica l’adozione della stessa sanzione, fra l’ipotesi in cui fin dall’origine la Società ha fatto partecipare ad incontri un calciatore già in quel momento privo di tesseramento e quella disciplinata dall’art. 12, 8° comma C.G.S., in cui la società fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabili alla stessa Società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione del 1 Giugno 2005 n. 1,2 – www.figc.it Decisione impugnata:Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. 183 del 20.5.2005 Impugnazione - istanza: Appello U.S.Venafro avverso decisioni merito gara Venafro/Bitonto del 26.9.2004. Appello U.S. Bitonto avverso decisioni merito gara Venafro/Bitonto del 26.9.2004 Massima: La posizione irregolare per invalidità del tesseramento comporta per costante e consolidata giurisprudenza, la sanzione sportiva della perdita della gara, a nulla rilevando le posizioni soggettive delle parti in ordine al presupposto che ha originato l’irregolarità. Massima: L’art. 12, comma 8, C.G.S. prevede la penalizzazione in classifica nel caso in cui il tesseramento sia stato successivamente revocato dalla F.I.G.C. Massima: Quando emerge che il tesseramento del calciatore è viziato sin dall’origine in ragione delle false dichiarazioni e delle falsità documentali utilizzate all’uopo, non può parlarsi di revoca, ma di annullamento, e pertanto, l’art. 12 C.G.S. non può trovare applicazione.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 20 luglio 2000 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 76 del 29.2.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Calcio Pellaro avverso decisioni merito gara Bocale A. Segato/Calcio Pellaro del 23.10.1999 Massima: Quando la società propone reclamo alla Commissione Disciplinare per la posizione irregolare di tesseramento del calciatore e nelle more del procedimento interviene la decisione della Commissione Tesseramenti (che dichiara la regolarità del tesseramento), qualora detta ultima decisione non venga impugnata alla CAF, diventando così definitiva, l’impugnazione alla CAF della decisone della Commissione Disciplinare inerente il merito del tesseramento sarà respinta. Massima: Il deliberato della Commissione Tesseramenti - divenuto definitivo per mancanza di impugnazione - fa stato nel giudizio disciplinare, nel senso di sancire la irregolarità del tesseramento del calciatore e, quindi, della sua partecipazione alla gara in oggetto.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 20 novembre 1997 - n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 52 del 24.10.1997

Impugnazione - istanza: Appello del C.S. Trevigliese avverso decisioni merito gara Borgosesia/Trevigliese del 14.9.1997

Massima: L’errore dell’Ufficio Tesseramento, che prima annulla il tesseramento del calciatore e poi revoca tale nullità, non incide sulla regolarità della gara, per cui la società non può invocare la ripetizione della gara per non aver potuto schierare in campo il proprio calciatore. (Nel caso di specie la reclamante si doleva di non aver potuto utilizzare in una gara di campionato un proprio calciatore, a seguito dell'errata segnalazione di nullità del di lui tesseramento, da parte del competente Ufficio di Lega, che poi revocava la predetta comunicazione e riteneva che ciò avesse influito sulla regolarità della gara).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 18 settembre 1997 - n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n. 21/Disc. del 6.3.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C.P. Real Monreale avverso decisioni merito gara Real Monreale/Atletico Stella D’Oriente del 2.2.1997 Massima: La società che ottiene il regolare tesseramento del calciatore non è sanzionata con la perdita della gara, anche qualora in seguito a reclamo per posizione irregolare di tesseramento avanzato dalla società avversaria, viene dichiarata la nullità del tesseramento dalla Commissione Tesseramenti (all’uopo investita del giudizio di accertamento dalla Commissione Disciplinare) in quanto il calciatore, non poteva essere posto in lista di svincolo dalla precedente società.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 15 maggio 1997 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22lDisc. del 13.3.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Quisquinese avverso decisioni merito due gare per partecipazione del calciatore G.V. in posizione irregolare.

Massima: E’ prevista la squalifica del calciatore, la punizione sportiva della perdita di alcune gare, nonché l’ ammenda a carico della società, quando, ai sensi dell’ art. 40 commi 4 e 6 N.O.I.F. e dell’art. 7 comma 5 a) C.G.S. una società partecipante al Campionato di 2^ Categoria abbia tesserato e quindi schierato per alcune gare un calciatore tesserato presso un’ altra Federazione (Tedesca), il cui tesseramento è stato poi revocato.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 6 giugno 1996 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 37 del 3.5.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C.Magenta avverso la penalizzazione di n. 2 punti in classifica, in relazione all’impiego del calciatore C.M.

Massima: Il provvedimento di revoca del tesseramento da pare della Federazione, ai sensi dell'art. 42 N.O.I.F., ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento. La revoca è quindi, inidonea a spiegare i suoi effetti nei confronti di gare disputate in data anteriore.   

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 2 maggio 1996 n. 13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 147 del 5.4.1996I

mpugnazione - istanza: Appello dell’Arci Caccia S. Basilio Calcio avverso decisioni merito gara Arci Caccia S. Basilio Calcio/Tecnocasa Torre Maura dell’11.2.1996

Massima: E’ illegittimo l’impiego del calciatore in campo in occasione della gara, successivamente alla quale il tesseramento è stato revocato perché invalidamente ottenuto (nella relativa richiesta il calciatore era stato indicato con il cognome esatto, ma con il nome diverso). Si ha la posizione irregolare del calciatore e la conseguente punizione sportiva della perdita della gara.

 

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