Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 49/CDN del 29 aprile 2008 n. 10 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 48 del 20.3.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1
Impugnazione - istanza: – Reclamo della Società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara CUS Teramo/Pro Calcetto Avezzano del 23.2.2008. – Reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara CUS L’Aquila/Pro Calcetto Avezzano del 1.3.2008
Massima: Il calciatore è in posizione irregolare di tesseramento quando risulta che la sua richiesta di tesseramento non è stata perfezionata e la società non ha offerto elementi di prova da cui possa desumersi l’avvenuto completamento dell’iter relativo al tesseramento del calciatore. In considerazione del fatto che il dirigente accompagnatore ha sottoscritto la distinta di gara senza accertarsi preventivamente della regolarità della posizione del calciatore consegue anche nei confronti di quest’ultimo la sanzione della inibizione.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 49/CDN del 29 aprile 2008 n. 9 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 126 del 28.3.2008 – Campionato di 2^ Categoria
Impugnazione - istanza: (261) - Reclamo della società AC Monteporzio avverso le sanzioni inflitte merito gara Mombaroccio-Monteporzio del 8.3.2008
Massima: La irregolare posizione di tesseramento dei calciatori comporta la squalifica a carico degli stessi e l’inibizione a carico del dirigente accompagnatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 9 Maggio 2002 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 del 14.3.200
2Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Gelbison avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 2 ai sigg.ri G.F. e O.A. e dell’ammenda di euro 1.033,00 ad essa reclamante, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale.
Massima: Il dirigente della società è responsabile per aver consentito al calciatore di partecipare alla gara pur sapendo che non era in regola con il tesseramento. Consegue la sanzione dell’inibizione.