Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/CGF Riunione del 12 ottobre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 98/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 21.3.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso della C.C.S. Calcio Sant’Elia avverso decisioni merito gara Calcio Sant’Elia/Reggio Sud 2004 del 10.3.2007
Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che benché non abbia scontato la squalifica è stato schierato in campo, anche qualora la sua presenza non risulti dal referto arbitrale ma dalla successiva attività espletata dall’ufficio indagini.