Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 maggio 2000 n. 13 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 68 del 23.3.2000
Impugnazione - istanza:Appello del Calcio Gruppo Ti avverso decisioni merito gara Calcio Gruppo Ti/B. Partenopei del 23.1.2000
Massima: L'Arbitro legittimamente sospende l'incontro all'inizio del secondo tempo quando sul terreno di giuoco non erano più visibili, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le linee perimetrali e mediane delle aree di porta e rigore e la società ospitante non aveva provveduto al ripristino.
Massima: E’ incontestabile la responsabilità della società, la quale, benché ripetutamente sollecitata dal Direttore di gara, non curava di tracciare le linee del terreno di giuoco, dichiarando di non averne i mezzi necessari. Né vale invocare la pretesa inosservanza da parte dell'Arbitro del cosiddetto “tempo d'attesa”, che il regolamento prevede solo per il caso di ritardo nella presentazione in campo delle squadre (art. 54 N.O.I.F.).