Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 190/CSA del 8 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 773 del 15.2.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. United Aprilia

Massima: Annullata la decisione del giudice sportivo che aveva inflitto alle società la punizione della perdita della gara, in quanto rinunciatarie alla prosecuzione dell’incontro in mancanza della sospensione decretata dall’arbitro e per l’effetto disposta la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell’interruzione (Era accaduto che, a seguito di una colluttazione avvenuta sugli spalti tra due spettatori, uno di questi era rimasto a terra esanime con una ferita alla testa dalla quale fuoriusciva sangue copiosamente: si era pertanto reso necessario l’intervento di un’ambulanza per soccorrere il ferito e di una pattuglia di Carabinieri per gli accertamenti del caso. Era accaduto altresì che, nel prestare le prime cure al ferito, costui era risultato essere il padre di due calciatori della United Aprilia, circostanza questa che aveva determinato tra tutti i calciatori presenti uno stato di grave turbamento, di paura e di preoccupazione che non si era stemperato neppure a seguito della stabilizzazione del soggetto ferito e del suo trasporto in ospedale: tanto da comportare l’unanime decisione dei calciatori di non voler proseguire l’incontro, decisione formalizzata per iscritto all’Arbitro, su sua richiesta, dai capitani delle due squadre. Il Giudice Sportivo, avendo valutato che dal referto arbitrale non si potesse evincere la volontà del direttore di gara di sospendere l’incontro, ha ritenuto le due compagini rinunciatarie alla prosecuzione dell’incontro medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma, 2, N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla norma)…E’ agevole innanzi tutto rilevare che l’Arbitro non è incorso in alcun errore tecnico in relazione alla presunta violazione della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, punti 2), 3) e 9). A parte la considerazione che tali disposizioni regolamentari attengono esclusivamente alla tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare (laddove la colluttazione tra due soggetti isolati non ha mai minacciato l’incolumità di altri), resta comunque ben fermo il principio, esplicitato nelle predette disposizioni regolamentari,  che la valutazione della situazione determinatasi e la sua attitudine a compromettere la prosecuzione della gara resta di competenza esclusiva ed insindacabile dell’Arbitro, il quale, pertanto, nell’apprezzamento della situazione, non può aver commesso alcun errore tecnico. Analogamente in relazione al punto 9), laddove si legge, nel supplemento di referto, che la dichiarazione dei capitani di non voler proseguire la gara gli era stata consegnata alle ore 20.25 circa, quando cioè erano trascorsi meno di 45 minuti dalla sospensione (avvenuta alle ore 19.51). Neppure possono trovare applicazione i commi 1 e 2 dell’art. 10 C.G.S., sia perché tale applicazione presupporrebbe un accertamento della responsabilità della colluttazione non (ancora) rilevabile dagli atti, sia perché, in ogni caso, non sembrano in concreto ricorrere le fattispecie disciplinate dalle suddette disposizioni. Quanto alla presunta violazione dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F., è evidente che il Giudice Sportivo, dal punto di vista strettamente tecnico, ha correttamente applicato la disposizione, basandosi sulla dichiarazione di non voler proseguire l’incontro presentata all’Arbitro dai capitani delle due squadre. Ritiene, tuttavia, questa Corte che i fatti occorsi, per la loro singolarità e, ad un tempo, eccezionalità, nel complesso considerati, non possano essere valutati con criteri esclusivamente tecnici e richiedano, conseguentemente, a questo Giudice di stabilire, ex art. 10, comma 5, C.G.S., se ed in quale misura essi possano aver influito sulla regolarità di svolgimento (o di mancato svolgimento) della gara. La citata norma, infatti, attribuisce opportunamente agli organi della giustizia sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti giudicati non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa. Ebbene, nell’esercitare qui un tale duplice potere discrezionale, ritiene la Corte, con riguardo alla grave colluttazione verificatasi nel corso della gara in questione, che non possono non assumere rilievo le seguenti circostanze: i) che il fatto violento e sanguinoso si è verificato all’interno di una struttura chiusa e di limitata estensione; ii) che il soggetto rimasto gravemente ferito era il padre di due calciatori della United Aprilia presenti all’incontro; iii) che il gioco era stato comunque interrotto anche per consentire l’arrivo dell’ambulanza e dei Carabinieri; iv) che questi ultimi si sono trattenuti presso l’impianto per eseguire gli accertamenti per oltre due ore dall’intervento; v) che pacifico può ritenersi lo stato di grave turbamento e di emozione in cui si trovavano non solo i due ragazzi figli del ferito, ma anche tutti gli altri calciatori di entrambe le squadre, come peraltro testimoniato dalla dichiarazione rilasciata all’Arbitro dai capitani delle due squadre a nome di tutti i loro compagni; vi) che lo stesso supplemento di referto arbitrale testimonia che “nemmeno l’arrivo dell’ambulanza, che ha stabilizzato il soggetto e lo ha trasportato poi all’ospedale, ha fatto calmare il forte clima di paura che si era formato”; vii) che entrambe le squadre in blocco hanno concordato sull’impossibilità di proseguire la gara. Si può dunque serenamente affermare che, nel caso di specie e secondo la valutazione operata da questa Corte ai sensi dell’art., 10, comma 5, C.G.S., la definitiva sospensione della gara è stata determinata non già dal fatto (tecnico) della decisione delle due squadre di non volerla riprendere, bensì dalle circostanze eccezionali, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, che di tale decisione furono la causa. Ne consegue l’annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo nei limiti dell’impugnazione della A.S.D. United Aprilia e, quindi, laddove, sul presupposto dell’avvenuta “rinuncia” a proseguire la gara, ha comminato la sanzione della perdita della gara stessa e della penalizzazione in classifica a carico di entrambe le società. Considerato che la gara in questione si è regolarmente giocata sino al minuto 1,24 del secondo tempo, ritiene questa Corte Sportiva, anche in applicazione dell’art. 10, comma 5, lett. d), C.G.S., di disporre l’effettuazione della gara a decorrere dal suddetto minuto e sino al termine del tempo regolamentare. Fermo, per il resto, il provvedimento del Giudice Sportivo.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.099/CGF del 18 Novembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico  F.I.G.C. – Com. Uff. 21 del 9.10.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S.  AVVERSO LE SANZIONI:  - PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0-3;  - UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA, INFLITTE ALLA SOCIETÀ LATINA CALCIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO  NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI SERIE A E B, TRAPANI CALCIO/LATINA  CALCIO DEL 6.10.2013

Massima: Viene disposta la ripetizione della gara sospesa ''per rinuncia'' alla prosecuzione da parte in entrambe le società per l’infortunio occorso al calciatore  che a seguito di un violento scontro di gioco, veniva colpito alla testa, rimaneva per  terra, esanime, mostrando evidenti segni di soffocamento; prontamente soccorso, veniva traportato  presso il locale nosocomio ove gli veniva diagnosticata una commozione cerebrale con trauma  cranico e sospetta lesione focale. Una valutazione ottimale della vicenda, a parere di questo Collegio, non può prescindere dal  considerare che quanto accaduto in campo, oltre all'oggettiva gravità delle lesioni patite dal calciatore,  i cui esiti non erano al momento ancora prevedibili, veniva percepito da ragazzi poco più che  quindicenni, per i quali era assolutamente impensabile poter proseguire nell'impegno agonistico  mentre il loro compagno, in ospedale, era esposto a notevoli rischi.  A ciò va aggiunto, come evidenziato dal ricorrente e come risulta dalla nota in atti trasmessa  dalla società, che la decisione di interrompere l'incontro fu condivisa anche dal  sodalizio ospitante resosi conto che erano venute a mancare le condizioni di normalità per una  fisiologica prosecuzione dell'attività sportiva.   

Decisione C.G.F: Comunicato Ufficiale n. 162/CGF Riunione del 18 aprile 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 03 marzo 2009 n. 1- www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 581 del 31.3.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S Brillante Calcio a 5 avverso le sanzioni; dell’ammenda di € 1.500,00; della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva del campionato nazionale under 21; seguito gara Cisco Università Tor Vergata/Brillante Calcio a 5 del 27.3.2008 Massima: Dispone l’art. 53 comma 2 N.O.I.F., che, la società che rinuncia a “proseguire nella disputa”di una gara, soggiace alla punizione sportiva della perdita della stessa, nonché alla penalizzazione di 1 punto in classifica.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 5 Luglio 2001 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 14.6.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.P. Scicli avverso decisioni merito gara play-out Spadaforese/Scicli del 20.5.2001 Massima: Se nel corso della gara si sono verificati gravi incidenti per il comportamento violento dei sostenitori locali che hanno determinato la sospensione della gara al 43° del secondo tempo, quando l’arbitro decide di riprenderla le società non possono sottrarsi a tale obbligo, per cui qualora una società decide di non proseguire la gara, anche per il fatto che il proprio calciatore a seguito degli incidenti ha riportato lesioni, a questa va applicato il dispositivo dell’art. 7 C.G.S., che comporta la sanzione della perdita della gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it