Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 196/CSA del 24 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 1381 del 18.05.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Cioli Ariccia Feros

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato entrambe le società con la perdita della gara, con conseguente esclusione dal prosieguo della manifestazione, nonché la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva 2012-2022 per la rissa  - cui era seguita l’espulsione di diversi calciatori e l’impossibilità di proseguire l’incontro per mancanza del numero minimo previsto - contraddistinta da una serie di atti di violenza, scatenatisi al termine del primo tempo 2 regolamentare, che hanno visto protagonisti calciatori, tecnici, dirigenti e sinanche parte del pubblico che assisteva alla gara…Appaiono pertanto correttamente comminate, in condivisibile applicazione dell’art. 10, commi 1 e 3, C.G.S., tanto la sanzione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le società (cui è seguita l’inevitabile esclusione dai Play Off, in quanto gara ad eliminazione diretta), quanto la penalizzazione di 3 punti in classifica (considerata la gravità dei fatti occorsi).

Decisione C.S.A.: C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 19 del 25.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. TRASTEVERE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 ALLA SOCIETÀ; - AMMENDA1.500,00 ALLA SOCIE; - SQUALIFICA FINO AL 15.01.2018 AL CALC. L.M.; - SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. C.E.; - SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. CAPUANI PAOLO; - SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. S.D.; - SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. S.T., INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TRASTEVERE CALCIO/LUPA ROMA DEL 21.10.2017

Massima: Corretta è la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato entrambe le società con la perdita della gara  con la seguente motivazione:espulso per aver colpito un avversario con uno schiaffo al volto, alla notifica del provvedimento disciplinare continuava a litigare con l’avversario, da questo litigio si originava una rissa tra i componenti della propria squadra e della squadra avversaria. Nella circostanza, inoltre, sia in considerazione dell’assoluta mancanza di ordine pubblico, che per mancanza del numero minimo dei calciatori da parte di entrambe le società, il Direttore di gara si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara anticipatamente rispetto al tempo regolamentare. Sanzione così determinata per la gravità dei fatti prodotti ed evidenziati ed in considerazione delle soste previste dal calendario.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 01/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 47 del 18.1.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO SSD POL.SARNESE 1926 A. R.L. AVVERSO LE SANZIONI: PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0- 3; AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, OBBLIGO DI DISPUTARE N. 2 GARE A PORTE CHIUSE; SQUALIFICA FINO AL 18.5.2017 AL SIG. ACANFORA ROCCO; SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL CALC. EVANGELISTA EMANUEL, INFLITTE SEGUITO        GARA CAMPIONATO        NAZIONALE            JUNIORES A.V. HERCULANEUM 1924/POL. SARNESE 1926 DEL 14.1.2017 - RICORSO A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA FINO AL 18.5.2017 AL SIG. ESPOSITO GERARDO, INFLITTE SEGUITO   GARA            CAMPIONATO NAZIONALE        JUNIORES    A.V. HERCULANEUM 1924/POL. SARNESE 1926 DEL 14.1.2017

Massima: La CSA conferma la decisione del GS nella parte in cui ha inflitto la perdita della agra ad entrambe le società per la gravità dei fatti verificatisi e della rissa che è esplosa sul campo di giuoco.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento  Interregionale   Com.  Uff.  n.  62  del 14.12.2016

Impugnazione – istanzaRICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LE SANZIONI: PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ, SEGUITO  GARA  CITTÀ  DI  GRAGNANO/AVERSA  NORMANNA  DELL’11.12.2016

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara perché “durante il secondo tempo della gara, numerosi tesserati venivano coinvolti in una rissa caratterizzata da condotte violente di assoluta gravità, che hanno indotto il Direttore di gara a decretarne la sospensione al 48º del secondo tempo; la responsabilità per i fatti summenzionati è ascrivibile ad entrambe le società, come dimostrano sia i numerosi provvedimenti disciplinari adottati dal Direttore di gara e sanzionati da codesto Giudice Sportivo, sia il fatto che a causa del clima di violenza generatosi non era possibile per l’Arbitro procedere all’identificazione di tutti i tesserati coinvolti; nell’occasione, numerosi sostenitori della società ospitante hanno rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dei calciatori avversari, lanciato diversi oggetti sul terreno di gioco (bottigliette di plastica, etc…) e tentato di farvi ingresso scavalcando la rete di recinzione. Tale condotta veniva reiterata per circa 10 minuti, fino al rientro del Direttore di gara negli spogliatoi, ma una situazione di calma veniva ristabilita solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine”.

Massima: Ai sensi delle linee guida diramate dall’A.I.A. ai suoi iscritti, la “rissa tra tesserati” rientra tra le ipotesi in cui l’arbitro può sospendere definitivamente una gara. Infatti, come si evince dalle suddette linee guida, “nel caso in cui durante lo svolgimento di una gara scoppino dei disordini tra calciatori (o tesserati) con gravi atti di violenza che coinvolgano molti individui, il direttore di gara dovrà opportunamente allontanarsi e se possibile, richiamare l'attenzione dei due capitani (ovvero dei dirigenti) al fine di farli adoperare per ritornare alla normalità. Se l'arbitro dovesse constatare l'impossibilità di riportare in breve l'ordine, egli dovrà senz'altro far rientro nel proprio spogliatoio, indicando nel rapporto di gara in modo circostanziato gli accadimenti. In particolare, dovrà riferire sulla causa ultima o quantomeno sull'occasione che ha determinato i disordini; quantificare il più precisamente possibile il numero dei partecipanti (ovvero dei non partecipanti) alla rissa e la loro appartenenza ad una o all'altra società cercando di identificarne il maggior numero; il comportamento tenuto dai responsabili del servizio d'ordine e dai dirigenti; la durata della rissa sino alla decisione di sospendere la gara”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento  Interregionale   Com.  Uff.  n.  62  del 14.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI: PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; AMMENDA DI 3.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ, SQUALIFICA  PER  9  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC. RINALDI GIUSEPPE; SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL SORBO ANTONIO LIBERO; SQUALIFICA  PER  4  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC. GATTO VINCENZO; SQUALIFICA  PER  4  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC. T. A., SEGUITO  GARA  CITTÀ  DI  GRAGNANO/AVERSA  NORMANNA  DELL’11.12.2016

Massima: Non vi è, spazio per l’annullamento della sanzione della perdita della gara e della conseguente diffida atteso che ” durante il secondo tempo della gara, numerosi tesserati venivano coinvolti in una rissa caratterizzata da condotte violente di assoluta gravità, hanno indotto il Direttore di gara a decretarne la sospensione al 48^ del secondo tempo. La responsabilità per i fatti summenzionati è ascrivibile ad entrambe le società, come dimostrano sia i numerosi provvedimenti disciplinari adottati dal Direttore di gara e sanzionati dal Giudice Sportivo, sia il fatto che a causa del clima di violenza generatosi non era possibile per l’Arbitro procedere all’identificazione di tutti i tesserati coinvolti.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/C - Riunione del 30 marzo 2006 n. 3 - www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Appello della A.S.D. Torregrotta avverso decisioni merito gara Aquila Bafia/Torregrotta del 29.1.2006 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara quando, a causa dei comportamenti posti in essere esclusivamente dai suoi calciatori, al 45° del secondo tempo, l’arbitro è stato costretto a sospendere la gara. L’art. 12 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce, che la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta a tutte e due le società interessate solo quando la responsabilità dei fatti che hanno impedito la regolare effettuazione della gara stessa, risulti di entrambe. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 23 Maggio 2005 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com.Uff. n. 41 del 21.4.2005 Impugnazione - istanza:Appello Pol. Cassa di Mutuo Soccorso Sant’Elia avverso decisione merito gara Quartu S. Elena/Pol. CMS Sant’Elia del 20.3.2005 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara quando dagli atti ufficiali, emerge che durante la gara si sono verificati fatti e situazioni, certamente addebitabili a titolo di responsabilità oggettiva alla società, fatti che hanno impedito la regolare conclusione della gara costringendo l’arbitro a sospenderla, con decisione certamente non censurabile considerata la gravità degli episodi. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 18 Aprile 2005 n. 1, 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 31 del 10.2.2005 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Virtus Asciano avverso decisioni merito gara Virtus Asciano/Pianella del 14.11.2004 e la sanzione dell’ammenda di € 100,00. Appello del G.S. Pianella avverso decisione merito gara Virus Asciano/Pianella del 14.11.2004 Massima: Si applica la sanzione della perdita della gara ad entrambe le società quando dagli atti ed in particolare dal supplemento di rapporto fornito alla Commissione Disciplinare dal Direttore di gara, risulta chiaramente come la gara sia stata interrotta a seguito di una rissa generale che vedeva coinvolti la maggior parte dei giocatori presenti sul campo, determinando una situazione in cui ove l’arbitro avrebbe dovuto identificare ed espellere tutti i responsabili e non avrebbe più avuto a disposizione almeno sette giocatori per parte. Da ciò era derivata l’impossibilità di far proseguire la partita e la conseguente sua sospensione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 35/C Riunione dell’ 1 Marzo 2004 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 29.1.2004 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Carlentini avverso decisioni merito gara Mazzarrone/Carlentini del 4.1.2004 . Massima: La gara, sospesa dall’arbitro, a causa di una rissa in campo provocata dai tesserati di entrambe le società, deve essere ripetuta quando, non vi erano stati gli estremi per sospendere la gara, in quanto “l’arbitro non ha posto in essere i dovuti adempimenti del caso, né risulta che lo stesso ne sia stato impedito”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 17 marzo 2003 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 28 del 2.1.2003 Impugnazione - istanza:Ricorso del Presidente Federale della F.I.G.C. avverso decisioni merito gara Bosarese/Stientese del 15.12.2002 Massima: Quando dal referto del giudice di gara risulta che il provvedimento di sospensione è stato adottato correttamente a seguito della situazione di eccezionale violenza che si era venuta a creare sul terreno di gioco e sugli spalti, di talché l’arbitro ha esercitato legittimamente i poteri previsti dall’art. 64 N.O.I.F. e dalla Regola n. 5 delle Regole del Giuoco del Calcio. Considerato, infine, che la responsabilità per l’accaduto va ascritta ad entrambe le società in considerazione della partecipazione quasi totale dei calciatori e dei dirigenti alla rissa, appare corretto comminare ad entrambe la punizione sportiva della perdita della gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 26 aprile 2001 n. 14 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Ichnos 2000 avverso decisioni merito gara Is Arenas/Ichnos 2000 dell’1.4.2001 Massima: Entrambe le società sono da ritenersi responsabili della sospensione della gara, a seguito di rissa verificatasi in campo che ha indotto l’arbitro a sospendere l’incontro. Consegue la sanzione della squalifica della perdita della gara a carico di entrambe le società. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 11 aprile 2001 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 36 del 7.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Marcon G.S. avverso decisioni merito gara Ballò Scaltenigo/Marcon G.S. dell’11.2.2001 Massima: Quando si è verificata, in campo e sugli spalti, una rissa, cioè una colluttazione generalizzata che ha coinvolto tutti i presenti, è inutile stabilire quale soggetto vi abbia dato origine, in quanto la responsabilità finisce per coinvolgere tutti i partecipanti e quindi entrambe le squadre (nei confronti di ciascuna delle quali, più correttamente, si sarebbe dovuto adottare la punizione sportiva della perdita della gara, mentre è stata disposta la ripetizione della gara). (Il caso di specie: L’incontro fu sospeso al 47° del secondo tempo, mentre era in corso il recupero, per essersi verificata in campo una rissa che ebbe a coinvolgere i calciatori delle due squadre, nonché i tesserati occupanti le panchine e addirittura il pubblico presente sugli spalti. Il Giudice Sportivo, oltre ad infliggere provvedimenti disciplinari, disponeva la ripetizione della gara ritenendo da un canto che erano venute meno le condizioni per ripristinare la normalità di svolgimento dell’incontro e dall’altro che l’Arbitro non aveva mostrato sufficiente decisione per reprimere la rissa). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 28 dicembre 2000 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 38 del 23.11.2000 Impugnazione - istanza:Appello della U.S.C. Aequa avverso decisioni merito gara Aequa/Rinascita Terzigno del 29.10.2000 .Massima: Accertato che tra i calciatori delle due compagini era scoppiata una rissa protrattasi a lungo, il che, anche per l’impossibilità di individuare i colpevoli, non consentiva la ripresa del giuoco in condizioni di normalità, ne consegue la legittimità dell’interruzione anticipata dell’incontro e quindi del successivo provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le Società. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 20 luglio 2000 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 47 del 9.6.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Pealu avverso decisioni merito gara Pealu/Benetutti del 20.5.2000. Massima: Va disposta la ripetizione della gara, sospesa dall’arbitro a seguito di una rissa in campo, poiché l’arbitro prima di adottare il provvedimento avrebbe dovuto adottare ben altri provvedimenti disciplinari nei confronti dei capitani delle due squadre e dei dirigenti accompagnatori. (Il caso di specie: Il Direttore di gara, nel suo rapporto, aveva riferito di un alterco, con scambio di pugni e calci fra i calciatori, dopo che gli stessi erano stati espulsi dal terreno di giuoco, dello scoppio di una rissa che coinvolgeva i calciatori e i dirigenti delle due squadre e, infine, di una invasione di campo dei sostenitori delle due società che lo aveva costretto a dichiarare terminato l’incontro al 40’ del secondo tempo, sul risultato di 2-1 per la squadra di casa. E’ stato appurato, infatti, come lo stesso Direttore di gara ha chiarito alla Commissione Disciplinare, che la rissa fu sedata immediatamente dall’intervento dello stesso Direttore di gara. La sospensione della gara è stata essenzialmente determinata dalla presenza sul terreno di gioco dei due calciatori espulsi che, situatisi nei pressi degli spogliatoi, in abiti borghesi, pur senza assumere atteggiamenti minacciosi, avevano opposto un rifiuto all’invito del Direttore di gara di abbandonare il campo. Nessun provvedimento era stato adottato dal Direttore di gara nei confronti del capitano della squadra di casa che non era stato neppure invitato a cooperare per allontanare gli intrusi e ricondurre l’incontro alla normalità). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 16 giugno 2000 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 18.5.2000 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Calatafimi Don Bosco avverso decisioni merito gara Castellammare del Golfo/Calatafimi Don Bosco del 9.4.2000 Massima: La sospensione della gara, al 41' del secondo tempo, in seguito ad una rissa nella quale erano rimaste coinvolte le due squadre e loro dirigenti, comporta la sanzione della perdita della gara a carico di entrambe le squadra a norma dell'art. 7 C.G.S. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 25 marzo 1999 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania- Com. Uff. n. 61 del 18.2.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Real Torre avverso decisioni merito gara Mons. M. Sasso/Real Torre del 20.12.1998 Massima: Entrambe le società sono sanzionate con la perdita della gara quando dal referto dell'arbitro risulta che i tesserati di entrambe si sono cimentati in reciproci atti di violenza che, per la loro intensità e persistenza, hanno determinato la decisione di sospendere la gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 24 aprile 1996 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 29 del 29.2.1996 Impugnazione - istanza: Appello del C.S.Manera calcio avverso decisioni merito gara Manera Calcio/Marianese del 26.11.1995 Massima: E’ legittima la decisione dell’arbitro, risultante dal rapporto, di sospendere definitivamente l’incontro al 30° del secondo tempo non essendoci le condizioni tecniche ed ambientali per poter proseguire la partita, in seguito ad episodi integranti una vera e propria rissa, atteso che la gara era stata già sospesa in precedenza. Ne consegue che ad entrambe le società va irrogata la sanzione della perdita della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 15 febbraio 1996 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 22 dell'11.1.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S.Portichetto avverso decisioni merito gara Portichetto/Circolo Sottufficiali e Finanzieri del 3.12.1995 Massima: Una volta accertata la verificazione di una rissa in campo, in cui sono coinvolti calciatori e dirigenti di entrambe le società, è del tutto inutile stabilire quale abbia ad essa dato origine; infatti se l' interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra giocatori ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata, con la conseguente punizione sportiva, per entrambe, della perdita della gara.
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