Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 marzo 2007– www.coni.it Decisione impugnata:  Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it Parti: D.D.V.contro F.I.G.C. Massima: Il lodo arbitrale della Camera di Conciliazione può essere emesso secondo equità, quando le parti, hanno concordemente richiesto una pronunzia in tal senso. Il ricorso al giudizio di equità consente al Collegio di valutare la vicenda senza essere rigorosamente vincolato alle norme federali (statutarie e regolamentari) e, soprattutto, di irrogare, eventualmente, la sanzione che meglio si attagli al caso concreto tenendo conto della sua peculiarità e prescindendo dalla stretta applicazione della normativa di riferimento. Va rilevato che, anche nell’ottica di un giudizio equitativo, non si può comunque fare a meno di analizzare gli specifici comportamenti tenuti dal ricorrente e, più in generale, le circostanze di fatto della vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, su cui, quindi, si incentra il thema decidendum. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 marzo 2007– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it Parti: A.D.V. contro F.I.G.C. Massima: Il lodo arbitrale della Camera di Conciliazione può essere emesso secondo equità, quando le parti, hanno concordemente richiesto una pronunzia in tal senso. Il ricorso al giudizio di equità consente al Collegio di valutare la vicenda senza essere rigorosamente vincolato alle norme federali (statutarie e regolamentari) e, soprattutto, di irrogare, eventualmente, la sanzione che meglio si attagli al caso concreto tenendo conto della sua peculiarità e prescindendo dalla stretta applicazione della normativa di riferimento. Va rilevato che, anche nell’ottica di un giudizio equitativo, non si può comunque fare a meno di analizzare gli specifici comportamenti tenuti dal ricorrente e, più in generale, le circostanze di fatto della vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, su cui, quindi, si incentra il thema decidendum. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 marzo 2007– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it Parti: S.M. contro F.I.G.C. Massima: Il lodo arbitrale della Camera di Conciliazione può essere emesso secondo equità, quando le parti, hanno concordemente richiesto una pronunzia in tal senso. Il ricorso al giudizio di equità consente al Collegio di valutare la vicenda senza essere rigorosamente vincolato alle norme federali (statutarie e regolamentari) e, soprattutto, di irrogare, eventualmente, la sanzione che meglio si attagli al caso concreto tenendo conto della sua peculiarità e prescindendo dalla stretta applicazione della normativa di riferimento. Va rilevato che, anche nell’ottica di un giudizio equitativo, non si può comunque fare a meno di analizzare gli specifici comportamenti tenuti dal ricorrente e, più in generale, le circostanze di fatto della vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, su cui, quindi, si incentra il thema decidendum. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 16 ottobre 2006– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (FIGC) pubblicata sul C.U. n. 17/C del 14/11/2005 e sul C.U. n. 35/C del 13 febbraio 2006- www.figc.it Parti: Unione Sportiva Passignanese e A.B. contro F.I.G.C. Massima: Con un unico libello introduttivo di arbitrato innanzi alla Camera di Conciliazione le parti (società e tesserato) possono convenire in arbitrato la F.I.G.C. attesa la evidente unicità del fatto illecito dal quale le sanzioni traggono origine.
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