Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 11 gennaio 2008– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CAF pubblicata sulc.u. n. 57 del 20.6.2007 - www.figc.it Parti: F.C.D. Raffadali contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti Massima: La posizione della Camera, non è assimilabile a quella della Corte suprema rispetto alle giurisdizioni di merito e speciali (come impropriamente usa dire etichettandola “Cassazione dello sport” e indebitamente omologandola al “Giudice di ultima istanza” noto, per esempio, in materia di doping), quanto a quella della Corte europea dei diritti dell’uomo»: assimilazione dalla quale discende, per quanto interessa, che il comune presupposto del previo esaurimento dei «ricorsi interni» deve essere inteso nel senso ormai stabilmente acquisito all’ esperienza giurisprudenziale della CEDU, vale a dire che (ex art. 35 § 1), esso non è soddisfatto laddove le parti non abbiano osservato le formalità procedurali e i termini previsti per la proposizione del ricorso considerato (cfr., tra le altre, Agbovi c. Germania (dec.), n° 71759/01, 25.9.2006; Pugliese c. Italia (no 2) (dec.), n° 45791/99, 25.3.2004; Yahiaoui c. Francia (dec.), n° 30962/96, 20.1.2000; Ben Salah Adraqui e altri contro Spagna (dec.), no 45023/98, 27.4.2000; Le Compte c. Belgio, n° 6878/75, déc. 6.10.1976, D.R. 6, p. 79 ss., spec. 87 s.). Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 ottobre 2006– www.coni.it Decisione impugnata:  Delibera della Corte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it Parti: Dott. F.C. contro F.I.G.C. Massima: Il Regolamento della Camera di Conciliazione conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata. Il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o più consulenti tecnici d’ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell’organo arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimità dell’atto impugnato. L’arbitrato presso la Camera non può essere ritenuto costituire un terzo grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perché esso non è riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata “volontà disciplinare” si forma. Attraverso la Camera si è creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L’attività dei collegi operanti presso la Camera, per quanto riferibile anche all’ordinamento sportivo in generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, né l’organo arbitrale che conosca dell’impugnazione di un provvedimento disciplinare può essere ritenuto organo della federazione. Dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà definitivamente manifestata dalla federazione. Tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità di sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è formata. Siffatta soluzione è coerente con quella adottata nell’ordinamento sportivo internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale l’istituzione stessa della Camera si è ispirata, è principio riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che l’organo arbitrale possa considerare – senza vincoli derivatigli dal procedimento disciplinare contestato – gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal fine è dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla Camera può avvalersi; acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 ottobre 2006– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it Parti: Juventus F.C. Spa contro F.I.G.C. Massima: Il Regolamento della Camera di Conciliazione conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata. Il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o più consulenti tecnici d’ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell’organo arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimità dell’atto impugnato; l’arbitrato presso la Camera non può essere ritenuto costituire un terzo grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perché esso non è riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata “volontà disciplinare” si forma. Attraverso la Camera si è creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L’attività dei collegi operanti presso la Camera, per quanto riferibile anche all’ordinamento sportivo in generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, né l’organo arbitrale che conosca dell’impugnazione di un provvedimento disciplinare può essere ritenuto organo della federazione; dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è, non il provvedimento disciplinare in quanto atto, bensì una controversia relativa alla volontà definitivamente manifestata dalla federazione; tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità di sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è formata; siffatta soluzione è coerente con quella adottata nell’ordinamento sportivo internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale l’istituzione stessa della Camera si è ispirata, è principio riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che l’organo arbitrale possa considerare – senza vincoli derivatigli dal procedimento disciplinare contestato – gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal fine è dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla Camera può avvalersi. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 marzo 2006– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18/C del 21/11/05 - www.figc.it Parti: Calcio Como S.r.l. contro F.I.G.C. - U.S. Calcio Bolognese Massima: L’arbitrato innanzi alla Camera di Conciliazione ha natura irrituale come enunciata dall’art. 8 del Regolamento, e comporta che esso costituisce uno strumento negoziale compositivo della controversia, che introduce quindi un novum iudicium sulla materia che ne forma oggetto. In questi termini la procedura di arbitrato prevista dallo Statuto del CONI, qualora condivisa dagli statuti federali, costituisce un sistema di controllo sulla disciplina del rapporto dedotto, non vincolato – nell’esame delle questioni – dalle domande o eccezioni proposte nei procedimenti endoassociativi svolti in ambito federale. Tale orientamento, già espresso in precedenti lodi di questa Camera sotto la vigenza del precedente Regolamento (v. Lodo 25.2.2002 Ferrigno /FIGC e Lodo 5.11.2002 Hockey Club Gardenia/FISG), trova ulteriore sostegno dalla mutata natura di questo arbitrato, la cui affermata irritualità esclude in radice che esso sia governato dal principio devolutivo. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 17 gennaio - 26 febbraio 2007 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it Parti: Dott. P.P. contro F.I.G.C. Massima: Come la giurisprudenza della Camera di Conciliazione ha avuto modo di affermare, vi è “discontinuità assoluta, anzi vera e propria cesura tra i rimedi di giustizia endo- ed esofederale [con] totale assenza, qui, di limiti alla devoluzione di materia, tanto da permettere l’accesso all’arbitrato del genere ora in corso anche a petita mai portati (o persino inammissibili) nella sede di giustizia federale: le diverse vie di ricorso sono logicamente e cronologicamente giustapposte, ma non coordinate in guisa -la seconda- di revisio prioris instantiae, trattandosi senz’altro di novum judicium che trae occasione o ragione […] dalla controversia già giustiziata al diverso (ma non inferiore) livello associativo” (lodo in causa Dal Cin vs F.I.G.C., 3 aprile 2006). Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 settembre 2004– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti del 23/4/04 - www.figc.it Parti: S.P.A. Salernitana Sport contro F.I.G.C. – R.M.V.. Massima: Stante la natura privatistica dell’arbitrato innanzi alla Camera di Conciliazione, che si configura come rinuncia all’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato e come opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, l’irregolare composizione del collegio arbitrale può essere sollevata davanti al giudice ordinario solo se la questione relativa all’illegittimità di tale composizione sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale ( ex multis : Cass, sez. I, 26 febbraio 2000 n. 2184;..Cass., sez. I, 29 gennaio 2002, n.1066; Cass., sez I, 3 ottobre 2002 n.14182; Cass,I sez, 2139 del 13.2.2003; Cass,1 sez, n. 2208 del 14.2.2003). Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 luglio 2004 – www.coni.it Decisione impugnata: Revoca dell’affiliazione dell’A.C. Parma, annullamento dell’autorizzazione al conferimento e dei provvedimenti connessi e conseguenti in favore di F.C. Parma, nonché dei provvedimenti presupposti e conseguenti. - www.figc.it Parti: A.C. Perugia S.p.A. contro F.I.G.C. + Parma A.C. S.p.A. + Altri Massima: L’arbitrato innanzi alla Camera di Conciliazione è arbitrato rituale di diritto. Le diverse istanze, infatti, sono state presentate sulla base dell’art. 27 dello Statuto F.I.G.C., il quale opera un rinvio espresso alle disposizioni inderogabili degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. L’art. 7, co. 7, del nuovo regolamento della Camera, nell’individuare ora come regime ordinario quello dell’arbitrato irrituale, fa espressamente salvo il diverso tenore degli accordi tra le parti, configurato nel caso di specie nell’art. 27 Statuto F.I.G.C.. Inoltre, l’art. 29, co. 2, del nuovo regolamento della Camera stabilisce espressamente che, fino al momento della definitiva approvazione dello Statuto del C.O.N.I. da parte del Ministero vigilante, continua ad applicarsi il regime antecedente dell’arbitrato rituale. Il decreto di approvazione del nuovo Statuto è stato emanato in data 23 giugno 2004, ma è stato ufficialmente comunicato al C.O.N.I. soltanto in data 20 luglio 2004. L’approvazione, inoltre, è stata condizionata al recepimento di alcune osservazioni al quale dovrà provvedere il Consiglio nazionale su proposta della Giunta nazionale convocata per il 5 agosto. Al momento dell’instaurazione dell’arbitrato dunque non poteva ritenersi ancora perfezionato o comunque opponibile alle parti il procedimento di approvazione dello Statuto, al quale è condizionato anche il passaggio in via generale al regime dell’arbitrato irrituale, fatto comunque salvo quanto osservato immediatamente sopra in ordine al sussistente diverso accordo tra le parti.
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