Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 1 giugno 2007– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 4 agosto 2005 - www.figc.it
Parti: Brescia Calcio S.p.A. contro F.I.G.C. E Juventus F.C. S.p.A.
Massima: Circa la questione della sospensione del procedimento arbitrale in attesa dell’esito del procedimento penale occorre osservare che la sentenza della S.C. del 27.4.2000 n. 8936 ha espresso il seguente principio di diritto: “nel giudizio arbitrale,gli arbitri, quando rilevano che la soluzione di una questione ad essi deferita dipenda dall’accertamento ad opera del giudice penale di un fatto costituente reato, possono sospendere il giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (non dell’art. 819 c.p.c., che contempla le questioni incidentali civili o amministrative)”. Chiarito che la norma cui occorre riferirsi è l’art. 295 c.p.c., occorre verificare se vi siano i presupposti per la sua applicazione e, quindi, per la sospensione del presente procedimento per pregiudizialità rispetto ad un altro processo. È noto che, a seguito della mancata riproduzione, nel codice di procedura penale, dell’art. 3, secondo comma, del codice abrogato, il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile. Va anzi ritenuto che i due processi siano destinati a rimanere, in linea di principio, autonomi e separati. Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che il giudice civile (ma il discorso è evidentemente estensibile al giudice arbitrale) “deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, con la conseguenza che lo stesso giudice civile non è vincolato a sospendere il giudizio avanti a lui pendente in attesa della definizione del giudizio penale correlato” (Cass. 18.1.2007, n. 1095). In ossequio al richiamato principio di autonomia tra processo civile e penale, la semplice comunanza dei fatti posti alla cognizione del giudice civile e di quello penale non appare idonea a giustificare un provvedimento di sospensione, occorrendo invece una pregiudizialità effettiva, ossia, la possibilità concreta che l’esito del processo penale spieghi efficacia di giudicato sulle questioni affrontate in sede civile (così, ad es., Cass. 16.12.2005, n. 27787). In tali ipotesi non rientra il caso di specie.