Massima n. 288191

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 1 agosto 2005 n. 3 - www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 414/C dell’8.7.2005Impugnazione - istanza:Appello del calciatore C.M. avverso il provvedimento di sospensione cautelare a seguito di richiesta della Procura Antidoping del C.O.N.I.Massima: Il Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnala il calciatore, risultato positivo per la presenza di betametasone, in occasione della gara.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 11 Novembre 2004 n. 5 www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 132 del 5.11.2004Impugnazione - istanza:Reclamo calciatore A.D. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell’art. 10 n. 9 del regolamento dell’attività antidoping della F.I.G.C.Massima: L’Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnala alla F.I.G.C. che il calciatore è risultato positivo al betametasone in occasione della gara e la Commissione Disciplinare presone atto dispone la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore come previsto in via obbligatoria dal Regolamento dell’attività antidoping  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 11 Novembre 2004 n. 4 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 136 del 5.11.2004Impugnazione - istanza:Reclamo del calciatore R.J. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell’art. 10 n. 9 del regolamento dell’attività antidoping della F.I.G.C.Massima: L’Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnala alla F.I.G.C. che il calciatore è risultato positivo al betametasone in occasione della gara e la Commissione Disciplinare presone atto dispone la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore come previsto in via obbligatoria dal Regolamento dell’attività antidoping  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 11 Novembre 2004 n. 3 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 135 del 5.11.2004Impugnazione - istanza:Reclamo del calciatore V.D. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell’art. 10 n. 9 del regolamento dell’attività antidoping della F.I.G.C.Massima: L’Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnala alla F.I.G.C. che il calciatore è risultato positivo al betametasone in occasione della gara e la Commissione Disciplinare presone atto dispone la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore come previsto in via obbligatoria dal Regolamento dell’attività antidoping  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 11 Novembre 2004 n. 1 - www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 134 del 5.11.2004Impugnazione - istanza:Reclamo del calciatore R.L. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell’art. 10 n. 9 del regolamento dell’attività antidoping della F.I.G.C.Massima: L’Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnala alla F.I.G.C. che il calciatore è risultato positivo al betametasone in occasione della gara e la Commissione Disciplinare presone atto dispone la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore come previsto in via obbligatoria dal Regolamento dell’attività antidoping  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 8 Novembre 2004 n. 5 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004Impugnazione - istanza:Reclamo del calciatore S.B.M. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell’art. 10 n. 9 del regolamento dell’attività antidopingMassima: L’Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnala alla F.I.G.C. che il calciatore è risultato positivo al betametasone in occasione della gara e la Commissione Disciplinare presone atto dispone la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del calciatore come previsto in via obbligatoria dal Regolamento dell’attività antidoping  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 26 Agosto 2004 n. 2 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 23 del 17.8.2004Impugnazione - istanza:Appello del calciatore M.T. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione della normativa antidopingMassima: L’Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. è competente a segnalare alla Commissione disciplinare il calciatore che è risultato positivo al salbutamolo in occasione della gara, la quale presone atto, dispone la sospensione cautelare da ogni attività sportiva come previsto in via obbligatoria. Il deferimento deve, invece, provenire dalla Procura Antidoping.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 9,10 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 47 del 29.8.2001Impugnazione - istanza: Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 17.5.2001 e dell’ammenda di lire 100.000.000, inflitte al calciatore D.E. a seguito di proprio deferimento. Appello del calciatore D.E. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 17.5.2001 e dell’ammenda di L. 100.000.000, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antido­ping del C.O.N.I.Massima: L’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce dinanzi alla Commissione Disciplinare il calciatore risultato posi­tivo, per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noretbcolanolone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occa­sione del controllo antidoping effettuato al termine dell'incontro di Serie A.   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 7, 8 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com Uff. n. 47 del 29.8.2001Impugnazione - istanza: Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 14.6.2001 e dell’ammenda di L. 50.000.000. inflitte al calciatore T.S. a seguito di proprio deferimento. Appello del calciatore T.S. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 14.6.2001 e dell’ammenda di L. 50.000.000 inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.Massima:L'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferisce dinanzi alla Commissione Disciplinare il calciatore risultato positivo, per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noretiocolanolone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione del control­lo antidoping effettuato al termine dell’incontro di Serie A.   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 5 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti -Com. Uff. n.16 del 277.2001Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.J.F. avverso le sanzioni della squalifica per mesi dieci dal 19 aprile 2001, dell’ammenda di L. 50.000.000 e di controlli antidoping a sorpresa, a cura dell’uffi­cio di Procura Antidoping del C.O.N.I. per la durata di mesi sei, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art. 13 comma 6 del Regolamento Antidoping del C.O.N.I, inflitte a segui­to di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.Massima: L'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. deferisce dinanzi alla Commissione Disciplinare il calciatore il quale era risultato posi­tivo, per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e nore-tiocolanokine, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occa­sione del controllo antidoping effettuato al termine dell'incontro di Serie A   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 3, 4 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com Uff n. 16 del 27.7 2001Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.N. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 8 dal 3.5.2001, dell’ammenda di L. 50.000.000 e di controlli antidoping a sorpresa a cura dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per la durata di mesi 6, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art. 13 comma 6 del Rego­lamento Antidoping inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello del calciatore S.S. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 10 dal 3.5.2001, dell’ammenda di L. 50.000.000 e di controlli antidoping a sorpresa, a cura dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per la durata di mesi 6, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art. 13 comma 6 del regolamento antidoping, inflitte a seguito di deferi­mento dell’ufficio di procura antidoping del C.O.N.I.Massima: L'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnala i calciatori risultati positivi per la presenza, in concentrazione superiore al limiti stabi­liti dal C.I.O. di metaboliti di nandrolone (norandrosterone e noretiocolanolone), in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione del controllo anti­doping effettuato al termine della gara.   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 17 dicembre 1998 n. 2/3 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 149 del 9.11.1998Impugnazione - istanza: Appello del calciatore P.C. avverso la sanzione della squalifica per mesi 3 inflittagli a seguito di deferimento della Commissione di indagine sul doping del C.O.N.I. Appello dell’ufficio Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso la sanzione della squalifica per mesi 3 inflitta al calciatore P.C. a seguito di deferimento della Commissione di Indagine sul doping del C.O.N.I.Massima: La Commissione di Indagine sul Doping del Comitato Olimpico Nazionale Italiano deferisce alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore perché, a seguito di un controllo era stato trovato positivo per la presenza nelle urine della sostanza anabolizzante denominata "Clostebol"; la positività era stata confermata in sede di controanalisi effettuate.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 17 dicembre 1998 n. 1 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 62/C dell' 11.11.1998Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Livorno Calcio avverso le sanzioni della squalifica per mesi 4 al calciatore U.F. e dell’ammenda di L. 10.000.000 loro inflitte a seguito di deferimento della Commissione d’Indagine sul doping del C.O.N.I.Massima: La Commissione di Indagine sul Doping presso il C.O.N.I. dispone il deferimento del calciatore davanti ai competenti Organi di giustizia della FI.G.C. (Lega Professionisti Serie C) riscontrato positivo - a seguito di controllo antidoping effettuato al termine della gara - al benzoilecgonina (metabolita della cocaina), le cui analisi di revisione hanno confermato quanto accertato e dal canto suo il calciatore dichiarava di aver fumato, nel corso di una festa, una sigaretta offertagli da amici, coperta di polvere bianca che sapeva essere cocaina.Massima: Il Regolamento Antidoping (art. 7 commi 1 e 2) attribuisce in via esclusiva alla Commissione di Indagine sul Doping istituita presso il C.O.N.I. il potere di deferire i tesserati della F.I.G.C. nei cui confronti sussistono elementi di responsabilità (ovvero, in mancanza, di archiviare il procedimento), trasmettendo gli atti alla competente Commissione Disciplinare; è dunque chiaro che questa non ha alcun potere autonomo di deferimento. Per cui quando risulta dagli atti che l'organo preposto ha ordinato il deferimento del solo calciatore, unico soggetto nei cui confronti si è validamente costituito il procedimento disciplinare, la società è da considerarsi estranea.
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