Massima n. 288399

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 3, 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com Uff n. 16 del 27.7 2001 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.N. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 8 dal 3.5.2001, dell’ammenda di L. 50.000.000 e di controlli antidoping a sorpresa a cura dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per la durata di mesi 6, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art. 13 comma 6 del Rego­lamento Antidoping inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello del calciatore S.S. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 10 dal 3.5.2001, dell’ammenda di L. 50.000.000 e di controlli antidoping a sorpresa, a cura dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per la durata di mesi 6, a decor­rere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art. 13 comma 6 del regolamento antidoping, inflitte a seguito di deferi­mento dell’ufficio di procura antidoping del C.O.N.I. Massima: La disciplina regolamentare vigente in materia di doping (ed in particolare il citato art. 13) sembra chiaramente configurare due ben distinte tipologie: il doping intenzionale e il doping non intenzionale, per il quale opera, se non una vera e propria responsabilità di tipo oggettivo (si veda anche l’art 12. comma 4, del vigente Regolamento Antidoping), quanto meno una presunzione di responsabilità colpevole. Non a caso è richiesta solo nella prima ipotesi (doping Intenzionale) una specifica dimostrazione, seppur con qualsiasi mezzo, dell'elemento soggettivo qualificato nell'agire dell'atleta. Nel secondo caso (doping non intenzionate) è sufficiente l'accertamento della presen­za della sostanza proibita nel campione e il superamento della soglia prescritta dal C.I.O. per integrare la violazione, che si presume colpevole. Sta all'atleta, in quest'ultimo caso, fornire seri ed obiettivi elementi di discolpa, che possano dimostrare un'assunzione non solo non intenzionale e inconsapevole, ma anche incolpevole, potendosi ad esempio configurare la responsabilità colposa del soggetto anche per l'assunzione, avvenuta con leggerezza, di una bevanda di origine Ignota o di dubbio contenuto.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione dell’ 11 Luglio 2001 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore B.C. avverso la sanzione della squalifica per mesi 16 a far data dal 15.12.2000, inflittagli a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., in relazione alla gara Lazio/Perugia del 14.10.2000 Massima: Una volta esclusa l’intenzionale assunzione della sostanza proibita (anche perché il doping intenzionale non è stato espressamente contestato nell’atto di deferimento) la cui presenza deve considerarsi occasionale, come risulta confermato dal referto delle “analisi”, e valutate tutte le circostanze, si può addivenire alla riduzione nella misura di 2/3 della sanzione minima prevista.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione dell’ 11 Luglio 2001 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore D.R.A. avverso la sanzione della squalifica per mesi 16 a far data dal 19.1.2001, inflittagli a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., in relazione alla gara Pescara/Monza del 24.9.2000 Massima: Quando è esclusa l’intenzionale assunzione della sostanza proibita (anche perché il doping intenzionale non è stato espressamente contestato nell’atto di deferimento) la cui presenza deve considerarsi occasionale, come risulta confermato dal referto delle “analisi”, e valutate tutte le circostanze si può addivenire alla riduzione nella misura di 2/3 della sanzione minima prevista.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione dell’ 11 Luglio 2001 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore M.S. avverso la sanzione della squalifica per mesi 16 a far data dal 15.12.2000, inflittagli a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., in relazione alla gara Lazio/Perugia del 14.10.2000 Massima: Una volta esclusa l’intenzionale assunzione della sostanza proibita (anche perché il doping intenzionale non è stato espressamente contestato nell’atto di deferimento) la cui presenza deve considerarsi occasionale, come risulta confermato dal referto delle “analisi”, e valutate tutte le circostanze si può addivenire alla riduzione nella misura di 2/3 della sanzione minima prevista.
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