Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 9 giugno 2008– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 38 del 07/11/2007 - www.figc.it
Parti: Rag. G.M. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: L’eccezione di inammissibilità proposta (solo con la comparsa conclusionale) dalla difesa della FIGC. che consiste nel ritenere inammissibile un procedimento che si fonda, sostanzialmente, sulla richiesta di rideterminazione di una sanzione precedentemente comminata dalla Corte di Giustizia Federale, atteso che quest’ultima non potrebbe, secondo la FIGC, essere oggetto di una mera verifica aritmetica in ordine al quantum sanzionatorio dalla stessa applicato è tardivamente introdotta nel procedimento innanzi alla Camera di Conciliazione per la sua mancata deduzione, nella comparsa di costituzione. Ciò comporta la tacita accettazione del contraddittorio su tutte le domande formulate con l’istanza di arbitrato da parte.