Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 1 del 09 giugno 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, sezioni unite, della F.I.G.C., 28 aprile – 8 maggio 2009 – www.figc.it
Parti: Juventus F.C. s.p.a. contro della Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: L’Alta Corte di Giustizia, è competente a decidere avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale che ha irrogato alla società la sanzione di disputare una gara a porte chiuse ovvero chiusura al pubblico dello stadio durante lo svolgimento di una partita. Non è dubbio che i due nuovi organismi di giustizia sportiva, introdotti a livello esofederale dallo Statuto del CONI, modificato con delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1369 del 26 febbraio 2008 ed approvato con D.M. 7 aprile 2008 (Alta Corte: art. 12 bis; Tribunale: art. 12 ter), sono chiamati a conoscere, nell’ulteriore grado al quale il CONI ha dato vita, delle sole controversie relative a sanzioni di significativa rilevanza. Non è agevole, però, per l’interprete, identificare la precisa linea di confine che divide le controversie in tema di sanzioni di minore rilievo (sottratte al nuovo contenzioso) e quelle, invece, di spettanza dei nuovi organi di giustizia sportiva (al di fuori, naturalmente, delle figure sanzionatorie - pecuniarie e interdittive - espressamente sottratte dalla norma statutaria CONI alla cognizione dei due nuovi organi di giustizia sportiva). Sembra assolutamente inaccettabile, anche per la sua palese disarmonia con il sistema, una interpretazione che riservi ai due nuovi organi di giustizia sportiva la possibilità di conoscere di ogni controversia relativa a sanzioni sportive, diverse da quelle espressamente menzionate nella norma statutaria (sanzioni di carattere pecuniario fino a 10.000 euro; sospensione dell’attività sportiva fino a 120 giorni). E’ da ammettere, all’opposto, che sanzioni anche diverse da quelle di carattere pecuniario e interdittivo espressamente sottratte al nuovo contenzioso debbano ottenere definizione in ambito solo federale, senza pervenire all’Alta Corte (o al Tribunale), se la lite si manifesti sprovvista di quella rilevanza che ha ottenuto esplicita enunciazione solo con riferimento alle sanzioni pecuniarie e interdittive. E’ proprio con riferimento ad un riparto di confine, che trae le sue radici dalla norma espressamente formulata a proposito delle controversie pecuniarie e interdittive, che deve rintracciarsi il discrimine tra le sanzioni sottoposte al contenzioso dell’Alta Corte (e del Tribunale) e quelle di minore rilievo assoggettate ad un contenzioso che non può superare i limiti della sede federale. E’ evidente, anzitutto, la collocazione al di sotto della linea che consente l’accesso ai nuovi organi di giustizia espressi dal CONI di sanzioni di carattere non pecuniario né interattivo di modesto effetto afflittivo come, ad esempio, le diffide, le ammonizioni e misure similari. Più difficile prendere posizione, invece, per quanto concerne la misura che è stata irrogata nella specie (la sola sulla quale si concentrerà l’attenzione in questa sede). Ritiene il Collegio che la sanzione ora ricordata (svolgimento della partita a porte chiuse) vada senz’altro ricondotta tra quelle che, in via di principio, consentono l’accesso all’ Alta Corte (o al Tribunale). Le pesanti incidenze economiche (pur se riflesse) che si riconnettono allo svolgimento di una competizione senza presenza di pubblico (e vendita dei biglietti); la particolare ostensibilità della sanzione per le modalità della sua esecuzione (con conseguente caduta d’immagine della società, della squadra e della sua tifoseria); ancora, l’effetto incisivamente afflittivo dello svolgimento della partita nel silenzio degli spalti, privando così la squadra dei suoi tifosi e questi ultimi della possibilità di sostenere la squadra, sono dati che, tutti insieme, concorrono a far ritenere che la sanzione oggetto della presente controversia non sia, in via di principio, sottratta alla cognizione dei due nuovi organi di giustizia sportiva. Alla luce di tali considerazioni (e fermo quanto più oltre si osserverà in ordine agli ulteriori profili rilevanti della problematica) non sembrano sussistere ostacoli, sotto questo aspetto, in ordine alla cognizione di questa Alta Corte.