Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 settembre 2008 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Consiglio Federale del 15 maggio 2008 di diniego ad adire le vie legali– www.figc.it Parti: Ternana Calcio SpA - Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI è competente a decidere sull’istanza promossa dalla società con la quale è stata impugnata la comunicazione della FIGC che non le ha concesso  l’autorizzazione ad adire le vie legali per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali dagli arbitri componenti il  collegio arbitrale costituito presso la Lega Professionisti Serie C che ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale. La controversia “non [ha] per oggetto diritti indisponibili” (art. 806 c.p.c.); essa concerne, in particolare, “diritti […] degli associati” (art. 16 c.c.) così riuscendo prospettata dalla parte attrice anche la pretesa di accertamento della violazione, da parte della F.I.G.C., dell’obbligo (almeno) di motivazione del provvedimento reiettivo dell’ istanza di autorizzazione ad agire presso l’A.G.. Né è revocabile in dubbio che la parte attrice abbia interesse concreto e attuale alla presente domanda giudiziale, atta com’è a rimuovere preventivamente il paventato “rischio di un’azione disciplinare” (secondo le espressioni impiegate dalla difesa della stessa F.I.G.C.).
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